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Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) negoziazione assistita, condizione di procedibilità e cessazione della materia del contendere; (ii) negoziazione assistita, condizione di procedibilità e domanda di risoluzione contrattuale; (iii) controversie tra organismi di telecomunicazioni ed utenti ed ambito applicativo del tentativo obbligatorio di conciliazione; (iv) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condizione di procedibilità; (v) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condizione di procedibilità; (vi) negoziazione assistita, condizione di procedibilità e controversia in materia di liquidazione degli onorari di avvocato; (vii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Messina, Sezione II civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 205
In tema di negoziazione assistita, la sentenza rimarca che, ove il giudice dichiari cessata la materia del contendere in relazione all’oggetto principale del giudizio, ovvero la domanda di pagamento del quale parte attrice abbia dato atto in pendenza del giudizio, sopravviene carenza di interesse delle parti in merito all’improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Modena, Sezione II civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 163
In tema di negoziazione assistita, la sentenza afferma che l’esperimento della procedura, a pena di improcedibilità del giudizio, non è obbligatorio ove la domanda attorea sia diretta alla risoluzione del contratto senza alcuna richiesta di somme di denaro.

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONITribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 3 aprile 2023, n. 556
La pronuncia afferma che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie insorte tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, non trova applicazione ove la controversia attenga esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime.

MEDIAZIONE OBBLIGATOR IATribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 29 aprile 2023, n. 760
La decisione ha cura di precisare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, ove la parte non sia avvalsa della facoltà di formulare istanza di concessione/sospensione della provvisoria esecuzione ed il giudice adito non sia pertanto chiamato a pronunciarsi sulla esecutività del decreto medesimo, non vi è ragione per ritenere non operativa la condizione di procedibilità, giustificandosi, piuttosto, la riespansione di quella esigenza, solo temporaneamente compressa, di favorire una soluzione amichevole della controversia che permea l’istituto della mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 29 aprile 2023, n. 760
La decisione consolida il principio, avallato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di mediazione obbligatoria, sebbene debba escludersi la perentorietà del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per esperire il tentativo conciliativo, affinché possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità è comunque necessario che il primo incontro dinanzi al mediatore si svolga prima dell’udienza di rinvio.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 12 maggio 2023, n. 1010
La sentenza rimarca che l’esperimento della procedura di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità del giudizio, non è obbligatorio in caso di azione promossa dall’avvocato per ottenere di pagamento del proprio onorario, trattandosi di lite in cui le parti possono stare personalmente in giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, sentenza 31 maggio 2023, n. 184
La pronuncia riafferma che, ove l’improcedibilità della domanda giudiziale non sia stata eccepita o rilevata tempestivamente nel giudizio di primo grado, nel giudizio di appello il giudice può ma non deve disporre la mediazione, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1–bis del Dlgs n. 28 del 2010, costituendo in sede di gravame l’esperimento della mediazione condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice medesimo, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del predetto D.lgs. n. 28 del 2010.
***

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Cessazione della materia del contendere con prosecuzione del giudizio per la sola regolamentazione delle spese di lite – Eccezione di improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita – Infondatezza. (Dl, n. 132/2014, articolo 3)
La necessità di esperire previamente procedure alternative di risoluzione delle controversie va valutata con riferimento alla domanda principale oggetto del giudizio, sicché, ove il giudice dichiari cessata la materia del contendere in relazione all’oggetto principale del giudizio, ovvero la domanda di pagamento del quale parte attrice abbia dato atto in giudizio, sopravviene carenza di interesse delle parti in merito all’improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita (Nel caso di specie, ritenuta infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea, reiterata dalla parte convenuta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, trattandosi di domanda avente ad oggetto il pagamento di somme non superiori alla soglia legale, il giudice adito, permanendo tra le parti un contrasto sul regolamento delle spese di lite, oltre alla cessazione della materia del contendere, ha disposto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la compensazione delle stesse nella misura del cinquanta per cento, condannando al contempo parte convenuta alla refusione del residuo cinquanta per cento in favore dell’attrice).
Tribunale di Messina, Sezione II civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 205 – Giudice D’Angelo

