In virtù delle novità apportate dal Decreto Superbonus convertito in legge, per le spese agevolate con Bonus Ristrutturazioni, sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.
Tra le novità del Decreto Superbonus, anche il calo della percentuale del Bonus Ristrutturazioni a partire dal 2028 – fino al 2033 – che sembra sancire la volontà del Governo di dare meno linfa ai bonus edilizi, in attesa del Bonus Unico che ancora deve prendere forma, considerando che Ecobonus e Sismabonus scadranno a fine 2024 (un’eventuale proroga potrebbe arrivare nella Legge di Bilancio 2025? Difficile al momento).
Vediamo quindi le novità e cosa cambierà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge Superbonus.
Bonus Ristrutturazioni: cos’è
Si tratta di un’agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), che consiste in una detrazione dall’IRPEF ‘a regime’ (cioè senza scadenza), da ripartire in 10 quote
annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un
ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità
immobiliare.
Bonus Ristrutturazioni al 50% fino al 31 dicembre 2024: tutti gli interventi agevolabili
Tutti tipi di interventi che possono beneficiare del Bonus Ristrutturazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
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Bonus Ristrutturazioni 2024: 50% e limite di spesa 96 mila euro
Al momento, in virtù del regime speciale per ultimo prorogato dalla Legge di Bilancio 2022, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.
Bonus Ristrutturazioni da 2025 al 2027: 36% con limite di spesa a 48 mila euro
Per queste tre annualità, si tornerà alla misura originaria, quella cioè fissata per legge: 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Bonus Ristrutturazioni dal 2028 al 2033: 30% con limite di spesa a 48 mila euro
L’art.9 bis comma 8 del DDL di conversione del DL Superbonus ha ridotto dal 36 al 30 per cento l’aliquota di detrazione
delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.
Ne deriva che, per le spese agevolate ai sensi dell’articolo 16-bis del DPR 917/1986, sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.
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