Introdotti nuovi controlli su interventi relativi a Superbonus, bonus facciate e bonus barriere architettoniche, che autorizzeranno i Comuni, in caso di mancata realizzazione dei lavori o di difformità rispetto ai documenti edilizi rilasciati, a trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle Entrate e all’Enea, con la possibilità di irrogare sanzioni per illeciti relativi alla disciplina edilizia.
L’attività di controllo degli enti locali sui bonus edili
L’articolo 4-ter del decreto legge 29 marzo 2024, cd. decreto blocca crediti, introdotto durante la conversione in legge 23 maggio 2024, n. 67, dispone in capo agli enti comunali un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all’Agenzia delle entrate dell’eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali.
Vediamo di analizzare l’importante novità con l’ausilio dei documenti parlamentari (cfr. dossier Ufficio Studi Camera del Deputati e del Senato della Repubblica n. 272/1 del 2024).
Più in particolare le agevolazioni fiscali sono quelle di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34, più precisamente:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto del DPR 917/86, cd. TUIR;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14, del decreto legge, 4 giugno 2013, n. 63, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto legge, 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 4, dell’articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui al comma 8, dell’articolo 119 del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34;
f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34.
Bloccate le cessioni dei crediti
Brevemente si evidenzia che l’articolo 1, al comma
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