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Siamo ormai alle battute finali. Alla Camera dei Deputati sono
cominciate le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo
sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni,
del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024).
Poi sarà definitivamente game over (ma lo è già!).

Mentre scriviamo, riceviamo e pubblichiamo l’ultimo tentativo
estremo da parte della Class Action Nazionale Dell’Edilizia (CANDE)
con una lettera aperta inviata al Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio dei Ministri
Giorgia Meloni.

Di seguito il contenuto integrale della missiva a firma del
Presidente CANDE Dott. Ing. Igor La Spada.

Lettera aperta CANDE

Egregio Presidente,

la nostra Associazione costituita in forma democratica, in
rappresentanza sindacale ed economica di imprese, liberi
professionisti e anche privati cittadini nostri sostenitori, sotto
qualsiasi forma e ragione sociale, cooperativa e consortile che
esercitano l’attività nel campo dell’edilizia, dell’industria,
dell’artigianato e dei servizi anche attraverso azioni di classe
collettive, intende con la presente, esporre tutte quelle
perplessità e problematiche che sono configurabili con
l’approvazione e con le modifiche del DL
39 del 29.03.2024 ,  in procinto di essere
convertito in Legge.

Riteniamo si stia configurando come questione predominante
l’inammissibilità di una norma per effetto
retroattivo
 
fino a determinarne
l’incostituzionalità e il mancato rispetto del testo
paracostituzionale c.d. Preleggi,  oltre al
riferimento normativo privato quale il Codice
Civile
. Ne consegue uno scenario drammatico
per le Imprese, i professionisti ed i cittadini minati sulla loro
capacità economica e del risparmio oggi a rischio default, fino a
scaturire un disastro sociale senza precedenti non
solo per i soggetti a rischio ma anche per le casse dello Stato che
pure  si ritroveranno a dover sostenere le 60.000 imprese
coinvolte nelle operazioni contemplate col DL 39-2024, in 1.000.000
di dipendenti destinati agli ammortizzatori sociali, i
professionisti rimasti fuori da ogni possibilità di incassare
crediti abbondantemente maturati e cittadini, vuotati del loro C/C
bancario e con ancora le proprie abitazioni incomplete e inagibili.
  

Oramai Presidente, sono 2 anni e mezzo che il comparto Edilizia
si ritrova catapultato in una situazione economica disastrosa e
senza precedenti, scaturita dall’emanazione del Decreto Legge
34/2020 “cd RILANCIO” convertito con modifiche
dalla Legge 77/2020 e nello specifico l’art. 119 “Incentivi per
l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di
ricarica di veicoli elettrici”
, l’art. 121 “Opzione per la
cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”
e
l’art. 122 “Cessione dei crediti d’imposta, utilizzo e opzione
anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti  di  credito  e  altri intermediari
finanziari”.

Tutti i provvedimenti di cui sopra, vengono
introdotti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 
 

Tralasciando i 20 cambiamenti normativi in un lasso temporale
brevissimo che riguardano solo l’art. 119 del
predetto Decreto, seppur ritenuti fisiologici e col mero scopo di
migliorare la norma dal punto di vista tecnico ed esecutivo, che
hanno visto coinvolte molteplici figure del P.A. come l’Agenzia
delle Entrate, l’ENEA, il MISE, il MEF e il MITE oltre alle Guide e
le Risoluzioni a corredo di un progetto modello a disposizione di
tecnici e Imprese, non possiamo fare invece altrettanto nei
confronti delle 17 modifiche sempre comprese nel medesimo spazio
tempo, verso gli artt. 121 e 122, del quale è
doveroso ricordarne quelle più significative che hanno via via
modificato prima e compromesso poi la natura dell’art.
121
ovvero al comma 3: “I crediti d’imposta di cui al
presente articolo sono  utilizzati in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n.
241, sulla base delle rate residue di detrazione  non fruite.
Il credito d’imposta e’ usufruito con la stessa  ripartizione
in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione. La quota di credito  d’imposta  non 
utilizzata  nell’anno  non  può essere usufruita
negli anni successivi, e non può essere richiesta a
rimborso…”
  e la forma dell’art.
122
  comma 1: “A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre 
2021,  i  soggetti  beneficiari  dei 
crediti d’imposta  elencati  al  successivo 
comma  2   possono,   in   luogo
dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche
parziale,  degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti  di  credito  e  altri intermediari
finanziari”
  e comma 3: “I cessionari utilizzano il
credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241. Il credito
d’imposta e’ usufruito dal cessionario con le  stesse modalità
con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La  quota  di  credito  non 
utilizzata  nell’anno  non  può’  essere
utilizzata negli anni successivi,  e  non  può 
essere  richiesta  a rimborso…”

Si riportano:

