Il Decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69, all’articolo 2, regola nello specifico il mantenimento delle strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid con l’obiettivo di mantenere quelle che si ritengono di utilità sociale (es. finalità sanitarie, assistenziali e educative),
La previsione normativa (articolo 2, del decreto in commento), che non costituisce in tal caso una modifica o integrazione del TUE (Testo unico dell’edilizia), è finalizzata a rendere possibile il mantenimento delle strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito del diffondersi dell’epidemia da Covid-19.
Le condizioni necessarie per poter mantenere le predette strutture, anche in deroga al limite temporale dei 180 giorni previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del Testo unico edilizia, sono:
- rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali e delle normative di settore;
- utilizzo solo per finalità: sanitarie, assistenziali, educative (non sono dunque compresi i dehors realizzati da bar e ristoranti;
- dimostrazione comprovata della perdurante necessità di utilizzo.
Dal punto di vista procedurale occorre presentare una Comunicazione di inizio lavori asseverata dove andranno indicate le comprovate e obiettive esigenze di mantenimento e l’epoca di realizzazione della struttura.
Il Comune può richiedere la rimozione delle strutture non conformi con provvedimento motivato. L’applicazione delle disposizioni non deve limitare i diritti dei terzi.
“Art. 2 (Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19) del Decreto Legge in commento.
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Resta ferma la facoltà per il Comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera con le prescrizioni e i requisiti di cui al comma 1”.
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