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Con il decreto del 31 gennaio 2024, il Tribunale di Ancona ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore in continuità promossa da un debitore in stato di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 74 ss. del DLgs. 14/2019, recante il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), nella sua vigente versione.

Il decreto in esame si inserisce nel solco dell’oramai sempre più articolato panorama giurisprudenziale in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento come introdotte e disciplinate dal CCII (il quale ha riformato l’intera materia concorsuale, implicitamente abrogando, ai fini che qui interessano, la previgente L. 3/2012), arricchendolo di una serie di spunti interessanti per gli operatori del settore.

Preliminarmente, la pronuncia si caratterizza, sotto un primo profilo, per aver puntualmente valorizzato la previsione normativa di cui all’art. 75 comma 1 lett. a) e b) del CCII, la quale richiede al debitore istante l’allegazione, unitamente alla domanda di omologazione della proposta concordataria, del piano, nonché, tra gli altri, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre anni anteriori la presentazione della domanda (cfr. art. 75 comma 1 lett. a) del CCII) e di una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore stesso (art. 75 comma 1 lett. b) del CCII).

Tali ultimi documenti menzionati, oltre a rappresentare una parte rilevante del corredo documentale richiesto al debitore istante ai fini della preliminare declaratoria giudiziale di ammissibilità della propria domanda di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (cfr., sul punto, la previsione di cui all’art. 77 del CCII), sono valsi, nel caso concreto sotteso al decreto in esame, a consentire al giudice adito di valutare l’effettiva sussistenza del presupposto oggettivo di accesso alla procedura, ovverosia lo stato di sovraindebitamento, come definito dall’art. 2 comma 1 lett. c) del CCII: nella specie, “avuto riguardo ai dati esposti” nella relazione di cui all’art. 75 comma 1 lett. b) del CCII e “alle evidenze” contenute nelle scritture contabili e fiscali obbligatorie di cui all’art. 75 comma 1 lett a) del CCII, il Tribunale di Ancona è stato in grado di esprimere la propria valutazione in ordine all’effettiva sussistenza, in capo al debitore, dell’affermato stato di sovraindebitamento.
Sicché il Tribunale altro non ha fatto se non confermare l’assoluta importanza e rilevanza di siffatta documentazione.

In secondo luogo, muovendo le basi dalla disamina della proposta concordataria formulata dal debitore – che, nella specie, prevedeva, sulla scorta di quanto emergente dal testo della pronuncia, il versamento, per un periodo di tre anni successivi all’omologazione del piano, della quota di reddito del ricorrente nella misura eccedente le spese necessarie al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare, nonché un apporto di risorse esterne, il che avrebbe complessivamente consentito il pagamento integrale dei crediti prededucibili nel termine di 120 giorni dall’omologazione e il pagamento dei crediti chirografari nella misura dello 0,873% – il Tribunale di Ancona ha posto poi l’accento sulla locuzione di cui all’art. 74 comma 2 del CCII, relativa alla valutazione quali-quantitativa dell’apporto di risorse esterne, ritenendo di fatto come, a differenza del concordato preventivo, nel concordato minore sia la valutazione concreta di tale apporto a rilevare ai fini dell’ammissibilità della proposta o, comunque, della valutazione relativa all’effettivo aumento della soddisfazione del ceto creditorio “in misura apprezzabile” e non ex se la percentuale finale di soddisfazione del ceto creditorio (che, nel caso, di specie, ammontava allo 0,873%).

Da ultimo, il Tribunale ha colto l’occasione per fornire all’operatore e, segnatamente, all’OCC, un’indicazione di stampo contenutistico relativamente alla relazione finale, da depositarsi in esito alle operazioni di voto, specificando come in tal relazione debbano essere inseriti “i voti favorevoli e contrari dei creditori”, “l’indicazione nominativa dei votanti e dell’ammontare dei rispettivi crediti”, “l’indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell’ammontare dei loro crediti”, nonché “l’indicazione dell’eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori”.
La pronuncia ha altresì precisato come alla relazione debba essere allegata, su supporto informatico, “la documentazione relativa all’espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori” del ricorso e del decreto di apertura della procedura di concordato minore.

 

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