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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune FAQ sul trattamento in dichiarazione dei redditi di tante agevolazioni per l’emergenza Covid-19: i contributi di 600 euro erogati da INPS e quelli delle Casse Private di Previdenza, l’accesso al Fondo centrale di garanzia, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta locazioni. Ecco come vanno trattati e quando non rientrano fra gli Aiuti di Stato

Ieri, 28 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune FAQ per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2021 nel caso il contribuente abbia usufruito di agevolazioni per il contrasto alla pandemia da Covid-19

L’Agenzia ha confermato quanto già espresso a suo tempo da CommercialistaTelematico: i contributi a fondo perduto ricevuti dalle Casse di Previdenza private e dall’INPS non vanno indicati nel prospetto “Aiuti di Stato” (si legga il nostro articolo del 12 giugno, Indennità Covid professionisti: come indicarla in dichiarazione dei redditi di Vito Dulcamare e webinar gratuito del 18 giugno  Crediti d’imposta e contributi a fondo perduto: come compilare i Quadri RU e RS, a cura Dott. Lelio Cacciapaglia); inoltre, viene anche precisato che l’accesso al Fondo centrale di garanzia per i prestiti bancari non va indicato nel quadro Aiuti di stato.

Attenzione, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito d’imposta locazioni non devono essere indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.

Riportiamo le FAQ – Aiuti di Stato – sezione Dichiarazione Redditi Persone fisiche 2021


Codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 non vanno in “aiuti di Stato”

D – In presenza dei codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 (contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate), indicati nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi, nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS non deve essere riportato l’importo accreditato al contribuente in quanto tale dato è conosciuto dall’Agenzia e quindi recuperabile per la sua registrazione nel RNA. Corretto?

R – Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia non consente l’indicazione nel prospetto aiuti di Stato dell’importo dei contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia in quanto il dato non è necessario perché recuperabile.


Conta la data di erogazione del contributo

D – In presenza di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate, al fine di stabilire in quale periodo effettuare l’annotazione nel prospetto aiuti di Stato, si può fare riferimento alla data dell’accreditamento?

R – Si conferma che per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia al fine di stabilire il momento da cui decorre l’obbligo di compilazione del prospetto aiuti occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo.


L’importo da indicare in Aiuti di Stato è quello del quadro RU

D – Per i crediti d’imposta da indicare nel prospetto aiuti di Stato, l’importo dell’aiuto è pari al dato del credito maturato indicato nel quadro RU?

R – Esatto. Infatti, il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia “ribalta” in automatico l’importo dei crediti d’imposta considerati aiuti di Stato, per quanto maturato, nel prospetto aiuti di Stato.


I 600 euro erogati da INPS non vanno nel prospetto aiuti di Stato

D – Si chiede conferma che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio, l’indennità pari a 600 euro erogata da INPS agli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti) non vadano indicate nel prospetto aiuti di Stato.

R – Si conferma che tali somme non vanno indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.


Non si indica il risparmio d’imposta ottenuto

D – Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate occorre indicare anche il risparmio d’imposta?

R – Per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia non va riportato alcun importo nel prospetto aiuti di Stato, neppure il risparmio d’imposta conseguente alla loro detassazione.


Adeguamento degli ambienti di lavoro e credito d’imposta locazioni

D – Si chiede se il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 D.L. n. 34/2020 debbano essere indicati nel quadro RE e se debbano essere riportati nel quadro RS e nel mod. IRAP, nonché nel quadro RU.

R – I predetti crediti d’imposta non vanno indicati nel quadro RE e neppure nel modello IRAP ma unicamente nel quadro RU e nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.


I finanziamenti garantiti MISE non vanno in Aiuti di stato

D – Si chiede conferma che i finanziamenti garantiti MISE 100% o 80% (e i relativi interessi) non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato, né deve essere indicato il risparmio d’imposta derivante dagli stessi.

R –Si conferma che i finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato.

Per leggere tutte le FAQ clicca qui


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Fondo perduto, crediti d’imposta e garanzie su finanziamenti: quando (non) spettano e quando vanno comunicati, di Lelio Cacciapaglia

a cura della Redazione

Giovedì 29 Luglio 2021

 

 

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