1) D.L. n°157 dell’11/11/2021
“decreto Anti – frode”

entra in vigore il 12/11/2021, abrogato dalla Legge n°234 del
30/12/2021 viene trasfuso in essa Visto di Conformità obbligo al
rilascio del Visto di Conformità anche nel caso in cui il
beneficiario si avvalga della detrazione diretta non occorre il
rilascio del Visto di Conformità se il contribuente presenti
direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza
fiscale, la dichiarazione precompilata obbligo al rilascio del
Visto di Conformità se si opta per lo sconto in fattura e cessione
del credito anche per i bonus fiscali diversi dal Superbonus.
Obbligo al rilascio dell’asseverazione sulla congruità dei costi
ove si opti per lo sconto in fattura e cessione del credito anche
per i bonus diversi dal Superbonus Cessione del credito l’Agenzia
delle entrate può sospendere, per un periodo di trenta giorni,
l’efficacia della cessione del credito e delle relative
comunicazioni, anche postume alla prima, nei casi in cui
individuati profili di rischio cessioni e relative comunicazioni
riprendono efficacia se decorsi i trenta giorni dalla sospensione
e/o la stessa abbia avuto esito negativo Antiriciclaggio Banche,
Istituti di Credito, Poste italiane e altri operatori finanziari
non potranno acquisire crediti in operazioni assoggettate ai
disposti antiriciclaggio Attività di accertamento e recupero del
credito introdotte disposizioni per regolamentare dettagliatamente
le attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia
delle Entrate del credito indebitamente fruito Concorso nella
violazione il concorso nella violazione e l’utilizzo irregolare del
credito d’imposta sussistono anche nel caso in cui il fornitore che
ha applicato lo sconto in fattura o il cessionario omettano
l’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a
condotte fraudolente.

PRIMO RALLENTAMENTO ALL’ACQUISTO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA
PARTE DEGLI ISTITUTI FINANZIARI

2) L. n° 234 del 30/12/2021 “Legge di bilancio
2022

entra in vigore l’1/01/2022, dècalage aliquota agevolazione,
confermato che gli interventi realizzati dai condomini, dalle
persone fisiche, dalle Onlus, OdV, APS e Cooperative e dalle
persone fisiche sulle singole unità immobiliari nel medesimo
edificio o condominio, e gli interventi di demolizione e
ricostruzione, possano fruire del Superbonus fino al 31/12/2025
nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2023,
del 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024 e del 65% per le
spese sostenute entro il 31/12/2025. Nelle proroghe, gli interventi
negli edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo
e funzionalmente indipendenti con agevolazione del 110% per le
spese sostenute entro il 31/12/2022 se al 30/06/2022 sia stato
realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo; interventi
effettuati dagli IACP, dalle persone fisiche sulle singole unità
immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative
che al 30/06/2023 abbiano realizzato almeno il 60% dell’intervento
complessivo con fruizione del 110% anche per le spese sostenute
entro il 31/12/2023; interventi di efficientamento energetico
effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici
verificatisi a far data dall’1/04/2009 per le spese sostenute fino
al 31/12/2025. Bonus barriere architettoniche 75%, art. 119-ter:
introdotta l’agevolazione nella misura del 75% per gli interventi
aventi a oggetto l’abbattimento delle barriere architettoniche, con
facoltà di optare per lo sconto in fattura e cessione del credito.
Trasfusi i contenuti del Decreto anti-frode abrogato
nell’art.122-bis: ai fini degli accertamenti da parte del fisco è
previsto che, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della
comunicazione di cessione del credito, possa operare sospensione se
rilevati profili di rischio per un periodo non superiore a trenta
giorni; definiti i criteri per classificare i profili di rischio
circa le diverse tipologie dei crediti ceduti, il controllo della
regolarità dei dati riportati nelle comunicazioni, dei dati
inerenti i crediti ceduti e i soggetti interessati; definito il
controllo si effettui a mezzo confronto con i dati presenti
nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione
finanziaria; disposto l’Agenzia delle Entrate operi anche rispetto
a cessioni similari precedenti di parte dei medesimi soggetti;
disposto, se individuati profili di rischio, la comunicazione perda
efficacia e si effettuino i controlli su tutti i crediti
precedentemente comunicati.

SECONDO RALLENTAMENTO ALL’ACQUISTO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA
PARTE DEGLI ISTITUTI FINANZIARI

3) D.L. n° 4 del 27/01/2022 “Decreto
Sostegni-ter”

entra in vigore il 27/01/2022, conv. con mod. dalla L. n° 25 del
28/03/2022 abrogato dalla L. n°25 del 28 marzo 2022.

Cessione del credito e sconto in fattura: è effettuabile una
sola cessione del credito utilizzabile solo in compensazione, lo
sconto in fattura può essere ceduto a terzi che, a loro volta, lo
potranno solo compensare.
Nelle proroghe, le spese sostenute
nell’anno 2021 e le rate residue non fruite per le spese sostenute
nell’anno 2020 possono essere comunicate entro il 29/04/2022 i
titolari di partita IVA e soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle società che presentano dichiarazione dei redditi entro il
30/11/2022 possono effettuare le comunicazioni per lo sconto in
fattura e cessione del credito entro il 15/10/2022.

BLOCCO TOTALE ALL’ACQUISTO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA
PARTE DEGLI ISTITUTI FINANZIARI

4) D.L. n° 13 del 25/02/2022 “Decreto
Frode”

entra in vigore il 26/02/2022, abrogato dalla L. n°25 del
28/03/2022. Per le Asseverazioni e Attestazioni false, viene
disposta la reclusione da due a cinque anni e multa compresa tra
€50.000 e €100.000 per il professionista che assevera con false
informazioni i requisiti tecnici e la congruità dei costi disposto
per lo stesso professionista l’aumento di pena se rilevato
conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri. La
Polizza professionale, le polizze professionali del tecnico che
assevera non dovranno più avere  massimale adeguato al numero
delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli
interventi oggetto delle stesse, ma non potranno, in ogni caso,
avere massimale inferiore a € 500.000. Torna la cessione del
credito nel quale sono ammesse oltre alla prima cessione, due
successive cessioni ma
esclusivamente a favore di banche,
intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario
ed imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in
Italia, divieto di cessione parziale successiva alla prima e, con
decorrenza dall’1/05/2022, per il monitoraggio delle cessioni, si
attribuisce un codice identificativo univoco da riportare nelle
comunicazioni successive alla prima.
Si introduce l’obbligo al
D.U.R.C. di congruità della manodopera per le opere edili di cui
all’All. X al T.U.L.S., d. Lgs 81/2008, aventi importo maggiore a
€70.000, al fine di fruire delle agevolazioni e utilizzare sconto
in fattura e cessione del credito.

5) D.L. n° 21 del 21/03/2022 “decreto
energia”

entra in vigore il 21/05/2022, conv. con mod. dalla L. n°51 del
20/05/2022. Per gli interventi Superbonus con importo maggiore ad
€516.000, appaltatori e subappaltatori devono possedere la S.O.A.
oppure fino all’1/07/2023 potrà essere documentato, al momento
della sottoscrizione del Contratto d’Appalto, di aver già
sottoscritto il contratto finalizzato al rilascio della S.O.A.
dall’1/07/2023 i lavori si potranno appaltare e subappaltare solo
se appaltatore e subappaltatore posseggono la S.O.A.. Non si
applica il disposto ai cantieri risultanti in corso d’opera alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto
Energia e nel caso in cui il Contratto d’Appalto sia stato
sottoscritto in data anteriore comprovando la stessa con data certa
ai sensi dell’art. 2704 C.C.

LIMITAZIONE A IMPEGNI CONTRATTUALI D’APPALTO GIA’
SOTTOSCRITTI CON STUDI DI FATTIBILITA’

6) D.L. n° 50 del 17/05/2022 “decreto Aiuti

entra in vigore il 18/05/2022, conv. con mod. dalla L. n°91 del
15/07/2022. Nuova proroga con cui, entro il 31/12/2022 andranno
ultimati i lavori negli edifici unifamiliari e unità immobiliari
indipendenti, a condizione che al 30/09/2022 sia stato realizzato
almeno il 30% dell’intervento complessivo. Nuovo intervento
sulla cessione del credito, dove viene
consentita la quarta
cessione del credito esclusivamente alle banche e società
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all’albo tenuto
da Banca d’Italia nei confronti di clienti professionali privati
che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la
banca stessa. Consentita la quarta cessione alle comunicazioni di
prima cessione o sconto in fattura inviate a decorrere
dall’1/05/2022 nel limite massimo di tre.
Viene introdotta,
fermo restando la presenza di concorso nella violazione, la
responsabilità in solido del fornitore
che ha applicato lo
sconto in fattura e dei cessionari, il recupero delle somme
indebitamente fruite, pertanto, potrà avvenire anche nei confronti
dei professionisti, delle imprese e delle banche.

GLI ISTITUI FINANZIARI NON ACQUISTANO PIU’ E SE LO FANNO
OBBLIGANO I PROFESSIONISTI A FORNIRE UN’INFINITA’ DI GARANZIE,
DOCUMENTI E VIDEO IN PRESENZA, PROFESSIONALMENTE UMILIANTI E CHE
ACCENDONO LE CONTESTAZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI.

7) D.L. n° 73 del 21/06/2022 “decreto Semplificazioni
fiscali”

entra in vigore il 22/06/2022, conv. con mod. dalla L. n°122 del
04/08/2022. Gli istituti finanziari vigilati potranno cedere i
crediti provenienti da sconto in fattura e cessione ai propri
correntisti in possesso di partita IVA, quindi Imprese e
Professionisti.

