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Richiesta di sequestro preventivo di somme di denaro; principio della domanda cautelare; ablazione diretta dei valori costituenti provento di reato.

Confisca per equivalente

Ai fini della confisca per equivalente ai sensi dell’art. 12-bis d.lg. n. 74/2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente a persona indagata, imputata o condannata per reato fiscale, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest’ultima delle somme depositate.

Cassazione penale sez. III, 29/09/2021, n.44367

Confisca per equivalente: quando non si applica?

La confisca per equivalente, prevista per i reati tributari dall’art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ha natura eminentemente sanzionatoria e, pertanto, non si applica al reato di distruzione od occultamento di documenti contabili commesso anteriormente all’entrata in vigore della disposizione citata, non essendo estensibile la regola dettata dall’art. 200 cod. pen. per le misure di sicurezza.

Cassazione penale sez. III, 08/09/2021, n.39350

Confisca per equivalente e beni futuri

Solo per la confisca occorre individuare i beni esistenti al momento della sua adozione, mentre per il sequestro preventivo alla successiva confisca per equivalente, proprio per la sua funzione cautelare, rilevano anche beni che vengano a esistenza successivamente e, dunque, anche beni futuri, come pensione o risarcimenti. Ad affermarlo è la Cassazione che affronta così la questione della confisca e del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca relativamente a beni futuri.

Nel caso di specie, è stata annullata la decisione con la quale il giudice dell’esecuzione aveva confermato la confisca anche su somme a titolo di stipendio, di pensione di invalidità e di risarcimento danni, ottenute dopo la data del provvedimento.

Cassazione penale sez. III, 01/07/2021, n.36369

Confisca per equivalente dell’abitazione dell’indagato

In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo per debiti nei confronti dell’Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà e non la “prima casa” del debitore, e non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato. (Fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell’abitazione dell’indagato, quale profitto del delitto di cui all’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74).

Cassazione penale sez. III, 16/06/2021, n.30342

Confisca per equivalente di un immobile pignorato

Nel caso di sequestro preventivo – nella specie, finalizzato alla confisca per equivalente – di un immobile pignorato, il vincolo penale è opponibile al terzo acquirente in buona fede solo qualora la trascrizione del provvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, che può essere disposta anche successivamente all’acquisto. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora la trascrizione del sequestro sia successiva al pignoramento, il bene rimane nella titolarità del terzo “pleno iure”, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all’acquisto da parte del terzo aggiudicatario).

Cassazione penale sez. III, 22/04/2021, n.30294

La possibilità di ottenere quanto confiscato

In caso di passaggio in giudicato della sentenza di condanna che disponga anche la confisca per equivalente di somme di denaro sottoposte a sequestro preventivo, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il rigetto della richiesta di dissequestro, in quanto a seguito del provvedimento ablatorio, divenuto definitivo, è preclusa la possibilità di ottenere la

restituzione di quanto confiscato.

(In motivazione la Corte ha escluso che a differente conclusione possa indurre la disposizione di cui all’art. 323, comma 3, c p.p., che è riferibile all’ipotesi di confisca disposta con sentenza di condanna non irrevocabile).

Cassazione penale sez. VI, 24/02/2021, n.10095

Tribunale del riesame: cosa deve verificare?

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che, senza stabilire il valore dei beni in sequestro e verificare il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione, aveva rigettato l’appello cautelare finalizzato alla riduzione del sequestro preventivo avente ad oggetto il diritto di usufrutto di un immobile ed alcuni gioielli, a fronte di un profitto da reato quantificato in 15.567,67 euro).

Cassazione penale sez. VI, 17/02/2021, n.22104

Beni di cui il reo ha la disponibilità

Il sequestro ai fini di confisca per equivalente deve riguardare pur sempre beni di cui il reo «ha la disponibilità», ciò che non può verificarsi allorquando la misura venga disposta su somme di denaro depositate su un conto corrente bancario intestato a un soggetto estraneo al reato, pur se rispetto a tale conto corrente il reo abbia la delega ad operare, allorquando tale delega non importi che il reo possa determinare “autonomamente” la destinazione, l’impiego o la destinazione delle somme, così esercitando dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ma si tratti, piuttosto, di una delega espressione esclusivamente di funzioni amministrative per conto terzi, cosicché non emerga alcuna riconducibilità, quand’anche parziale, delle somme, agli interessi economici, personali, del titolare della delega (nella specie, la Corte ha ritenuto la ricorrenza di tale situazione, annullando il sequestro, essendo emerso che l’imputato aveva la delega a operare sul conto corrente di una società, riguardato dal sequestro, solo ai limitati fini delle funzioni gestorie connesse al suo ruolo di rappresentante legale).

