Il decreto legge 29 maggio 2024 n. 69, noto come Decreto Salva Casa, entrato in vigore a partire dal 30 maggio 2024, chiarisce alcuni importanti aspetti in materia di edilizia libera e sottolinea che nella lista dei lavori da fare senza permessi rientrano la pergotenda, le tende da sole e le tende retrattili. Diamo un’occhiata alle novità introdotte dal decreto.
Come è noto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il il decreto Salva-Casa, fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il provvedimento ha come obiettivo il semplificare le procedure per le lievi difformità: stiamo parlando di edilizia libera, tolleranze costruttive, tolleranze esecutive e parziali difformità.
Tra le novità introdotte dal decreto legge, c’è la qualificazione della pergotenda come attività di edilizia libera grazie all’inserimento del nuovo comma b-ter all’articolo 6 del Testo Unico Edilizia. Ricordiamo che si tratta di un sistema di copertura automatica o meccanica che protegge dal sole e dagli agenti atmosferici e che può anche essere fissata, in piano o inclinata, ai muri perimetrali dell’edificio e al pavimento del terrazzo su cui si erge.
Decreto Salva Casa, la pergotenda è edilizia libera
Nel nuovo comma b-ter vengono specificate le attività di edilizia libera:
le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
Dunque, viene ulteriormente affrontato un tema più volte chiarito dalla giurisprudenza. Infatti, sono numerose le sentenze che hanno precisato che la pergotenda è una tipologia di opera che configura un intervento di edilizia libera.
La sentenza del Tar Lazio
Secondo una recente sentenza del Tar Lazio, la pergotenda rientra nell’edilizia libera quando l’opera principale è costituita dalla stessa tenda, e non dalla struttura che la sorregge, che dev’essere qualificabile invece come mero accessorio di sostegno. Inoltre, la struttura non deve creare nuovi stabili volumi o superfici utili, deve essere facilmente amovibile e, a tale scopo, composta da elementi leggeri e non stabilmente infissi al suolo.
Per quanto riguarda il materiale, dev’essere plastico o tessuto e dev’essere totalmente retraibile al fine di non andare mai a creare dei nuovi ambienti chiusi che possano alterare la sagoma e il prospetto dell’edificio già esistente. Altra condizione fondamentale è la finalità dell’installazione in quanto rientrano nell’edilizia libera solo le pergotende utili a proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici l’immobile principale.
Decreto Salva Casa, la pergotenda è edilizia libera: immagini e foto
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