Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Nel caso in cui il procedimento di fallimento riguarda un soggetto deceduto, l’erede, ancorché non sia imprenditore e non sia subentrato nell’impresa del de cuius, deve essere convocato avanti al Tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, nel rispetto del principio del contraddittorio enunciato, in termini generali, dall’art. 15, comma 2, L.F. come sostituito dall’art. 13 del D.lgs. n. 5/2006 e dall’art. 2, comma 4, del D.lgs. n. 169/2007.

L’erede è infatti da considerare il naturale contraddittore della parte istante con riferimento ad una domanda che, per essere diretta alla pronuncia di fallimento dell’imprenditore defunto, è idonea a spiegare effetto nei confronti del suo successore.

Sono questi i principi sanciti dalla Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza 16 marzo 2023, n. 7604 (testo in calce) che fornisce importanti chiarimenti in merito alla notifica agli eredi del ricorso in estensione per la dichiarazione del fallimento.

Il fatto

La vicenda ha visto il curatore fallimentare di una farmacia proporre ricorso di fallimento in estensione in quanto non solo era emersa la natura societaria dell’impresa individuale, ma anche il ruolo dei soci illimitatamente responsabili, i quali avevano di fatto gestito, controllato, finanziato e diretto l’esercizio dell’attività.

Il prestanome, che formalmente appariva come il titolare dell’impresa individuale, aveva in realtà seguito le direttive impartite da uno dei soci occulti e, dopo la sua morte, erano subentrati anche altri due soggetti.

La domanda avanzata dal curatore è stata tuttavia respinta dal Tribunale che ha affermato l’improcedibilità del ricorso nei confronti del socio deceduto, avendo peraltro riscontrato che non era stata fornita la prova della notifica dell’atto agli eredi.

La Corte d’appello ha però riformato la decisione avendo ritenuto che nel procedimento prefallimentare non era necessaria la notifica del ricorso agli eredi del fallendo deceduto.

La decisione è stata oggetto di ricorso per cassazione con cui è stata lamentata la violazione dell’art. 24 e dell’art. 111 Cost. in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 11 L.F. e dall’art. 15 L.F.

Secondo quanto contestato dal ricorrente, la Corte d’appello aveva infatti impropriamente ritenuto che, nel caso di dichiarazione del fallimento dell’imprenditore entro l’anno dalla morte, non sarebbe stata obbligatoria l’audizione dell’erede in sede istruttoria prefallimentare.

La decisione

Nel trattare la questione sottoposta al suo esame, la Cassazione ha osservato che la Corte d’appello aveva disatteso i motivi di reclamo avanzati dal ricorrente sulla base dell’orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di dichiarazione di fallimento dell’imprenditore entro l’anno dalla morte, non è obbligatoria ai sensi dell’art. 10 L.F. l’audizione dell’erede nella fase istruttoria anteriore alla dichiarazione del fallimento, in quanto nessuno degli accertamenti rimessi al Tribunale incide in modo immediato e diretto sulla sua posizione o gli reca un pregiudizio eliminabile attraverso la partecipazione all’istruttoria prefallimentare: l’audizione dell’erede doveva ritenersi invece necessaria quando egli fosse stato imprenditore commerciale o lo fosse diventato a seguito della prosecuzione dell’impresa ereditaria[1].

A tale proposito, la Cassazione ha ricordato che, secondo quanto affermato in altro orientamento giurisprudenziale, la sentenza dichiarativa del fallimento incide profondamente sulla sfera giuridica soggettiva del fallito con danni morali e materiali di estrema gravità che sono talvolta perfino irreparabili.

Per poter rimediare a queste evenienze non era sufficiente l’opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, essendo necessario che l’imprenditore fosse posto nella condizione di contrastare la veridicità dell’asserito stato di dissesto e l’assoggettibilità all’esecuzione fallimentare attraverso il meccanismo della preventiva audizione in contraddittorio tra le parti.

La giurisprudenza di legittimità aveva però escluso che, in caso di morte del fallendo, dovessero essere sentiti i suoi eredi poiché nella fase prefallimentare i poteri di indagine del Tribunale erano preordinati all’accertamento dello stato di dissesto e all’assoggettibilità dell’imprenditore all’esecuzione concorsuale, oltre che alla verifica del presupposto dell’intervenuta morte dello stesso entro l’anno.