Cassazione penale sez. III, 10/02/2021, n.15047

Impossibilità di reperimento dei beni prodotto, profitto o strumento del reato

Nei reati societari il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca prevista dall’art. 2641 c.c., va disposto, in via prioritaria, sui beni costituenti prodotto, profitto o strumento del reato che si trovino presso l’indagato, l’imputato o terzi non estranei al reato; solo in caso di impossibilità di reperimento di tali beni, anche se transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta dell’adozione della misura, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (fattispecie relativa al reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza, ascritto al condirettore di un istituto di credito, in cui il sequestro preventivo era stato disposto per equivalente sui beni di quest’ultimo, senza accertare preventivamente la possibilità di assoggettare a sequestro, in via diretta, i beni strumentali nella disponibilità della banca che aveva tratto vantaggio dal reato).

Cassazione penale sez. V, 04/02/2021, n.6391

Confisca: caratteri e presupposti

La confisca ha natura obbligatoria rispetto al reato commesso in forza dell’art 12-bis d.lg. n. 74/2000. L’istituto della confisca per equivalente prescinde dall’accertamento del vincolo pertinenziale tra il bene oggetto di provvedimento ablatorio ed il reato, essendo commisurato, con funzione sostanzialmente punitiva, all’entità del profitto illecito generato dal reato e potendo rivolgersi anche a beni che entrano nella disponibilità dell’imputato dopo il provvedimento di confisca. La mancanza di prova della disponibilità di beni in capo al soggetto al momento della pronuncia non condiziona l’emissione del provvedimento, obbligatorio, di confisca diretta o per equivalente in relazione al valore del profitto accertato, venendo demandata alla fase esecutiva ed al relativo eventuale contradditorio ogni verifica sulla concreta realizzazione del provvedimento e sui presupposti per andare a colpire i beni attinti dal provvedimento ablatorio.

Corte appello Ancona, 08/01/2021, n.1600

Il divieto di reformatio in peius

La confisca per equivalente ha natura sanzionatoria, con la conseguenza che l’applicazione della stessa, ove non disposta dal giudice di primo grado, da parte della Corte d’appello pur in assenza dell’impugnazione del p.m. si sostanzia nell’applicazione di un trattamento sanzionatorio non disposto in primo grado, in violazione del divieto di reformatio in peius che il comma 3 dell’art. 597 c.p.p. estende anche all’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave.

Cassazione penale sez. III, 14/12/2020, n.12728

Confisca per equivalente disposta per l’intera entità del prezzo o profitto

In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all’art. 648-quater c.p., disposta per l’intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente.

Cassazione penale sez. II, 24/11/2020, n.9102

Il profitto del reato di riciclaggio

In tema di confisca per equivalente, il profitto del reato di riciclaggio può essere individuato dal giudice anche mediante elementi di tipo presuntivo, atteso che indizi e presunzioni, purché ancorati a concrete circostanze, legittimano l’applicazione di misure di sicurezza, qualora non siano contraddette da elementi contrari processualmente rilevanti. (Fattispecie di riciclaggio internazionale di vetture in cui, ai fini della confisca per equivalente, si è fatto riferimento al valore di mercato dei veicoli, in ragione dei modelli prestigiosi e della recente immatricolazione delle autovetture).

Cassazione penale sez. II, 12/11/2020, n.35031

Presupposti applicativi della confisca per equivalente

L’istituto della confisca per equivalente, prevista dall’articolo 322-ter c.p., prescinde dall’accertamento del vincolo pertinenziale tra il bene oggetto di provvedimento ablatorio ed il reato, essendo commisurata, con funzione sostanzialmente punitiva, all’entità del profitto illecito generato dal reato e potendo rivolgersi anche a beni che entrano nella disponibilità dell’imputato dopo il provvedimento di confisca.

La mancanza di prova della disponibilità di beni in capo al soggetto al momento della pronuncia non condiziona l’emissione del provvedimento, obbligatorio, di confisca diretta o per equivalente in relazione al valore del profitto accertato, sotto altro profilo e per la stessa ragione non è argomento valido a precludere l’applicazione della confisca o stabilire anticipatamente quali ne siano le modalità ed i limiti di attuazione, venendo demandata alla fase esecutiva ed al relativo eventuale contradditorio ogni verifica sulla concreta realizzazione del provvedimento e sui presupposti per andare a colpire i beni attinti dal provvedimento ablatorio.

Corte appello Ancona, 06/11/2020, n.1298

Provenienza delittuosa del denaro

In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate ad essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto. (Fattispecie di sequestro preventivo di somme trasferite su conti esteri e nazionali che costituivano una parte del provento di truffe informatiche effettuate con la tecnica del “phishing”).

Cassazione penale sez. II, 04/11/2020, n.34218

Confisca per equivalente: si estingue in caso di esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali?

La confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. non si estingue in caso di esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ai sensi dell’art. 47, comma 12, ord. pen., poiché tale misura ablativa, pur avendo un carattere afflittivo e sanzionatorio, non è equiparabile né alla pena principale, né alle pene accessorie, essendo connotata prevalentemente da una funzione ripristinatoria della situazione economica modificata dalla commissione del fatto illecito.

Cassazione penale sez. II, 23/09/2020, n.35738

Reati tributari

In tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica è ammissibile anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, che determina il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela, con conseguente impossibilità di ablazione attraverso il sequestro in via diretta nei confronti di detta persona giuridica.

