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A settembre 2014 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato i primi principi di attestazione dei piani di risanamento, redatti da AIDEA, Accademia Italiana Di Economia Aziendale, APRI, Associazione Professionisti Risanamento Imprese, OCRI, Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese e dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, per fornire tracce operative, basate sulla migliore prassi professionale, ai professionisti chiamati rilasciare le attestazioni, all’epoca previste dalla Legge Fallimentare.

Nel 2021 i Principi di attestazione hanno subìto una prima revisione per tenere conto dell’evoluzione normativa, del formante giurisprudenziale e delle interpretazioni dottrinali nel frattempo intervenute e degli effetti del COVID-19 su concordati e piani di risanamento.

L’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, del 15 luglio 2022, ha comportato una significativa evoluzione del quadro normativo sulla gestione della crisi d’impresa ed è risultato necessario, perciò, un nuovo intervento sui principi di attestazione per poter tenere conto delle numerose modifiche intervenute, compresa la sostituzione dei riferimenti alla Legge Fallimentare con quelli del Codice della crisi ed il richiamo dei nuovi istituti introdotti con la riforma.

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in collaborazione con le associazioni già intervenute nelle precedenti stesure, ha predisposto la versione 2024 dei principi di attestazione dei piani di risanamento, attraverso un documento dove le modifiche e le integrazioni apportate al testo intendono adeguare le prassi operative all’evoluzione del quadro normativo, venutosi a determinare a seguito della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Scaduto il termine stabilito per formulare eventuali suggerimenti sul testo posto in pubblica consultazione, a maggio 2024 è stata resa pubblica la versione finale dei principi di attestazione.

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Attestatore-professionista indipendente

Il denominatore comune delle “procedure” utilizzabili per giungere al risanamento aziendale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti ecc.) è rappresentato dalla figura dell’attestatore (ora professionista indipendente).

Come previsto dall’art. 2, c. 1 “lettera o”, l’attestatore è quel professionista, iscritto nel registro dei revisori legali e all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese ex art. 356 CCII, che, su incarico e per conto del debitore in crisi, predispone la relazione (attestazione) necessaria a fornire ai terzi le informazioni utili per comprendere l’operazione che si vuole attuare per pervenire al risanamento dell’impresa.

Le verifiche e le analisi operate dall’attestatore, che conducono alla dichiarazione sulla veridicità dei dati contabili ed al giudizio finale sull’operazione, fanno dell’attestazione uno dei pilastri delle procedure di risanamento perché, nello svolgimento dell’incarico, il professionista è chiamato ad esprimersi sulle possibilità di realizzo delle previsioni stimate dal debitore nella proposta di risanamento.

Quali sono i requisiti professionali dell’attestatore

Quali sono i requisiti professionali richiesti per aumentare i presupposti di onorabilità ed indipendenza del professionista incaricato.

Quale maggiore garanzia per creditori e terzi, il “nuovo” attestatore è tenuto a dichiarare di:

a) essere iscritto nel registro dei revisori legali, indicando il numero di iscrizione;

b) essere iscritto dell’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese ex art. 356 CCII, indicando il numero di iscrizione;
c) possedere, i requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 356, comma 3, CCII;
d) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 c.c.;

e) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale;

f) non avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della società ovvero partecipato agli organi amministrativi o di controllo della società, né aver posseduto partecipazioni in essa;

g) non essere creditore verso la Società se non per le attività dipendenti dalla prestazione professionale di attestazione;

h) non aver subìto provvedimenti disciplinari o altri provvedimenti di sospensione od inibizione all’esercizio della professione a cui appartiene, tali da impedire l’assunzione dell’incarico.

