Con la pubblicazione del Decreto Ministero delle Infrastrutture del 1 febbraio 2023 n. 16 (G.U. n. 55 del 6/03/2023) vengono definite le modalità operative per l’accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dal decreto-legge n. 50/2022 (c.d. DL Aiuti) da parte delle stazioni appaltanti per i lavori 2023.
Sono interessati dal decreto, gli interventi previsti dall’articolo 26, commi 6-bis e 6- ter del succitato dl 50/2022, ossia:
- appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), relativamente ai SAL eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
- appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo avvio opere indifferibili (ex articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
- appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II dello stesso Codice dei Contratti, limitatamente alle attività previste e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’articolo 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022;
- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del Decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.
Le Stazioni appaltanti dovranno inviare le richieste di accesso al Fondo, telematicamente tramite la piattaforma dedicata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rinvenibile all’indirizzo https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/login utilizzando quattro finestre temporali:
1° aprile – 30 aprile 2023
1° luglio – 31 luglio 2023
1° ottobre – 31 ottobre 2023
1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024
Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:
- i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
- il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6- bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
- l’entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.
Con riferimento al punto 4) in elenco si ricorda che, ai sensi dell’articolo 26 comma 6 bis, quarto periodo, del dl 50/2022, per l’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:
- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente, relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.
Il decreto stabilisce, inoltre, i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:
- entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.
Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali della competente direzione, adottati secondo la tempistica sopra riportata. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2024.
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