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TRIBUNALE DI BRINDISI

Prima Sezione

Sentenza 3 marzo 2017

N. 914/2015 R.G.

oggetto: opp.

615, 1°co. cpc.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Brindisi – Prima Sezione

Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott. Stefano Sales, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 914/2015 promossa da:

X. Y. (C.F. OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo dall’avv. VITALE VINCENZO presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce Indirizzo Telematico

OPPONENTE

CONTRO

ITALFONDIARIO SPA QUALE PROC. DEL BANCO DI NAPOLI SPA (C.F. 00880671003) rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di costituzione dall’avv. MAZZARA ROBERTO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lecce Via Lanzellotti n.3/D 72100

BRINDISI

OPPOSTO

CONCLUSIONI delle parti : come da allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni che siglati dal giudice formano parte integrante della presente decisione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L’opposizione deve essere accolta.

Si premette che, in applicazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p., “si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori” (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350).

Ciò detto si rileva che nel contratto suddetto sono stati effettivamente convenuti interessi usurari.

Tralasciando di considerare il montante ISC, deve rilevarsi che il tasso d’interesse convenzionale fu convenuto in misura pari al 5,800%, e che esso – per previsione contrattuale esplicita – deve calcolarsi sull’intero importo della quota capitale di ogni rata (composta, secondo il piano d’ammortamento francese, da una quota capitale e da una quota interessi convenzionali).

Al contempo, deve rilevarsi che nel contratto di mutuo fu convenuto un tasso moratorio nella misura del 9,050, e, per le successive rate, in misura pari al 150 % del TEGM rilevato (ovvero in misura praticamente pari al tasso soglia: “Il tasso di mora, attualmente nella misura del 9,050 % .. omissis … nominale annuo, sarà stabilito per ogni trimestre solare aumentando del 50 % … omissis … e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal Ministero dell’economia e delle Finanze ai sensi della Legge n.108/96 per la categoria di operazioni qualificate come “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”;), e che tale interesse moratorio – secondo il contratto – dovrebbe essere calcolato sull’intera rata non corrisposta (“Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza
– oltre, evidentemente, all’interesse convenzionale, incorporato nella rata – l’interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca”).

E’ quindi evidente che, secondo il contratto, sulla quota capitale di ogni rata, per il caso di inadempimento, le parti concordarono il decorso di interessi convenzionali (compresi nella rata) nonché di interessi moratori: il che comporta non solo il prodursi di interessi anatocistici (perché gli interessi moratori dovrebbero corrispondersi anche sulla quota interessi di ogni rata), ma anche la necessaria sommatoria dei tassi di interesse, poiché è certo che, perlomeno per il caso di mancato pagamento di tutte le rate, sulla quota capitale dovrebbero corrispondersi integralmente sia gli interessi convenzionali che quelli moratori.

Ovviamente, il tasso di interesse complessivo sarebbe destinato a scendere progressivamente in ragione del progredire del regolare adempimento del contratto da parte del mutuatario (ovvero, col regolare pagamento delle rate).: ma ciò che la Legge prende in considerazione ai fini della sanzione civile della nullità radicale della clausola di interessi è il semplice fatto che le parti abbiano convenuto o comunque promesso la decorrenza di interessi in misura superiore al tasso soglia.

Ciò detto, bisogna ancora rilevare che all’epoca della conclusione del contratto di mutuo (28\12\2007, e cioè “al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori”), il tasso soglia (per le operazioni di mutuo a tasso fisso, quale quello sottoposto) si attestava al 9,090 %, che la misura del tasso moratorio fu convenuta in misura del 9,50 %; cui deve aggiungersi, stante quanto rilevato, il tasso convenzionale, fissato in misura del 5,800 % (con evidente superamento del tasso soglia).

Si rileva, anche, che nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere contenuta, entro i limiti imposti dalla normativa antiusura, la quantificazione della complessiva obbligazione di interesse.

Pare anche da riprovarsi la tesi (reperibile in giurisprudenza) della non cumulabilità delle obbligazioni di interesse, basata sulla differente natura delle obbligazioni di interesse moratorio, e, rispettivamente, di interesse corrispettivo-convenzionale: e ciò, sia dal punto di vista letterale, ma anche sostanziale, essendo evidente l’intendimento sanzionatorio del Legislatore di impedire, nella contrattazione fra le parti, ogni possibilità (e quindi, anche nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario) per il mutuante, di lucrare, in ragione del mutuo, interessi superiori a quelli usurari.

Pertanto, dall’importo complessivo delle singole rate – nella composizione individuata per ciascuna di esse nel piano di ammortamento, quanto a “quota capitale” e a “quota interessi” – deve ritenersi dovuta la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche (quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, né dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero) la rielaborazione del piano di ammortamento, con imputazione dei pagamenti rateali anzitutto al capitale e, ad esaurimento della restituzione di esso, all’adempimento dell’obbligazione di corresponsione degli interessi convenzionali.

Deriva da ciò che le rate corrisposte sino alla data della risoluzione e del precetto non possano considerarsi che corrisposte esclusivamente in conto quota capitale, con conseguente imputazione di quanto pagato in eccesso (ovvero, di una somma pari alla quota interessi di ogni rata corrisposta) a somme indebitamente erogate, e quindi tali da determinare il decorso di interessi in favore del mutuatario.

Ciò detto, possono accogliersi la conclusione sub a) (ovvero quella avente ad oggetto la nullità parziale del mutuo, con riferimento all’obbligazione di interessi), e quella sub d)
(ovvero quella avente ad oggetto l’accertamento dell’obbligo di corrispondere la sola sorte capitale).

Devono invece rigettarsi quella sub b) (poiché gli oneri e le spese non pare possano assimilarsi, sotto il profilo causale, all’obbligazione di interessi) e quelle sub e) ed f)
(aventi ad oggetto il risarcimento di un danno morale e di un danno patrimoniale, non provati sotto alcun profilo).

Quanto alla conclusione sub c), essa necessita di ulteriore istruzione tecnica, dovendo calcolarsi il credito da capitale a tutt’oggi non corrisposto (poiché l’obbligazione da restituzione del capitale non viene meno) ed il credito del mutuatario da interessi attivi per le rate effettivamente corrisposte, operando le relative compensazioni.

A tal uopo si dispone con separata ordinanza.

P.Q.M.


Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

dichiara la nullità parziale del mutuo posto in esecuzione, con riferimento all’obbligazione di interessi, accertando l’obbligo del mutuatario di corrispondere la sola sorte capitale di ogni rata;

rigetta la domanda di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo dell’opponente di corrispondere quanto convenuto a titolo di oneri e spese e la domanda di accertamento e condanna al risarcimento del danno morale patrimoniale.

Riserva di provvedere, all’esito di ulteriore istruzione, sulla domanda di restituzione di somme.

Brindisi, 3 marzo 2017

Il Giudice

Dott. Stefano Sales

 

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