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In analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 9/2022, per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, c’è la possibilità di applicare, alle operazioni ammesse alla garanzia del fondo ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis and Transition Framework, senza condizioni ulteriori e senza vincoli di durata massima, la disciplina per i prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell’impresa.

Pertanto, per le operazioni ammesse alla garanzia del fondo ai sensi della Sezione 2.2 del TCTF sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a imprese che risultino in stato di temporanea difficoltà (come rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.), andando anche oltre il limite massimo di 96 mesi previsti dalla disciplina del TCTF stesso.

Si rammenta che la medesima possibilità continua ad essere prevista anche per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del TF Covid e che le imprese interessate da tali prolungamenti della durata della garanzia non saranno più ammissibili, ai sensi di quanto previsto dalla Parte II, paragrafo B.1. delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo,  all’intervento del fondo fino a quando l’operazione in oggetto non giunga a scadenza con la totale estinzione del finanziamento.

Si ricorda che il comma 1, dell’art. 15-bis conferma che l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.

Ai sensi della lettera g) dell’art. 15-bis, legge n. 191/2023, si statuisce che in favore delle microimprese, come definite ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia è concessa a titolo gratuito.
Ai sensi della lettera c) dell’art. 15, legge n. 191/2023, la garanzia del fondo è rilasciata in misura pari all’80% per le operazioni finanziarie di importo fino a:

40.000 euro;

80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati;

50.000 euro per le operazioni finanziarie di microcredito di cui all’art. 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Come richiedere il prolungamento della garanzia

La circolare 9/2024, in analogia con la circolare 9/2022, estende la disciplina per i prolungamenti della durata della garanzia del fondo per diverse operazioni ammesse.

La gravità della situazione di difficoltà dell’impresa, le prospettive di risanamento dell’impresa e l’andamento storico del rapporto di credito con il soggetto finanziatore sono i criteri di valutazione del gestore del fondo.

Salvo che non sia richiesta una nuova garanzia per le successive operazioni finanziarie a favore dell’impresa, la garanzia del fondo cessa di avere effetto alla scadenza del periodo di prolungamento.

Le nuove richieste potranno essere trasmesse al Gestore Mediocredito Centrale solo dopo aver acquisito dal soggetto beneficiario finale la versione rivista e aggiornata della domanda di agevolazione, ovvero l’addendum alla precedente versione, disponibili sul sito internet del Fondo di garanzia per le PMI.

Esigenze per cui è ammesso il prolungamento della garanzia

Come noto, la Sezione 2.2 del TCTF prevede la possibilità di intervento, da parte del fondo di garanzia per le PMI, con garanzie su finanziamenti a favore di imprese in temporanea difficoltà. Gli interventi originariamente ammessi riguardavano finanziamenti volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie rinnovabili, effettuare investimenti in misure di efficienza energetica, ridurre o diversificare il consumo di gas naturale e migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto alle oscillazioni dei prezzi dell’energia elettrica.

Pertanto, con la circolare n. 9/2024 pronte al via le concessioni di prolungamenti della durata delle garanzie per le imprese che hanno rate scadute e non pagate, sconfinamenti, altre situazioni di difficoltà finanziaria che non configurano un vero e proprio stato di insolvenza. Sono tra i casi esemplificativi di temporanea difficoltà, che possono giustificare il prolungamento della garanzia.

Per l’accesso alla garanzia del Fondo, ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF, come da autocertificazione sottoscritta nel modulo di domanda di agevolazione, i beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente collegate alle gravi condizioni dell’economia causate dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa (il rincaro dei prezzi di materie prime, l’incremento delle spese energetiche, ecc.).

Rate scadute e non pagate, sconfinamenti e altre situazioni di difficoltà finanziaria, che non configurano un vero e proprio stato di insolvenza.

Quali sono i requisiti richiesti per fare domanda

Sono interessate le imprese che hanno presentato domanda, in base alla Sezione 3.2 del Temporary framework, ricevendo finanziamenti a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19 oppure che hanno finanziamenti per operazioni ammesse alla garanzia del fondo sulla base della Sezione 2.2 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF).

