Sospensione dei termini processuali durante il mese di agosto nel giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.: le ultime della Cassazione.
La Cassazione si è più volte pronunciata in merito alla questione dell’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali in caso di opposizione all’esecuzione.
Come noto, con l’opposizione all’esecuzione prevista dall’articolo 615 del cod. proc. civ. viene contestato il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata. Tale contestazione può essere «assoluta», nel caso in cui venga negata la stessa esistenza del credito o la validità originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, oppure «relativa», laddove venga messa in discussione la pignorabilità di determinati beni o la legittimazione attiva o passiva di uno dei soggetti dell’esecuzione. In sostanza, oggetto della cognizione del giudice è la sussistenza dei presupposti e delle condizioni dell’azione esecutiva.
Il procedimento di opposizione ha dunque ad oggetto l’accertamento negativo della pretesa esecutiva, ossia il diritto del creditore istante a procedere a esecuzione forzata. Il debitore esecutato può infatti contestare, da un lato, l’esistenza o la validità del titolo esecutivo azionato (per esempio, per carenza originaria o sopravvenuta di efficacia esecutiva dello stesso), dall’altro la sussistenza stessa (anch’essa originaria o sopravvenuta) del diritto sostanziale consacrato nel titolo (in quest’ultimo caso, si è soliti parlare di opposizione di merito).
Secondo la Corte, i procedimenti di opposizione non sono soggetti all’esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione e alla mediazione delegata dal giudice (legge 28/2010), né alla negoziazione assistita da uno o più avvocati (Dl 132/2014).
Non solo. In caso di opposizione all’esecuzione non vale la sospensione feriale dei termini processuali e pertanto detti termini, per impugnazioni comprese, decorrono anche nel periodo decorrente dal 1° al 31 agosto.
Il principio formulato dalla Suprema Corte è dunque il seguente: «Ai sensi dell’art. 1 e 3 della l. n. 742/1969, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio in Cassazione, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione. Al riguardo, infatti, opera il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione e computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice “a quo” abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile».
Sempre la stessa Cassazione [2] ha detto, in una differente occasione, che le cause di opposizione all’esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell’ art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all’opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni
da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod.proc.civ., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. Questo perché nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata non ha natura autonoma.
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono [3].
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