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Domanda di risoluzione contrattuale senza alcuna richiesta di somme di denaro – Esperimento della procedura a pena di improcedibilità del giudizio – Necessità – Esclusio ne. (Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, l’esperimento della procedura, a pena di improcedibilità del giudizio, non è obbligatorio ove la domanda attorea sia diretta alla risoluzione del contratto senza alcuna richiesta di somme di denaro (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio insorto in sede di esecuzione di un contratto avente ad oggetto la realizzazione di un sito web-commerce, il giudice adito, nel disattendere preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla società convenuta per omesso esperimento, ad impulso dell’attrice, della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, ha definito nel merito la causa rigettando la domanda di risoluzione contrattuale avanzata da quest’ultima, accogliendo quella, spiegata da entrambe le parti, di riduzione del prezzo e compensando integralmente tra le parti medesime le spese di lite).
• Tribunale di Modena, Sezione II civile, sentenza 1° febbraio 2023, n. 163 – Giudice Primiceri

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Ambito applicativo – Contratto di telefonia – Controversia attinente esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate e non contestate – Esperimento del tentativo conciliativo – Obbligatorietà – Esclusione. (Legge, n. 249/1997, articolo 1)
In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dal regolamento di procedura allegato alla Delibera 173/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non trova applicazione, per espressa previsione del suddetto regolamento, nel caso in cui la controversia attenga esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime (Nel caso di specie, in cui la società di telefonia aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di numerose fatture, relative all’erogazione di una serie di servizi telefonici, rimaste insolute, il giudice adito, pur disattendendo l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall’opponente per l’omesso espletamento ad opera della controparte del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom competente per territorio, ha tuttavia accolto parzialmente l’opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha rideterminato l’entità del credito per effetto della accertata valida ed efficace la disdetta formulata dall’opponente medesima in corso di esecuzione del contratto di telefonia).
Tribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 3 aprile 2023, n. 556 – Giudice Scuzzarella

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria – Pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo – Presupposto indefettibile per disporre l’obbligatorietà della mediazione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, 633, 642, 645, 648 e 649; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, in cui trova applicazione il disposto di cui all’articolo 5, comma 4, lett. a), del Dlgs n. 28 del 2010, secondo cui il comma 1-bis, ovvero l’obbligatorietà di esperire il tentativo conciliativo, non si applica “…nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione…”, la pronuncia di tali provvedimenti resi ex articoli 648 e 649 cod. proc. civ. non assurge al rango di presupposto della obbligatorietà della mediazione, di per sé ancorata alla pendenza di lite in una delle materie indicate dal predetto comma 1-bis, avendo il legislatore unicamente inteso delineare una scansione temporale coerente con le peculiarità del procedimento e con l’esigenza di pronta tutela del creditore (in caso di decreto emesso senza clausola di esecutività) ovvero del debitore ingiunto (in caso di decreto esecutivo ex articolo 642 c.p.c.). Pertanto, nell’eventualità, non espressamente contemplata dalla normativa in esame, in cui, non essendosi la parte avvalsa della facoltà di formulare la relativa istanza, il giudice non sia chiamato a pronunciarsi sulla esecutività del decreto ingiuntivo, non vi è ragione per ritenere non operativa la condizione di procedibilità, giustificandosi, piuttosto, la riespansione di quella esigenza, solo temporaneamente compressa, di favorire una soluzione amichevole della controversia che permea l’istituto della mediazione. Diversamente opinando, l’obbligatorietà della mediazione sarebbe rimessa, in deroga al principio generale, alla scelta unilaterale della parte legittimata a richiedere la pronuncia dei predetti provvedimenti, con ciò generandosi una disparità di trattamento rispetto a giudizi vertenti nella stessa materia ed introdotti nelle forme ordinarie non più giustificata dalle peculiari caratteristiche del procedimento per ingiunzione e dall’esigenza di pronto accesso alla tutela “lato sensu” cautelare. (Nel caso di specie, non essendo stata formulata in prima udienza, nel corso della quale, ai sensi della disposizione in esame occorre provvedere sulla provvisoria esecuzione ai sensi dell’articolo 648 cod. proc. civ., la relativa istanza, il giudice adito ha assegnato termine alle parti il termine di quindici giorni per l’instaurazione della procedura di mediazione rinviando all’udienza di verifica l’accertamento della condizione di procedibilità).
Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 29 aprile 2023, n. 760 – Giudice Palma