Fermo restando i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste dalle disposizioni operative del fondo e dall’art. 15-bis del decreto Anticipi, ai fini dell’accesso alla garanzia del fondo ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF, come da autocertificazione sottoscritta nel modulo di domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari finali non devono comunque essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’UE a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni. Nel caso in cui il beneficiario operi nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’UE, l’operazione finanziaria per la quale è richiesto l’ammissione alla garanzia del Fondo, non deve pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Possono farne richiesta, senza condizioni aggiuntive e senza limiti di tempo massimi, tutte le imprese che hanno ottenuto la garanzia del fondo per le loro operazioni.

I documenti che andranno allegati alla richiesta includono:

– l’attestazione del soggetto finanziatore che certifichi lo stato di temporanea difficoltà dell’impresa;

– l’eventuale documentazione comprovante la difficoltà finanziaria dell’impresa;

– il piano di risanamento dell’impresa.

Quali sono le regole per le richieste di riassicurazione/controgaranzia

Ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, in riferimento alle richieste di riassicurazione/controgaranzia:

– le commissioni applicate al beneficiario possono essere destinate alla copertura del rischio di credito solo per la quota non riassicurata dal fondo;

– la data di perfezionamento dell’operazione finanziaria deve essere successiva alla data di ammissione all’intervento del Fondo;

– il soggetto richiedente, in sede di compilazione della domanda, deve indicare nella sezione trasparenza”, il vantaggio riconosciuto al beneficiario, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del fondo;

– il soggetto richiedente, a seguito dell’ammissione all’intervento del fondo, dovrà necessariamente comunicare al Gestore, entro il termine di 3 mesi dalla delibera di ammissione all’intervento stesso, il vantaggio riconosciuto al beneficiario, in termini di minor importo delle commissioni di garanzia applicate, per effetto dell’ammissione all’intervento del Fondo, confermando o meno quanto già indicato nella domanda di ammissione.

Il punto 3.2 del Quadro temporaneo prevedeva la possibilità di richiedere l’intervento del fondo per tutte le operazioni finalizzate alla rinegoziazione, sulla stessa banca o diversa, dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario.

Le coperture erano pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione, nel rispetto di determinati limiti e con la concessione di un credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato sul finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

Qual è l’importo garantito

Pertanto, in analogia a quanto già previsto dalla circolare n. 9/2022 per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, la possibilità di applicare, alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis and Transition Framework, senza condizioni ulteriori e senza vincoli di durata massima, la disciplina per i prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell’impresa, di cui alla Parte VI, paragrafo D, delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo.

L’importo massimo che potrebbe essere garantito per singolo beneficiario finale è pari a 5.000.000 di euro, nel caso dell’importo massimo che si può garantire ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF è pari a:

Importo massimo

2.250.000 euro

imprese dell’industria, del commercio e dei servizi

280.000 euro

imprese dell’agricoltura

335.000 euro

imprese della pesca e acquacoltura

L’importo dell’aiuto concesso, sulla singola operazione garantita, sarà pari al valore nominale

dell’importo garantito e sarà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi

rimborsabili o agevolazioni fiscali” – Sezione 2.1 del TCTF.”

A favore delle small MidCap, il fondo interviene esclusivamente ai sensi della Sezione 2.1 del TCTF, garantendo fino a 2.250.000 euro per singola impresa.

Per PMI e professionisti, invece, oltre a utilizzare la suddetta Sezione del TCTF, il Fondo può intervenire con garanzie fino a 2.500.000 euro, calcolando l’aiuto con il metodo “standard”, e fino a 5.000.000 di euro, calcolando l’aiuto con il metodo dei “premi esenti”, in entrambi i casi ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o dei Regolamenti di esenzione.

Pertanto, per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del TCTF sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a imprese che risultino in stato di temporanea difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.), andando anche oltre il limite massimo di 96 mesi previsti dalla disciplina del TCTF stesso.

Per la garanzia del Temporary Crisis and Transition Framework non sono previsti vincoli sull’importo e sulla durata del finanziamento, ma sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità.

Si rammenta che la medesima possibilità continua ad essere prevista anche per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del TF Covid e che le imprese interessate da tali prolungamenti della durata della garanzia non saranno più ammissibili all’intervento del Fondo fino a quando l’operazione in oggetto non giunga a scadenza con la totale estinzione del finanziamento.

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