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Le imprese che hanno avuto accesso alla Composizione Negoziata della Crisi possono chiedere la rateizzazione dei debiti tributari ed accedere alla misura premiale prevista dall’art. 25 bis del D.lgs. n. 14/2019 a cui possono applicarsi le condizioni previste dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibili ed in assenza di una diversa disposizione di legge ad hoc.

E’ quanto recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 443/2023 del 2 ottobre 2023 (testo in calce) ad una istanza di interpello presentata da una società che aveva intenzione di accedere alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi disciplinata dal D.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza) e s.m.i. poiché si trovava in uno stato di difficoltà economica gravato da un indebitamento fiscale per omesso versamento IVA parzialmente oggetto di rateizzazione[2].

La società si proponeva altresì di beneficiare della “misura premiale” contemplata dall’art. 25 bis del D.lgs. n. 14/2019, così come rafforzata dall’art. 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023 che consente di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo[3].

Vista la situazione, l’istante ha pertanto interrogato l’Agenzia delle entrate al fine di avere chiarimenti in merito alla possibilità di richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare non iscritto a ruolo sulla base di un piano di rateizzazione decennale che prevedeva il ricorso a rate variabili in luogo di rate costanti, proporzionate ai flussi derivanti dal proseguo dell’attività aziendale come consentito dall’art. 19, comma 1 ter, del D.P.R. n. 602/1973.

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Commentario breve alle leggi su crisi di impresa e insolvenza
di Maffei Alberti Alberto

La normativa

Nel caso di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un accordo di composizione negoziata della crisi, l’art. 25 bis, comma 4, del D.lgs. n. 14/2019 consente all’Agenzia delle Entrate di concedere all’imprenditore un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili relativamente alle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte in qualità di sostituto d’imposta, IVA ed IRAP non ancora iscritte a ruolo[4].

La norma prevede altresì che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 in forza del quale l’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la riparazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Laddove le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano invece di importo superiore a € 120.000, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il debitore può altresì chiedere che il piano di rateazione preveda rate variabili di importo crescente per ciascun anno in luogo di rate costanti.

La normativa consente che la rateazione possa essere aumentata fino a 120 rate mensili allorquando il debitore, per ragioni estranee alla propria responsabilità, si venga a trovare in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Per quanto concerne la “misura premiale” prevista nell’ipotesi di accesso alla composizione negoziata della crisi ex art. 25 bis, comma 4, del D.lgs. n. 14/2019, il legislatore con l’introduzione dell’art. 38, comma 1, del D.L. n. 13/2023 ha disposto che l’Agenzia delle Entrate possa concedere un piano di rateazione fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa.

Nella relazione illustrativa, il legislatore ha precisato che la situazione di difficoltà economica non viene tuttavia ancorata alla congiuntura economica come prevista dall’analoga disposizione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 perché l’agevolazione serve al buon esito delle trattative e deve poter ricomprendere ogni situazione critica, a prescindere dalla sua origine, nell’interesse del salvataggio dell’impresa.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, l’Agenzia delle Entrate ha dunque osservato che possono essere applicati alla “misura premiale” contemplata nell’ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi le condizioni disciplinate dall’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, solo in quanto compatibili e pertanto in assenza di diversa previsione ad hoc.

Non essendo stata espressamente disciplinata la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non vi è ragione di escludere la possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno come previsto dall’art. 19, comma 1-ter, del D.P.R. n. 602/1973.

Resta tuttavia inteso che l’Ufficio creditore ha la competenza a determinare l’importo da versare come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento (ad esempio, nel caso di specie, si fa riferimento ai i flussi derivanti dal prosieguo dell’attività), a condizione che il piano di rateizzazione preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.

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[1] Per le modifiche e integrazioni si rinvia al D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 ed al D.L. 21 giugno 2022 n. 73 (Legge 04.08.2022, n. 122)

[2] Art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972.

[3] Legge 21.04.2023 n. 41

[4] Art. 23, comma 1, lett. a e lett. C, del D.lgs. n. 14/2019


 

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