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Anche il condominio può essere destinatario di un decreto ingiuntivo per i debiti contratti nei confronti di terzi; si pensi alla compagine che non abbia pagato la ditta appaltatrice dei lavori oppure la società che si occupa dell’erogazione di energia elettrica.

Com’è noto, a ogni debitore ingiunto è data la possibilità di opporsi per far valere le proprie ragioni.

Con questo articolo ci occuperemo di un particolare caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo da parte del condominio.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma (la numero 19068 del 7 dicembre 2021) ha affrontato questo specifico tema ribadendo il principio, statuito dalla legge, secondo cui è l’opponente a dover dimostrare l’irregolarità della notificazione del decreto monitorio.

Quando questa prova è fornita, spetta alla parte opposta (cioè, al creditore) contestare la presunta irregolarità della notificazione così come ricostruita dall’opponente, provando il fatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell’ingiunto che sia in grado di rendere l’opposizione tardiva inammissibile.

Approfondiamo la questione inerente all’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo contro il condominio.

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: cos’è?

È noto che il debitore raggiunto da decreto ingiuntivo possa presentare opposizione allo stesso nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del provvedimento monitorio.

Questa regola patisce un’eccezione: secondo l’art. 650 del codice di rito, il debitore può proporre opposizione tardivamente, anche dopo quaranta giorni, se prova di non aver avuta tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione, oppure per caso fortuito o forza maggiore.

Dunque, il debitore che scopre che è stata intrapresa contro di lui una procedura esecutiva sulla base di un decreto ingiuntivo mai opposto perché non notificato, oppure perché notificato ad altro indirizzo, può comunque presentare opposizione, anche se sono trascorsi più di quaranta giorni dalla presunta notifica.

Secondo la giurisprudenza (Cass., sent. n. 14910/2013), il rimedio dell’opposizione tardiva comprende, nell’ipotesi della irregolarità della notificazione, tutti i vizi che la inficiano e, quindi, anche la notificazione tardiva del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge.

Dunque, l’opposizione tardiva potrà essere fatta non soltanto nel caso in cui ci siano stati problemi di notifica indipendenti, ad esempio, dalla volontà del creditore, ma anche quando questi abbia colpevolmente tardato e, dunque, non abbia rispettato i termini di sessanta giorni dall’emissione del decreto ingiuntivo.

Tra l’altro, la legge specifica che, se nelle more è stata data esecuzione al decreto ingiuntivo, l’opposizione tardiva giustifica la sospensione della sua esecutorietà.

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: fino a quando si può fare?

Secondo l’art. 650 c.p.c., l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione, cioè dall’inizio del pignoramento.

Il senso di questa disposizione è molto semplice: il debitore esecutato non può più ignorare che contro di lui ci sia stato un decreto ingiuntivo, visto che la procedura per il recupero coattivo del credito presuppone un titolo esecutivo che, nel nostro caso, è appunto il decreto ingiuntivo.

Il primo atto di esecuzione determina pertanto la conoscenza legale del decreto in quanto esso costituisce titolo dell’esecuzione stessa

È dal momento del pignoramento, dunque, che decorrono gli ultimi dieci giorni utili per proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. Tra l’altro, si ritiene pacificamente che debba trattarsi di un atto esecutivo valido ed efficace che incida direttamente sulla cosa oggetto di esecuzione.

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Opposizione tardiva del condominio: in quali casi?

Il caso più frequente di opposizione tardiva del condominio riguarda il caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato notificato a persona diversa dall’amministratore in carica.

È proprio ciò che contesta il condominio nella causa affrontata dal Tribunale di Roma e decisa con sentenza numero 19068 del 7 dicembre 2021.

Con proprio atto di citazione il condominio presentava opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ritenendo che il provvedimento monitorio fosse stato notificato a soggetto diverso dall’amministratore di condominio.

Il condominio opponente evidenziava di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto per nullità della notifica, essendo la stessa avvenuta all’indirizzo pec di persona che non rivestiva detta qualifica, essendo invece l’amministratore una società a responsabilità limitata.

Opposizione tardiva del condominio: quando è fondata?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, ribadisce innanzitutto che, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell’opposizione tardiva, in relazione all’irregolarità della notificazione così come ricostruita dall’opponente, sulla stessa ricade l’onere di provare il fatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell’ingiunto che sia in grado di rendere l’opposizione tardiva inammissibile.

Orbene, nel caso di specie il giudice capitolino ha rigettato l’opposizione tardiva in quanto la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta presso l’indirizzo pec dell’amministratore unico della società che, in effetti, era stata designata quale amministratore condominiale.

Secondo il Tribunale di Roma, dunque, non risultano introdotti idonei elementi per ritenere provata la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo in capo all’opponente, dovendo pertanto escludersi che il decreto ingiuntivo non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.

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