L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si pronuncia in tema di ricorso, che ha ad oggetto il diritto della sola ex coniuge, cointestataria a firma disgiunta di un conto corrente, di recedere dal contratto.
A tal riguardo, va preliminarmente richiamato il contenuto dell’art. 1854 c.c., che disciplina il conto corrente intestato a più persone, stabilendo che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e l’art. 1855 c.c., il quale prevede che, se il rapporto di conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni nonché l’art. 120-bis TUB, che attribuisce al cliente il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata (tra i quali rientra, per espressa previsione della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2007 n. 5574, il contratto di conto corrente bancario) oltre che l’art. 126-septies TUB, il quale prevede la facoltà dell’utilizzatore dei servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.
Ne consegue, secondo l’orientamento dei collegi territoriali dell’ABF, la possibilità del singolo cointestatario di conto corrente di recedere liberamente, senza che ciò comporti l’automatica estinzione del rapporto, dato che l’obbligazione solidale, quale è quella nascente in capo ai cointestatari di c/c nei confronti della banca, non è necessariamente un’obbligazione indivisibile.
In proposito si richiama l’orientamento consolidato dell’ABF secondo cui “pur dovendosi riconoscere un nesso tra l’obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile e obbligazione solidale, nella misura in cui alla prima si accompagna la solidarietà, quest’ultima è per contro compatibile tanto con la divisibilità quanto con la indivisibilità della prestazione”.
Pertanto, deve riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solido a recedere dal rapporto (cfr. Coll. Roma, dec. 498/2012; Coll. Torino, dec. 17950/2021), con tutte le conseguenze che ciò comporta in capo al cointestatario che permane titolare esclusivo del conto corrente” (Coll. Milano, decisione n. 2252/2022 e Coll. Napoli, decisione n. 2355/2023).
In aggiunta, il Collegio osserva che la giurisprudenza dell’ABF è unanime nel ritenere che la presenza di un saldo negativo non sia d’ostacolo alla chiusura del conto: in presenza, dunque, di una richiesta di recesso dal conto corrente avanzata dal cliente, la banca è obbligata a chiudere il rapporto cristallizzando il saldo debitore sussistente al momento della chiusura, non essendo legittimi gli addebiti successivi né l’applicazione di interessi debitori, né le altre voci di spesa come commissioni o spese per tenuta conto, restando chiaramente impregiudicati il credito dell’intermediario e gli accessori che, in base alle regole generali, dovessero risultare dovuti (Coll. Milano, decisione n. 17360/2019).
Alla luce delle decisioni summenzionate, il Collegio accoglie il ricorso, accertando il diritto della ricorrente all’esercizio del recesso dal rapporto, senza che da ciò consegua l’estinzione dello stesso e ciò anche in presenza di un saldo negativo.
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