Nessuno di questi accertamenti incideva però in modo diretto ed immediato sulla posizione dell’erede, né recava ad esso un pregiudizio eliminabile attraverso la sua partecipazione all’istruttoria prefallimentare.

La situazione era però diversa quando l’erede fosse stato imprenditore o lo fosse divenuto a seguito della prosecuzione dell’impresa ereditaria[2].

Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha tuttavia evidenziato che i precedenti orientamenti giurisprudenziali presentano rilevanti profili di criticità quando, come nel caso di specie, l’erede non ha assunto la qualifica di imprenditore.

I Giudici di legittimità hanno infatti osservato che l’erede dell’imprenditore fallito può avere un interesse giuridicamente rilevante a partecipare al procedimento prefallimentare perché non sia dichiarato il fallimento del de cuius: ciò può dipendere da motivi di natura morale, afferenti alla tutela del buon nome dell’imprenditore defunto, ma anche da ragioni patrimoniali visto che i successori hanno interesse che le loro aspettative non siano pregiudicate tramite l’assoggettamento dei beni ereditari al soddisfacimento concorsuale.

Sul punto, la Cassazione ha sottolineato che, in questi casi, il diritto di difesa non è assicurato dal contraddittorio differito alla fase di impugnazione in quanto il nostro ordinamento attribuisce efficacia immediatamente esecutiva alla sentenza dichiarativa del fallimento, giacché gli effetti della pronuncia si ripercuotono anche nei confronti dell’erede dell’imprenditore defunto.

I Giudici di legittimità hanno inoltre rimarcato che i precedenti orientamenti giurisprudenziali erano stati formulati alla luce della disciplina prevista dall’art. 15 L.F. nella versione ante-riforma poi novellata per effetto delle modifiche apportate dall’art. 13 del D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall’art. 2 del D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

L’art. 15 L.F. post riforma contempla difatti un procedimento ispirato al principio del contraddittorio che prevede la convocazione del debitore, oltre che dei creditori istanti e del P.M. quando ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Per la Cassazione, essendo stata ammessa la fallibilità dell’imprenditore defunto, il contraddittorio deve trovare attuazione anche nei confronti dell’erede del fallendo, in quanto il successore è un soggetto che risente di un pregiudizio dalla dichiarazione di fallimento (i cui effetti si producono a partire dalla pubblicazione della sentenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 L.F.).

Gli eredi dell’imprenditore fallito subentrano nel suo patrimonio che a seguito dell’accertamento da compire in sede prefallimentare vuole assoggettarsi al concorso dei creditori: si tratta del patrimonio rispetto al quale gli eredi non avrebbero più alcun potere di disposizione e amministrazione per effetto della dichiarazione di fallimento in forza di quanto disposto dall’art. 42 L.F..

Nel caso in cui il procedimento di fallimento ha interessato un soggetto deceduto, la Cassazione ha in definitiva affermato che l’erede, anche se non è imprenditore e non è subentrato nell’impresa del de cuius, va convocato avanti al Tribunale competente alla dichiarazione di fallimento.

L’erede è infatti da ritenersi il naturale contraddittore della parte istante con riferimento ad una domanda che è idonea a spiegare i propri effetti nei suoi confronti perché diretta alla declaratoria di fallimento dell’imprenditore defunto.

La Cassazione ha dunque accolto il ricorso ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

One LEGALE | Experta Crisi d’Impresa L’innovativo sistema di risorse informative per offrire una consulenza di valore ed affrontare le diverse fasi previste dalla Legge Fallimentare e dal nuovo Codice della crisi d’impresa.


[1] Cass. Civ., Sez. I, sentenza, 21 marzo 2013, n. 7181.

[2] Cass. Civ., Sez. I, 25 maggio 1993, n. 5869; si veda anche Corte Cost., sentenza, n. 141/1970; Corte Cost., sentenza, 20 giugno 1972, n. 110/1972.


 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui