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Come si calcola il limite di pignoramento della pensione accreditata in banca o ancora presso l’Inps: il nuovo minimo vitale e le regole per i creditori.

A seguito dell’ultima riforma sui pignoramenti di stipendi e pensioni, approvata in via definitiva questa estate [1], l’Inps, con un messaggio di recente pubblicazione [2], ha fatto il punto di tutte le novità appena introdotte e, in particolare sulle nuove regole in materia di trattenute su pensioni a favore del creditore a titolo di pignoramento.

La riforma si applica ai pignoramenti di pensioni successivi al 27.06.2015, ossia notificati dopo tale data.

VECCHIE REGOLE SUI LIMITI DI PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE

Facciamo un passo indietro e vediamo le regole precedenti sul pignoramento della pensione, regole che continuano ad applicarsi per tutte le procedure esecutive iniziate prima del 27 giugno scorso.

La disciplina era diversa a seconda che il pignoramento fosse stato effettuato:

– presso la banca o la posta, dove il pensionato aveva depositato le corrispondenti somme,

– oppure presso l’istituto di previdenza (l’Inps, di norma).

Analizziamo singolarmente le due ipotesi.

a- Il pignoramento del conto corrente poteva avvenire nella sua interezza, ossia su tutte le somme ivi già depositate (salvo l’ultimo emolumento che, dal 2013, non era più pignorabile) e di quelle che sarebbero state depositate sino alla data dell’udienza di assegnazione, davanti al giudice dell’esecuzione (data indicata nell’atto di pignoramento). Dopo l’udienza, il conto tornava nella piena disponibilità del pensionato, libero da vincoli.

b- Il pignoramento alla fonte, ossia direttamente all’Inps, effettuato cioè prima del bonifico delle somme sul conto corrente (che, per le pensioni superiori a mille euro è ormai obbligatorio), poteva avvenire nella misura massima di un quinto (1/5) e comunque fatto salvo il “minimo vitale” (sempre impignorabile). La misura del

minimo vitale non è stata mai quantificata dalla legge; il vuoto è stato colmato dalla giurisprudenza che ha individuato in euro 525,89 la quota sotto la quale la pensione, all’esito del pignoramento, non può mai scendere.

Nel caso in cui il creditore sia Equitalia, il pignoramento presso l’Ente di previdenza nella misura di 1/5 è possibile solo per pensioni che superano 5.000 euro. Per quelle invece fino a 2.500 euro, la quota pignorabile è di un decimo, mentre per quelle tra 2.5001 e 5.000 la quota pignorabile è di un settimo.

NUOVE REGOLE SUI LIMITI DI PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE

Come detto, a partire dal 27.06.2015, la vecchia disciplina è stata totalmente riformulata. Cerchiamo allora di comprendere quali sono i nuovi limiti di pignoramento, distinguendo a seconda che le somme vengano accreditate o meno sul conto corrente bancario o postale del pensionato-debitore.

1 | Pignoramento della pensione accreditata sul conto corrente

Le somme dovute a titolo di pensione, di indennità in luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, nel caso di accredito su

conto bancario o postale intestato al pensionato-debitore, possono essere pignorate secondo i seguenti limiti:

– per tutte le mensilità di pensione accreditate sul c/c prima del pignoramento, il creditore può prelevare dal conto solo l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (per il 2015, pari a € 448,52 x 3= € 1.345,56);

– per tutte le mensilità di pensione accreditate sul c/c nel giorno del pignoramento o successivamente, il creditore può prelevare dal conto gli importi secondo i vecchi limiti prima concessi nel caso di pignoramento presso l’Istituto di Previdenza e che qui riassumiamo:

a- nella generalità dei casi, nella misura massima di 1/5 dell’emolumento versato sul conto;

b- se il creditore agisce per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;

c- per i crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5;

d- per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile.

Così come in precedenza, il “blocco” del conto e, quindi, di tutti gli accrediti successivi alla notifica del pignoramento perdura fino all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione (indicata nell’atto di pignoramento); dopo l’udienza, il conto torna nella piena disponibilità del pensionato, libero da vincoli.

Il pignoramento eseguito su tali somme in violazione dei limiti è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.

2 | Pignoramento della pensione direttamente all’Istituto di previdenza

Nel caso in cui il pignoramento avvenga direttamente all’Inps, il pignoramento non può mai toccare un “minimo vitale” che deve sempre rimanere al pensionato; il resto può essere pignorato. Tale misura “minima” viene quantificata nell’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà. Vediamo a quanto corrisponde.

– per il 2015 l’assegno sociale corrisponde a € 448,52;

– a questo punto bisogna prendere l’assegno sociale e ricavare la metà, che attualmente è quindi pari a € 224,26;

– la somma tra i due predetti importi (assegno sociale + la metà dell’assegno sociale) non è mai pignorabile. Dunque per il 2015, il minimo non pignorabile, che deve sempre rimanere al pensionato è pari a € 672,78 (448,52+224,26). La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei consueti limiti appena detti e cioè:

a- nella generalità dei casi, nella misura massima di 1/5 dell’emolumento versato sul conto;

b- se il creditore agisce per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato;

c- per i crediti dello Stato, Province o Comuni: nel limite di 1/5;

d- per il pignoramento in concorso di più cause creditorie (alimenti, tributi, altre cause) fino alla metà della base pignorabile.

Facciamo un esempio numerico

1- Procedimenti anteriori al 27 giugno 2015

> Pensione netta: € 1.500

> Trattenuta del quinto: € 1.500/5= € 300,00

> Rata di pensione al netto della quota pignorabile: € 1.500 – € 300= € 1.200

2- Procedimenti successivi al 27 giugno 2015

> Assegno sociale 2015: € 448,52

> Quota non pignorabile: € 448,52 x 1,5 = € 672,78

> Pensione netta: € 1.500

> Quota pignorabile nei limiti del quinto dell’”eccedenza” : € 1.500 – € 672,78 = € 827,22

> Trattenuta (1/5 della quota pignorabile): € 165,44

Quando avviene il versamento al creditore?

Sempre con il messaggio in commento, l’Inps ha comunicato che, per i pignoramenti, il versamento della quota a favore dei creditori pignoratizi avviene contestualmente al pagamento della rata di pensione su cui è stata effettuata la trattenuta per la gestione privata e per la gestione dello spettacolo.

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