L’Attestatore, dopo avere ricevuto la lettera d’incarico (o nella propria proposta ovvero nella relazione), deve rilasciare specifica dichiarazione di:

a) essere iscritto nel registro dei revisori legali, indicando il numero di iscrizione;

b) essere iscritto dell’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese ex art. 356 CCII, indicando il numero di iscrizione;
c) possedere, i requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 356, comma 3, CCII, ovvero:
i) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 c.c.,

iii) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato,

iv) non avere riportato negli ultimi cinque anni alcuna sanzione disciplinare prevista dal proprio ordinamento professionale;

d) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 c.c.;

e) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale;

f) non avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della società ovvero partecipato agli organi amministrativi o di controllo della società, né aver posseduto partecipazioni in essa;

g) non essere creditore verso la Società se non per le attività dipendenti dalla prestazione professionale di attestazione;

h) che non sono stati assunti nei suoi confronti provvedimenti disciplinari o qualsivoglia provvedimento di sospensione od inibizione all’esercizio della professione a cui appartiene, tali da impedire l’assunzione dell’incarico.

Qual è il ruolo dell’attestatore nella formazione delle classi

Premesso che non è compito dell’attestatore la verifica della correttezza dei criteri di formazione delle eventuali classi, spetta all’attestatore la verifica della loro coerenza interna considerando l’inserimento dei creditori nella classe corretta, in funzione del grado di prelazione e degli interessi di cui sono portatori.

L’attestatore, in sostanza, è chiamato alla verifica della parità di trattamento per gruppi di soggetti portatori di interessi omogenei, allo scopo di evitare che una errata qualificazione e quantificazione delle classi possa portare ad individuare un fabbisogno finanziario errato che potrebbe compromettere la sostenibilità del piano.

Parere sulle potenziali attività derivanti dall’esperimento di azioni risarcitorie e revocatorie

Quando è previsto un giudizio sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, l’attestatore è tenuto alla valutazione delle attività potenziali derivanti dall’esperimento di azioni risarcitorie e revocatorie rappresentate nel piano.

L’attestatore dovrà analizzare gli atti gestori rilevabili dalla documentazione esaminata per verificare la sussistenza dell’esperibilità delle azioni di responsabilità, che potrebbero essere promosse dal curatore a carico dell’organo di amministrazione e/o di controllo.

Viene suggerita anche una verifica della consistenza patrimoniale dei soggetti ritenuti responsabili, per valutare la concreta utilità dell’azione di responsabilità e l’attivo potenzialmente recuperabile in caso di liquidazione giudiziale.

Valutazione della convenienza della proposta per il miglior soddisfacimento dei creditori

In caso di concordato preventivo, viene chiesto al professionista indipendente di esprimersi sul trattamento non deteriore da riconoscere a ciascun creditore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

L’attestatore si deve esprimere, ai fini del giudizio di convenienza e/o migliore soddisfacimento, sullo scenario rappresentato dall’imprenditore in crisi, rilevando eventuali carenze e/o differenti utilità rinvenibili nel caso di apertura della liquidazione giudiziale.

Il giudizio di convenienza e/o di non deteriorità del trattamento proposto ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale è espressamente richiesto al professionista indipendente in ipotesi di transazione su crediti tributari e contributivi.

Quali sono le attività dell’attestatore nelle procedure di regolazione delle crisi di gruppo

Nei nuovi principi di attestazione trovano spazio le attività da svolgere nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi di gruppo.

In tale contesto, il giudizio di convenienza del professionista indipendente viene richiesto in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, derivanti dalla scelta di presentare un piano unitario ovvero più piani, reciprocamente collegati e interferenti, invece di un piano autonomo per ciascuna impresa.

Il professionista indipendente, designato da parte di tutte le imprese del gruppo coinvolte nella ristrutturazione, sarà chiamato ad estendere le proprie verifiche a specifici ambiti inerenti alla struttura del Gruppo, ai rapporti partecipativi esistenti e alle ragioni di convenienza che giustificano la presentazione di un procedimento unitario di gruppo.

In caso di regolazione di una crisi di gruppo, l’attestatore può rilasciare un’unica relazione di attestazione, anche se la scelta dovesse portare alla presentazione di piani autonomi per ciascuna impresa. Tale scelta può risultare funzionale ad una migliore comprensione della struttura del gruppo e ai relativi vincoli partecipativi. È in ogni caso richiesto che la relazione di attestazione unitaria svolga un’analisi delle singole società interessate dalla ristrutturazione e ciò anche per permettere la valutazione delle singole masse attive e passive.

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