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A cura del Dott. Mario Pio Contessa e dell’ Avv. Emanuele Di Maso 

Sommario: 1. Introduzione  2. Brevi cenni sulladdentellato normativo oggetto di trattazione. – 3. Sui fatti processuali. – 4. In merito al contenuto dell’Ordinanza del 26 maggio 2021. – 5. Conclusioni.

1.Introduzione

Il presente contributo trae linfa dall’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Livorno– Sezione Civile, del 26 maggio 2021, mediante la quale è stata disposta linefficacia di un pignoramento immobiliare, ai sensi dell’art. 4, D.L. 137/2020, Decreto Ristori. Il suddetto provvedimento, sfociato a valle di unopposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c., risulta degno di nota in virtù della sua attualità, ma più di tutto, in ragione dello sforzo interpretativo effettuato sullarticolo di normativizzazione emergenziale menzionato. Ad oggi, infatti, rispetto alla previsione d’inefficacia disposta dall’art. 4, di un pignoramento immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in giurisprudenza permangono i seguenti dubbi interpretativi: a) linefficacia colpisce il pignoramento tout court travolgendo latto per intero e con esso indistintamente tutti i beni pignorati; b) la norma impedisce semplicemente la prosecuzione della procedura, rendendo inefficaci gli atti successivi al pignoramento, con riferimento all’abitazione principale del debitore. Dal canto suo, invece, il provvedimento in esame offre medio tempore un’ulteriore opzione interpretativa, stabilendo che i precetti enunciati dall’articolo dibattuto costituiscano gravi motivi, tali da far propendere lorgano decidente per laccoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione presentata dai debitori.

2.Brevi cenni sulladdentellato normativo oggetto di trattazione

Preliminarmente è doveroso rammentare che il Decreto Cura Italia, allo scopo di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla pandemia da Covid-19, introduceva lart 54-ter, mediante il quale sospendeva <per la durata di sei mesi a decorrere dalla dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto> ogni pignoramento immobiliare avente ad oggetto labitazione principale del debitore. Successivamente, mediante lentrata in vigore del c.d. Decreto Ristori, legge n. 137 del 28 ottobre 2020, il citato articolo veniva modificato. In particolare risultava prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione afferente le procedure esecutive aventi ad oggetto gli immobili abitativi. Tuttavia la novella più importante, apportata dal legislatore all’art. 54 – ter, riguardava la parte in cui all’art. 4, introduceva una disposizione di inefficacia di <ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto> Ciò premesso si evidenzia che la norma de qua, a parere della giurisprudenza pronunciatasi, non appare di agevole interpretazione. Daltronde è proprio questa la ragione dalla quale la presente trattazione trae linfa.

3.Sui fatti processuali

Una società di recupero crediti alla quale era stato ceduto un credito bancario, procedeva nei confronti di due debitori iscrivendo a ruolo il 20 novembre 2020, presso il Tribunale Ordinario di Livorno un pignoramento immobiliare, avente ad oggetto tre distinti immobili, tra cui, l’abitazione principale degli esecutati. Pertanto questultimi si costituivano ritualmente in giudizio, chiedendo all’Ill.mo Giudice adito di dichiarare linefficacia, ex lege, del menzionato atto esecutivo, iscritto a ruolo in spregio ai precetti sanciti dall’art. 4, D.L. n. 137/2020. Dallaltra parte, in mero subordine, veniva richiesta la sospensione della procedura esecutiva ad oggetto, in forza di quanto sancito dal D.L. 183/2021. Tuttavia il giudice competente inizialmente rigettava le istanze avanzate. Infatti disponeva che solo l’immobile individuato <al n. 1 della relazione del custode fosse idoneo ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva, per i restanti due immobili, invece, si ordina la continuazione della procedura>. Ragion per cui si decideva di esperire ricorso ex. art. 617 c.p.c., specificando che la risoluzione della controversia dipendesse dall’accertemento dellillegittimità delliscrizione a ruolo dell’impugando atto esecutivo, avvenuta in un lasso temporale vietato dal legislatore ex. art. 4, D.L. n. 137/2020. Dal canto suo, invece, lopposta adduceva a fondamento delle proprie pretese lOrdinanza emanata dal Tribunale di Pordenone,  il quale ad interpretazione dellarticolo dibattuto sosteneva che <gli effetti dellinefficacia si riproducono esclusivamente nei confronti degli atti successivi alla notifica del pignoramento immobiliare> e, concludeva per il rigetto delle domande spiegate da parte avversa poiché infondate in fatto ed in diritto.

4.In merito al contenuto dell’Ordinanza del 26 maggio 2021

A scioglimento della riserva assunta si pronunciava il giudice in antitesi a quanto deliberato sulla norma in esame dal Tribunale di Pordenone (Cfr. nota 4). Infatti lo stesso disponeva in tal modo <rilevato che lart, 4 D.L. n. 137/20 con disposizione di non agevole interpretazione, tenuto conto delle espressioni utilizzate, dispone che – E` inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui allarticolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto labitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – e che la presente procedura risulta iscritta a ruolo in data 20.11.2020, e pertanto nel periodo indicato dalla norma suddetta. Ritenuto che l’istanza di sospensione del provvedimento emesso in data 19.4.2021 debba essere accolta, in presenza di gravi motivi, costituiti dalla necessità di accertare, in un giudizio di merito, se linefficacia impropriamente riferita dalla norma alla procedura esecutiva, anziché ad un singolo atto, colpisca il pignoramento, così travolgendo detto atto per intero e in relazione a tutti i beni pignorati, nel periodo indicato nella norma, ovvero impedisca semplicemente la prosecuzione della procedura, rendendo inefficaci gli atti successivi al pignoramento, con riferimento allabitazione principale del debitore. P.Q.M. Sospende lesecuzione. Le spese devono seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo>.

5.Conclusioni

In sostanza il provvedimento in commento stabilisce che i precetti enunciati dallart. 4. D.L. 137/2020 costituiscano gravi motivi, tali da far propendere lorgano decidente per laccoglimento dellistanza di sospensione dellesecuzione presentata. Tuttavia permangono i seguenti dubbi interpretativi: a) linefficacia colpisce il pignoramento tout court travolgendo latto per intero e con esso indistintamente tutti i beni pignorati; b) la norma impedisce semplicemente la prosecuzione della procedura, rendendo inefficaci gli atti successivi al pignoramento (come deciso dal Tribunale di Pordenone Cfr 4), con riferimento allabitazione principale del debitore. A parere dello scrivente, uninterpretazione letterale della norma non dovrebbe porre problemi di sorta. Trattandosi di un atto estensivo dell’intentio legislatoris ravvisata in tutti i provvedimenti emergenziali, questultima dovrà applicarsi in maniera tale da garantire appieno il favor debitoris, principio fondante cui si è ispirata tutta la normativizzazione pandemica .  Tuttavia, in chiosa finale, per completezza narrativa, si  precisa che in merito all’art. 4 citato il Giudice dell’Esecuzione di Treviso, il 23 giugno 2021, ha sollevato eccezione di legittimita’ costituzionale,  nella parte in cui la norma stabilisce che <e’ inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost.> 

“Cfr. Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, Misure di Potenziamento Disponibile del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse allemergenza epidemiologica da COVID-19, 20G00034, in G.U., Serie Generale n.70, del 17 marzo 2020”; “Cfr. L. CITTARELLA, Nuova sospensione delle esecuzioni immobiliari ulteriore proroga dell art. 54 – ter, Ius Letter, 2021”

 

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