Cassazione penale sez. III, 26/02/2020, n.14766

Cosa fare prima di disporre la confisca per equivalente?

Qualora nel patrimonio dell’autore del reato siano individuabili denaro o beni fungibili costituenti profitto del reato, prima di poter disporre la confisca per equivalente è necessario previamente disporre, o quantomeno tentare, l’ablazione diretta dei valori costituenti provento di reato.

Cassazione penale sez. VI, 27/05/2020, n.25609

Riconoscimento sentenza penale

Ai fini del riconoscimento di sentenza penale straniera richiesto nell’ambito della cooperazione giudiziaria, per il rispetto del requisito della doppia incriminazione è sufficiente che la legge dello Stato richiesto contempli come reato il fatto per cui vi sia stata condanna all’estero al momento della decisione, e non anche al momento della sua commissione, come invece previsto allorquando dalla sentenza straniera si facciano discendere effetti penali propri dell’ordinamento italiano.

(Fattispecie relativa alla richiesta di cooperazione giudiziaria

proveniente dalla Repubblica di San Marino ed avente ad oggetto l’esecuzione di confisca per equivalente disposta con sentenza definitiva di condanna per il reato di autoriciclaggio, introdotto in Italia successivamente alla commissione del fatto).

Cassazione penale sez. VI, 30/01/2020, n.13571

Bancarotta fraudolenta

In tema di bancarotta fraudolenta, non può essere disposto il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall’art. 322-ter c.p., sui beni personali dell’amministratore della società fallita quando il provento dell’attività distrattiva sia andato a vantaggio di terzi estranei.

(Fattispecie in cui la contestazione di bancarotta era riferita a versamenti di somme di denaro “sine titulo” a soggetti terzi).

Cassazione penale sez. V, 16/01/2020, n.13830

Reati contro la PA e confisca per equivalente

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l’art.578-bis c.p.p. consente la confisca per equivalente ex art..322-ter c.p., anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l’esigenza di privare l’autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna. (In motivazione, la Corte ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte EDU, ricorso n. 1828/06, le confische-sanzione, fondate su accertamenti sostanziali di responsabilità contenuti in una sentenza che dichiari la prescrizione, sono compatibili con l’art. 7 della Cedu).

Cassazione penale sez. VI, 09/01/2020, n.14041

La sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, posto che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non riferita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria non può essere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che “affliggere”, mira a “ripristinare” la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato.

(In motivazione la Corte ha qualificato la confisca per equivalente come presidio ripristinatorio autonomo, connotato da obbligatorietà ed assenza di discrezionalità nella determinazione del “quantum”, rispetto alle sanzioni principali ed accessorie).

Cassazione penale sez. II, 27/11/2019, n.8538

Reati tributari: la confisca per equivalente

La confisca per equivalente nei reati tributari può essere disposta anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro.

Cassazione penale sez. III, 14/11/2019, n.225

Quando può essere disposta la confisca per equivalente?

La confisca per equivalente di cui all’art. 12-bis d.lg. n. 74 del 2000, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria penale. Tale misura, infatti, non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e, a differenza di questa, non può essere quindi disposta con la sentenza ex artt. 464-septies c.p.p. e 168-ter c.p., con la quale è dichiarato estinto il reato per l’esito positivo della prova, salva l’applicabilità, appunto, delle sole sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Tale conclusione, del resto, deriva dalla considerazione che la declaratoria non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, prescindendo dall’accertamento della penale responsabilità.

Cassazione penale sez. III, 02/10/2019, n.47104

I presupposti della misura cautelare

In tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74).

Cassazione penale sez. III, 11/07/2019, n.36347

Richiesta di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente

In osservanza al principio della domanda cautelare, il giudice non può emettere il provvedimento di sequestro preventivo a fini impeditivi a fronte della domanda, formulata dal p.m., di emissione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente.

Cassazione penale sez. III, 01/07/2020, n.23491

Il riesame avverso decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente

In sede di riesame avverso il decreto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni oggetto del provvedimento ablatorio ed il “quantum” del profitto del reato indicato nella richiesta al giudice per le indagini peliminari della pubblica accusa, il tribunale non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, essendo tenuto tuttavia a valutare il contenuto dell’eventuale consulenza tecnica presentata dalla parte ricorrente.

Cassazione penale sez. III, 10/05/2019, n.29431

La riqualificazione del sequestro preventivo di somme di denaro finalizzato alla confisca per equivalente

In tema di misure cautelari reali, il tribunale del riesame può procedere alla riqualificazione come diretto del sequestro preventivo di somme di denaro finalizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di misure aventi la medesima finalità di rendere indisponibile il bene destinato a definitiva ablazione in caso di condanna, sempreché l’interessato abbia avuto la concreta possibilità di interloquire su tale aspetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il diritto al contraddittorio fosse stato pienamente garantito in quanto nella richiesta del pubblico ministero era comunque presente un espresso richiamo al combinato disposto degli artt. 321 c.p.p. e 240 c.p.).

Cassazione penale sez. IV, 16/04/2019, n.20862

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