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda giudiziale – Termine di quindici giorni assegnato dal giudice – Irrilevanza – Utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione – Necessità ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda – Fondamento – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 152, 154, 633 e 645; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, sebbene debba escludersi la perentorietà del termine di quindici giorni assegnato dal giudice per esperire il tentativo conciliativo, affinché possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità è comunque necessario che il primo incontro dinanzi al mediatore si svolga prima dell’udienza di rinvio. Ne consegue che, ove l’udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest’ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria in quanto insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevato che parte opposta aveva presentato la domanda di mediazione dopo l’udienza di verifica, nel corso della quale aveva poi formulato istanza di rimessione in termini, ha disatteso quest’ultima e ritenuta ormai tardiva l’iniziativa conciliativa intrapresa, ha dichiarato improcedibile la domanda monitoria, revocando il decreto ingiuntivo opposto ma compensando le spese di lite tra le parti in ragione della controvertibilità della questione scrutinata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 31 marzo 2023, n. 9102; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 29 aprile 2023, n. 760 – Giudice Palma

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Limiti – Casi di esclusione –Controversie in cui le parti possono stare in giudizio personalmente – Lite in materia di liquidazione degli onorari dell’avvocato – Esperimento della procedura a pena di improcedibilità del giudizio – Necessità – Esclusione. (Dlgs, n. 150/2011, articolo 14; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014 l’esperimento della procedura, a pena di improcedibilità del giudizio, non è obbligatorio ove la parte possa stare in giudizio personalmente (Nel caso di specie, in cui un avvocato aveva agito in giudizio nei confronti delle parti convenute per ottenerne la condanna al pagamento del compenso reclamato per prestazioni d’opera professionale svolte a titolo di assistenza giudiziale in due gradi di un giudizio di merito, il giudice adito, nell’accogliere la domanda attorea, ha disatteso l’eccezione di improcedibilità dell’azione per mancato invito alla negoziazione assistita sollevata dalle parti convenute medesime, trattandosi di controversia in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati per la quale l’articolo 14, comma 3, del D.lgs. n. 150 del 2011, dispone espressamente che le parti possano stare in giudizio personalmente).
Tribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 12 maggio 2023, n. 1010 – Presidente Matteucci – Relatore Nunno

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione – Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Omissione – Obbligatorietà della mediazione in appello – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d’ appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, pur accogliendo l’appello proposto dal condomino, condannato in primo grado alla rimessione in pristino della facciata del fabbricato per aver realizzato, in difetto di autorizzazione assembleare ed in violazione del regolamento condominiale contrattuale, la parziale chiusura in muratura di una porzione del balcone della propria unità immobiliare, il giudice adito ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui quest’ultimo aveva reiterato, anche in sede di gravame, l’eccezione d’improcedibilità del giudizio per omesso esperimento del tentativo di mediazione da parte dell’appellato Condominio, mediazione ritenuta inutile dal giudice di prime cure a fronte dell’inconciliabile contrapposizione di interessi tra le parti; infatti, alla regressione del giudizio, addirittura ad una fase precedente alla sua stessa proposizione alla quale lo riporterebbe l’invocata statuizione d’improcedibilità, osserva la decisione in epigrafe, osta il fatto che sulla controversia si sono ormai svolte ben due fasi di merito, così che la sua retrocessione dinanzi al mediatore si porrebbe in palese contrasto con la stessa “ratio” deflattiva del contenzioso che ha ispirato la disciplina della mediazione obbligatoria, e, maggior ragione, nel giudizio d’appello, nel quale la mediazione è solo facoltativa). (Riferimenti giurisprudenziali: sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Corte di Appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari, sentenza 31 maggio 2023, n. 184 – Presidente Spanu – Relatore Fois

 

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