8) D.L. n° 115 del 09/08/2022 “decreto
Aiuti-bis”

entra in vigore il 10/08/2022. conv. con mod. dalla L. n°142 del
21/09/2022. La responsabilità solidale viene limitata ai soli casi
di dolo e colpa grave del fornitore che ha applicato lo sconto in
fattura e del cessionario, a condizione siano state osservate le
disposizioni normative e siano state acquisite asseverazioni,
attestazioni e visto di conformità si applica quanto sopra anche ai
crediti maturati precedentemente all’introduzione dell’obbligo di
acquisire le asseverazioni, le attestazioni e il visto di
conformità, nel solo caso in cui il cedente, che dovrà comunque
coincidere con il fornitore e non essere un “soggetto qualificato”,
acquisisca la superiore documentazione.

9) D.L. n° 176 del 18/11/2022 “Decreto
Aiuti-quater”

entra in vigore il 19/11/2022. conv. con mod. dalla L. n°6 del
13/01/2023. Viene confermata per i condomini e assimilati, per gli
edifici appartenenti ad un solo proprietario, anche in
comproprietà, per le Onlus, Organizzazioni di Volontariato e
Associazioni di Promozione Sociale, la fruizione dell’aliquota al
90% per le spese sostenute nel 2023, con dècalage al 70% per l’anno
2024 e al 65% per l’anno 2025. Nelle proroghe, gli edifici
unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e
funzionalmente indipendenti potranno sostenere le spese fino al
31/03/2023 a condizione sia stato realizzato almeno il 30%
dell’intervento complessivo entro il 30/09/2022. Gli interventi
iniziati a decorrere dall’1/01/2023 sugli edifici unifamiliari e
sulle unità indipendenti sono prorogati al 31/12/2023, solo per le
prime case, se il beneficiario detenga titolo sull’immobile e non
abbia reddito di riferimento annuo maggiore a €15.000,00. Sono
prorogati al 31/12/2025 con aliquota del 110% gli interventi
realizzati da soggetti che esercitano attività di prestazione di
servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio
di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di
carica, se proprietari, nudi proprietari, usufruttuari o
comodatari, per i soli immobili in categoria catastale B/1, B/2 e
D/4. Viene inoltre confermato il fondo per € 20 milioni per l’anno
2023 con decorrenza dall’1/01/2023, quale contributo a favore dei
soggetti titolari di prime case unifamiliari o unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. Con le
cessioni comunicate fino al 31/10/2022 il cessionario ha
facoltà
di compensare le quote in dieci anni
, invece
di quattro o cinque. Aumentate da due a tre le cessioni del
credito, ma dopo la prima cessione ne sono ammesse al massimo altre
tre nei confronti di banche, intermediari e assicurazioni. Infine
con l’intervento di di SACE, si potranno concedere garanzie in
favore delle banche, istituzioni finanziare e soggetti abilitati al
credito, per concedere liquidità alle imprese che hanno effettuato
interventi aventi a oggetto il Superbonus.

10) L. n°197 del 29/12/2022 “Legge di Bilancio
2023”

entra in vigore l’1/01/2023. Gli interventi realizzati dai
condomini e assimilati, e dalle persone fisiche sugli edifici
composti da due a quattro unità fruiranno dell’agevolazione, del
110% per le spese sostenute nell’anno 2023, se: condomini – le
delibere sono state approvate prima del 18/11/2022 e la Cilas è
stata presentata entro il 31/12/2022; condomini – le delibere sono
state approvate tra il 19/11/2022 e il 24/11/2022 e la Cilas è
stata presentata entro il 25/11/2022; fabbricati composti da due a
quattro unità di un solo proprietario, anche in comproprietà: la
Cilas è stata presentata entro il 25/11/2022; diversamente alle
ipotesi superiori l’aliquota viene ridotta al 90% per le spese
sostenute nell’anno 2023, al 70% per l’anno 2024 e al 65% per
l’anno 2025. Gli interventi invece realizzati sugli edifici
unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti: agevolazione 110%
fino al 31/03/2023: se i lavori sono stati iniziati anteriormente o
dopo il 30/06/2022 e al 30/09/2022 sia stato effettuato almeno il
30% dell’intervento complessivo; aliquota del 110% fino al
30/06/2022: se i lavori sono iniziati prima del 30/06/2022 e al
30/09/2023 non è stato realizzato il 30% dell’intervento
complessivo; non fruiscono dell’agevolazione 110%: se i lavori sono
iniziati dopo il 30/06/2022 e al 30/09/2022 non è stato realizzato
almeno il 30% dell’intervento complessivo; agevolazione del 90% per
le spese sostenute dall’1/01/2023 al 31/12/2023 se il beneficiario
è titolare di un diritto reale sull’immobile, lo stesso immobile
costituisca la sua abitazione principale ed il suo reddito di
riferimento non sia maggiore a € 15.000. Gli interventi realizzati
dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa
fruiranno dell’agevolazione del 110% fino al 31/12/2023 se al
30/06/2023 sono stati realizzati lavori pari al 60% dell’intervento
complessivo gli interventi realizzati dalle Onlus, OdV e APS e gli
interventi di demolizione e ricostruzione fruiranno
dell’agevolazione del 110% fino al 31/12/2023 se al 31/12/2022 sono
state presentate la Cilas e la delibera assembleare o la richiesta
del titolo abilitativo edilizio diversamente dai superiori casi
l’aliquota è ridotta al 90% per il 2023, al 70% per il 2024 e al
65% per il 2025. E’ ammessa l’installazione degli impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo per le Onlus, le OdV e
le APS, in aree o strutture non pertinenziali di proprietà di
terzi, diverse dagli immobili dove realizzati gli interventi
Superbonus, ma se questi ricadono all’interno di centri
storici.

11) d.L. n° 11 del 16/02/2023 “Decreto
Cessioni”

entra in vigore il 17/02/2023, conv. con mod. dalla L. n°38
dell’11/04/2023. Gli Enti Locali non potranno acquistare crediti
edilizi; limitata la responsabilità solidale sulla base della
produzione documentale del cessionario.

BLOCCO ULTERIORE ANCHE DAGLI ENTI LOCALI
– SI MOBILITANO LE REGIONI A PARTIRE DALLA BASILICATA,  MA
A TUTT’ORA NULLA DI FATTO

12) d.L. n°104 del 10/08/2023 “Decreto
Asset”

entra in vigore l’11/08/2023, conv. con mod. dalla L. n°136 del
09/10/2023. Si dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate, il
mancato utilizzo del credito derivante dallo sconto in fattura e
cessione del credito, ovvero se questi non siano fruibili per
motivazioni differenti dal decorso dei termini. La comunicazione
deve essere trasmessa dall’ultimo cessionario nel termine di trenta
giorni a decorrere da quello in cui si è venuti a conoscenza della
non utilizzabilità del credito e nei casi nei quali si sia venuti a
conoscenza della mancata possibilità di utilizzare il credito prima
dell’1/12/2023, la scadenza è il 02/01/2023. La mancata
comunicazione prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa
di € 100,00.

ELEVATISSIMA PROBABILITA’ DI PERDERE IL CREDITO
D’IMPOSTA REGOLARMENTE MATURATO,  DA PARTE DEL
CONTRIBUENTE

13) D.L. n°212 del 29/12/2023 “Decreto
Superbonus”

entra in vigore il 30/12/2023, conv. senza mod. dalla L.n°17 del
22/02/2024. Prevista una forma di tutela nei confronti dei
cessionari per gli interventi di Superbonus non ultimati dopo il
primo o dopo il secondo SAL, con la misura salva SAL sconto in
fattura e cessione del credito per lavori realizzati fino al
31/12/2023, non saranno oggetto di recupero se non ultimato
l’intervento. Deroga al miglioramento di due classi energetiche
dell’edificio nelle casistiche rientranti nella misura salva SAL.
Si inserisce il DIVIETO alla fruizione indiretta
dell’agevolazione, attraverso le opzioni sconto in fattura e
cessione del credito anche per gli interventi di demolizione e
ricostruzione degli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o
riqualificazione urbana, se non richiesto il titolo abilitativo
edilizio entro il 30/12/2023. Viene l’obbligo obbligo alla stipula
di polizza per i beneficiari che usufruiscono del Superbonus nei
comuni dei territori colpiti da eventi sismici. Contributo per i
redditi bassi ovvero per i beneficiari con reddito di riferimento
non maggiore a €15.000 se realizzato almeno un SAL entro il
31/12/2023 in misura non inferiore al 60% dell’intero intervento al
31/12/2023.  In materia di barriere architettoniche, dal
30/12/2023 l’agevolazione è ammessa solo per gli interventi aventi
a oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme
elevatrici l’osservanza dei requisiti richiesti per l’agevolazione
deve risultare da una Asseverazione ai sensi del D.M.236/1989,
rilasciata da tecnico abilitato e nella Cessione del credito e
sconto in fattura, restano fruibili per gli interventi effettuati
dai condomini con prevalente destinazione abitativa, dalle persone
fisiche per opere sugli edifici unifamiliari e unità immobiliari
indipendenti solo nei casi in cui il contribuente abbia un reddito
di riferimento non maggiore a €15.000,00 (non applicato solo se nel
nucleo familiare è presente un soggetto disabile), sia titolare di
diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità
immobiliare e questa sia adibita ad abitazione principale.

