“Il proprietario di un immobile pignorato ha l’obbligo di dichiarare i relativi canoni di locazione anche nel caso in cui sia stato nominato un custode che percepisce gli affitti”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona con la sentenza n. 27 del 9 gennaio 2017 in merito pignoramento di immobile locato.
Si ringrazia la redazione di FiscoOggi per la gentile segnalazione dell’interessante sentenza in commento.
La vicenda. Tizio impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2010 con cui L’Agenzia delle Entrate determinava maggiori imposte Irpef addizionale regionale e comunale per redditi derivanti da locazione di immobili non dichiarati, lamentandone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento relativamente ai canoni accertati nel periodo successivo al 18.3.2010, data di notifica dell’atto di pignoramento immobiliare dell’intera palazzina.
In pratica il ricorrente rilevava che non avendo percepito direttamente i canoni di locazione successivamente al 18.3.2010, data dell’avvenuta notifica del pignoramento immobiliare, sui canoni successivi percepiti dal custode, il proprietario non era tenuto al pagamento dell’Irpef.
Locazione ed esecuzione immobiliare. Nel processo esecutivo, l’esito positivo della vendita si realizza con l’aggiudicazione definitiva dell’immobile, la quale attribuisce all’aggiudicatario il diritto al trasferimento del bene.
Tuttavia, nelle ipotesi, non infrequenti nella prassi, in cui l’immobile pignorato sia occupato da un terzo in forza di un contratto di locazione, le suddette disposizioni vanno contemperate con il diritto del conduttore a non subire pregiudizio dalla procedura esecutiva.
Se, da un lato, infatti, l’art. 560 c.p.c. fa divieto al debitore e/o al terzo custode nominato, di dare in locazione l’immobile pignorato, senza autorizzazione del giudice (e, in ogni caso, in presenza di tale autorizzazione, la locazione risponderà alle sole finalità di economicità e fruttuosa gestione e conservazione della cosa pignorata), dall’altro, l’art. 2923 c.c. detta precise regole in ordine all’opponibilità alla procedura esecutiva del titolo locatizio anteriore al pignoramento.
Continua […]
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui