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Il tribunale di Patti ribadisce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, soggetto a mediazione obbligatoria, se il creditore opposto non si attiva per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l’azione è improcedibile

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, il creditore opposto deve esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, pena l’improcedibilità del ricorso e la contestuale revoca del decreto ingiuntivo. È quanto emerge dalla sentenza n. 893/2022 del tribunale di Patti che si innesta nel solco di una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito. 

La vicenda

La fattispecie, portata all’attenzione del tribunale, è relativa, appunto, ad un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato ingiunto a due debitrici il pagamento di quasi 6mila euro in ragione di un contratto di finanziamento. 

Le debitrici proponevano opposizione convenendo in giudizio la finanziaria chiedendo: la revoca o l’annullamento del decreto ingiuntivo opposto; l’accertamento della nullità del contratto di finanziamento relativamente alla clausola sulla pattuizione degli interessi; l’insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti della Spa, nonché il risarcimento del danno correlato alle segnalazioni effettuate alla Centrale Rischi con valutazione equitativa. 

La società opposta si costituiva contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto, oltre che la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e rilevato che, per la materia trattata, la causa doveva essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti 15 giorni per l’inizio della procedura, rinviando alla successiva udienza per il prosieguo. 

Rilevato che, nessuna delle parti, provvedeva ad iniziare, e/o esperire la procedura di mediazione, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione. 

Mancato avvio mediazione, decreto ingiuntivo revocato

Senza neanche entrare nel merito della questione, il giudice dichiara preliminarmente l’azione improcedibile, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, poiché nessuna delle parti ha avviato il procedimento di mediazione obbligatorio di cui all’art. 5, comma 4, D. Lgs. n. 28/2010. 

Sul punto, infatti, rileva il giudicante, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno definitivamente fissato il principio secondo il quale “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato li relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. 

Poiché, nella specie, non risulta che parte opposta abbia chiesto un nuovo termine per la proposizione della domanda di mediazione e preso atto del mancato avveramento della condizione di procedibilità, il tribunale dichiara quindi l’azione improcedibile, revoca il decreto ingiuntivo e, date la novità e complessità delle questioni trattate, ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Scarica Sentenza Tribunale di Patti 16.12.2022

 

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