14) D.L. n°39 del 29/03/2024 “Nuovo Decreto
Superbonus”
– 
entra in vigore il 30/03/2024,
in fase di conversione.

Restano consentiti sconto in fattura e cessione del credito per
i lavori effettuati negli immobili danneggiati dagli eventi sismici
nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il
06/04/2009 e a far data dal 24/08/2016 e restano consentiti sconto
in fattura e cessione del credito per gli interventi Superbonus se
alla data in cui entrato in vigore il decreto legge: per le opere
non condominiali sia stata presentata la Cilas per le opere
condominiali sia stata presentata la Cilas e adottata la delibera
per la realizzazione dei lavori per le opere di demolizione e
ricostruzione sia stata presentata richiesta per l’ottenimento del
titolo abilitativo edilizio.

Restano consentiti lo sconto in fattura e cessione del credito
per gli interventi diversi dal Superbonus se alla data in cui
entrato in vigore il decreto legge: sia stata presentata la
richiesta di un titolo abilitativo edilizio per i lavori in
edilizia libera per i quali non è previsto titolo abilitativo, se
iniziati per i lavori in edilizia libera per i quali non è previsto
titolo abilitativo non iniziati se sia stato stipulato un Contratto
d’Appalto e pagato un acconto sul prezzo; restano consentiti lo
sconto in fattura e cessione del credito per il bonus barriere
architettoniche 75% le spese sostenute fino alla data di entrata in
vigore del decreto legge; restano consentiti lo sconto in fattura e
cessione del credito per il bonus barriere architettoniche del 75%
le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto legge: se antecedentemente alla stessa sia stato
presentato il titolo abilitativo edilizio e iniziati i lavori se
gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera e non
iniziati i lavori ma se sottoscritto il Contratto d’Appalto e
versato un acconto sul prezzo.

Stop alla Remissione in bonis: non si
applica per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dello sconto
in fattura e cessione del credito, anche per le rate residue non
fruite degli anni precedenti. Entro il 04/04/2024 può essere
effettuata la sostituzione delle comunicazioni per lo sconto in
fattura e cessione del credito per le spese sostenute nell’anno
2023 e per le cessioni delle rate residue non fruite per gli anni
2020, 2021 e 2022 trasmesse dall’1/04/2024.

Sanzioni per omessa trasmissione dati all’ENEA:
se iniziati i lavori l’applicazione di una sanzione amministrativa
di €10.000,00 se non iniziati i lavori la
decadenza dell’agevolazione fiscale.

Viene sospesa la fruizione dei bonus edilizi per i soggetti in
posizione debitoria con l’Erario, fino alla concorrenza
dell’importo del debito, se scaduti i termini delle iscrizioni a
ruolo, carichi assegnati agli agenti della riscossione dovuti a
imposte erariali, atti emessi dall’Agenzia delle Entrate con
importo superiore a €10.000 non si applica la sospensione di cui
sopra se sono in essere provvedimenti di sospensione o piani di
rateizzazioni non decaduti.

Estensione della responsabilità solidale del cessionario nelle
ipotesi di concorso nella violazione.

Tanto si doveva con l’intento di presentare uno scenario
normativo complesso, controverso e pericoloso nel quale aziende,
professionisti e cittadini sono stati coinvolti proprio per il
RILANCIO dell’economia del Paese attraverso interventi in edilizia
che avrebbero anche fronteggiato l’emergenza energetica così come
dettato dai parametri europei.

Solo in questi giorni si è potuto costatare quanto la bozza al
DL 39/2024 di cui al punto 14, già approvata in Senato e in attesa
del giudizio della Camera dei Deputati per la conversione
definitiva, sia irrimediabilmente dannosa, perché interviene per
l’ennesima volta sulla capacità delle imprese a voler vendere, anzi
svendere i propri crediti d’imposta maturati e giacenti sui
cassetti fiscali già dal gennaio 2022 col DL Sostegni
Ter.

Intanto si riporta all’evidenza il disegno verso le Banche e
verso gli intermediari finanziari come da proposta art. 4
bis, del Testo 6° Commissione Permanente (Finanze e
Tesoro) n. 1092-A del 15-05-2024, che vieta la compensazione dei
crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui
all’art. 121, c.1, lettera a) e b), del DL 34/2020 convertito con L
77/2020, con i debiti di cui all’art. 17 c.2 lettere e, f) e g) del
Dlgv n. 241/1997 ecc.,  a partire dal 1° gennaio 2025 e per 10
quote annuali di pari importo. Così come nel nuovo comma 3
ter, il quale dispone inoltre per le rate annuali a
partire dal 2025 dei crediti d’imposta con attribuito un codice
identificativo univoco, per ripartirle poi in sei rate annuali di
pari importo e, la quota dei crediti d’imposta non utilizzata
nell’anno, non può essere usufruita negli anni successivi e
non può essere richiesta a rimborso.
Altresì le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova
ripartizione di cui ai periodi precedenti, non possono essere
cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite.

Quanto finora rappresentato, porta al riscontro immediato sulla
volontà unilaterale da parte delle figure finanziarie di cui al
presente Decreto, di interrompere tutti quei contratti già in
essere, riguardo proprio all’acquisto dei crediti d’imposta ancora
giacenti nei cassetti fiscali delle Imprese. Ne consegue un numero
spropositato di ricorsi e contenziosi l’una verso l’altra figura
fisica e giuridica o, fino al doveroso coinvolgimento della
Presidenza del Consiglio, responsabile di una norma a nostro
giudizio, dannosa e retroattiva.

L’ennesima prova di forza alla quale vengono sottoposte le
imprese e che ne determinerà senz’altro, la loro non sopravvivenza
proprio a causa delle ripetute modifiche normative di cui sopra,
che non solo hanno compromesso la versatilità del credito d’imposta
così come alle origini, ma hanno dato il via ad un mercato folle
che vede vendite al cessionario anche per il 50% del loro valore
contabile. Tutto questo porta al risalto anche il totale silenzio
di Banca d’Italia, che di certo non ha inciso per nulla sulla
rigorosa definizione e stabilizzazione dei tassi d’interesse
proprio sul nuovo mercato dei crediti d’imposta.

Riteniamo questa variante, oltre all’obbligo della compensazione
non più in 4 anni ma in 10, intervenire su una norma già scritta e
più volte modificata sulla quale imprese, professionisti e
cittadini hanno stipulato contratti. Detta
“retroattività” sarà certamente impugnata, a
tutela del contribuente così come previsto all’art.11 c.1 delle
preleggi
CC “La norma non dispone che per
l’avvenire, essa non ha effetto retroattivo”.

Ad incrementare i contenziosi presso i tribunali nazionali, sarà
anche l’inserimento dell’art. 4 ter del suddetto art. 121
c.1 che in materia di “Attività di vigilanza e controllo degli
enti comunali in
relazione agli interventi di cui agli
articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n.
34”,  che apre alle contestazioni di
carattere tecnico e contabile alle quali sono chiamati ad
intervenire i VVUU piuttosto che i tecnici comunali, riguardo ad
una materia complessa come quella Edile di Eco-Sisma bonus e già
costituita per natura da un considerevole numero di norme e di
variazioni normative di carattere tecnico-economiche e
finanziarie,  oltre a riferimenti e a considerazioni
progettuali personalizzate dai Progettisti addetti ai lavori,
provocheranno ulteriori contestazioni e innumerevoli ricorsi ivi
inclusi disagi alla popolazione nel subire ispezioni, controlli e
sondaggi tecnici al limite delle norme sul rispetto della proprietà
privata,  della privacy e dello stato di stress psico-fisico
dei cittadini. Questo incitamento alla segnalazione dietro
riconoscimento di un premio che per l’occasione viene elevato fino
al  50% delle somme riscosse, apre la caccia al trasgressore
anche dove il trasgressore non c’è proprio perché in palio vi sono
molti soldi e ogni progetto può diventare opinabile e dunque
contestabile. 

Si sancisce con la conversione del DL39/2024 e s.m., la perdita
di tutti i crediti d’imposta lecitamente maturati e in tutela di
legittimo affidamento, da bonus edilizi per Imprese,
Professionisti e Cittadini in un ammontare presunto di
170 Miliardi di Euro non in pancia al
Governo Italiano bensì nei cassetti fiscali a perdere dei
contribuenti italiani
, risparmi spostati dal C/C personale ad
un cassetto di propriètà  del fisco: ad oggi l’Agenzia delle
Entrate contabilizza 46 Miliardi di Euro
compensati e non pagati dall’inizio del DL
Rilancio (Audizione A.D. Ruffini).

Altra concausa di rilevante importanza la fanno il credito
d’imposta da Superbonus e da bonus facciate, i quali si configurano
oggi nella classificazione contabile di “pagabile” o
“payable” secondo Regolamento UE 549 del 2013 e del
relativo documento amministrativo SEC2010 (Regolamento nuovo
sistema Europeo dei conti nazionali e regionali), e che dunque sono
da ritenersi come unicum, ovvero fonte normativa UE direttamente
applicabile. Detta classificazione non risulta essere applicata dal
Ministero delle Economie e Finanze tantomeno dallo strumento AdE.
Tesi rafforzata dalle stesse modifiche apportate al DL 39 in
questione proprio al comma 3 ter: “la quota dei
crediti d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita
negli anni successivi e non può essere richiesta a
rimborso
. Altresì le rate dei crediti d’imposta
risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti,
non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente
ripartite”

Ed e’ proprio al Regolamento UE SEC2010 che vogliamo fare
appello. In particolare il paragrafo 20.167 per il credito pagabile
che recita : ”I crediti d’imposta possono essere dovuti, nel
senso che qualsiasi importo del credito che ecceda il debito
d’imposta sarà pagato al beneficiario”.

Anche Eurostat per mezzo del suo Direttore Dr. Luca Ascoli con
lettera del 29/02/2023 al Presidente di ISTAT Dr. Giancarlo
Blagiardo, interviene sulla tenuta dei conti nazionali e
sulla  nuova classificazione di “pagabile” del credito di
imposta da Superbonus e bonus facciate e secondo la MGDD
(Manual on Government Deficit and Debt) nella parte
2.2.2.4.3 paragrafi 48 e 49, dove si evidenzia la possibilità di
compensare il debito fiscale totale verso le autorità fiscali,
piuttosto che un’imposta specifica (spesso l’imposta sul reddito)
vale a dire, includendo altre passività fiscali (ad esempio, IVA)
e/o contributi sociali, aumenta
considerevolmente le possibilità per i contribuenti di utilizzare
effettivamente il credito d’imposta. Inoltre il comma 38 del
medesimo MGDD recita:  “Quando il credito d’imposta può
essere trasferito a qualsiasi soggetto (ad eccezione delle parti
correlate), la probabilità che esso vada perduto è molto bassa ed è
quindi da considerarsi come un credito d’imposta spettante, a meno
che non vi sia la prova che una somma non trascurabile andrà
sprecata”.

Ebbene, le modifiche e/o integrazioni al DL39/2024 vanno in
totale disaccordo con quanto definito dal Regolamento UE SEC2010 e
la MGDD di Eurostat, che saranno spunto per aprire in tale
direzione, numerosi contenziosi con la giustizia tributaria e
civile in materia di risarcimento fino alla richiesta di
disapplicazione della norma che vìola un regolamento superiore come
quello UE a danno dei contribuenti.

Anche Eurostat sembra intenzionata a verificare la tenuta dei
conti dell’Italia proprio perché col cambio di 
classificazione di credito da “non pagabile” ovvero
sprecabile e spalmabile nelle annualità previste dal bonus a
pagabile”, ovvero non sprecabile/rimborsabile e da
contabilizzare nell’anno di sostenimento della spesa, ha
pesantemente contribuito all’innalzamento del rapporto Deficit/PIL
oggetto di contestazione da parte della Commissione Europea, fino
alla probabile apertura a giugno, di una nuova procedura
d’infrazione nei confronti del nostro paese.

Il nostro disappunto si estende anche in tutela dei privati
cittadini che hanno eseguito i lavori sulle proprie abitazioni
senza usufruire delle opzioni “sconto in fattura o cessione del
credito”
e che con le modifiche alla disciplina in materia di
“Remissione in bonis” all’art. 2 del predetto DL39/2024,
vede definita al 04/04/2024 la data ultima per comunicare ad AdE
l’opzione scelta sul credito maturato, contravvenendo dunque alla
possibilità da parte del contribuente di portare per diritto,
quelle correzioni necessarie alle comunicazioni invece compilate
erroneamente oppure, nel caso si decidesse per una diversa
destinazione del credito. Il tutto con l’ammenda per il cittadino
su ogni rettifica ma pur sempre entro una consapevole data concessa
ovvero entro il 15 ottobre 2024, data  entro la quale ogni
cittadino aveva già fatto affidamento. La devastante norma fa
perdere al contribuente, contrariamente a quanto invece stabilito
proprio  dal Regolamento Europeo SEC2010 in regime di
“pagabilità”, quel differenziale tra debito verso l’erario
e credito maturato con i bonus edilizi. Inoltre si annulla con tale
manovra la possibilità, sempre per il cittadino, di gestire un
periodo di 6 mesi per la ricerca di un’acquirente a cui cedere il
credito anche previo pagamento delle previste sanzioni pecuniarie
(€ 250,00 a comunicazione).

Una norma forzata, egregio Presidente che non solo mette in
ginocchio il comparto edile tutto e cittadini al seguito, ma pone
lo Stato in una condizione di pessima affidabilità nei confronti
dei cittadini, siano essi Codice Fiscale che Partita Iva.

La ringraziamo dunque per la sua attenzione verso un disagio
tangibile come questo e dunque, siamo certi di una sua riflessione
nel merito e affinché possa garantire con autorevolezza
l’acquisizione di un diritto per il cittadino che ha rispettato ed
eseguito una Legge dello Stato.

Può infine confidare assolutamente sulla nostra massima
disponibilità ad approfondire la questione, fino al punto di voler
suggerire correzioni eque e proprio per questo, siamo a
ringraziarla e a porgerle i nostri più cordiali saluti.

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