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Il provvedimento interlocutorio emesso dal Tribunale di Ferrara il 21 febbraio 2024, nell’ambito di una procedura di concordato minore in continuità, promossa ai sensi dell’art. 74 comma 1 del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), ha il pregio di soffermarsi su due distinte questioni di non poco conto nel panorama delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e nel contesto delle procedure di concordato minore che prevedano la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale.

Con riferimento alla prima questione, il Tribunale di Ferrara, visto il disposto di cui all’art. 74 comma 4 del CCII – il quale contiene una norma di rinvio o, più precisamente, di “richiamo”, per tutto quanto non previsto dalla specifica disciplina tratteggiata in materia di concordato minore (cfr. artt. da 74 a 83 del CCII) e pur nei limiti della compatibilità, alle disposizioni contenute nel Capo III del Titolo IV del CCII in materia di concordato preventivo – ha, anzitutto, affermato l’applicabilità (anche) al concordato minore delle regole di distribuzione dell’attivo di cui all’art. 84 comma 6 del CCII, non ravvisandosi, in tal modo, alcuna incompatibilità tra le rispettive discipline.

Sulla scorta di tale asserzione, anche nel concordato minore in continuità aziendale troverebbe applicazione il duplice principio secondo cui il valore di liquidazione debba essere distribuito secondo la c.d. absolute priority rule, ovverosia nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mentre il valore eccedente la liquidazione possa essere distribuito secondo la c.d. relative priority rule, con la possibilità, pertanto, di suddivisione dei creditori in classi e con la vigenza della sola regola per cui i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

Ciò, sotto un profilo pratico-operativo, implica, quindi, che possa dirsi ammissibile una proposta concordataria in continuità, allorché minore, che preveda, alla stregua dell’art. 84 comma 6 del CCII espressamente richiamato dall’art. 74 comma 4, la soddisfazione falcidiata dei crediti privilegiati, alla duplice condizione, però, che, quanto alla distribuzione del valore di liquidazione, trovi applicazione la regola della priorità assoluta e che l’OCC, nella propria relazione particolareggiata di cui all’art. 76 comma 2 del CCII, renda, ai sensi dell’art. 75 comma 2 del CCII, l’attestazione circa la correttezza della falcidia operata e, dunque, circa l’effettivo rispetto della regola testé descritta. Rispettata detta regola, nulla, poi, osta a che il valore eccedente la liquidazione possa essere distribuito secondo la regola della priorità relativa.

Quanto sin qui detto conduce alla disamina della seconda questione, ovverosia l’esatta individuazione del perimetro relativo al c.d. “valore di liquidazione”.
Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente aveva individuato il valore di liquidazione, da intendersi come il “limite aritmetico entro cui obbligatoriamente applicare la APR”, ovverosia la absolute priority rule, “unica regola di distribuzione della alternativa liquidatoria”, rispettivamente, nel valore di vendita della quota di bene immobile non strumentale all’esercizio della propria attività di impresa, nel valore di vendita dell’automezzo (segnatamente, un camion), questo sì strumentale all’esercizio della propria attività di impresa e nelle giacenze attive dei depositi bancari a sé intestati.
La parte ricorrente aveva escluso l’ipotesi di una continuazione dell’attività di impresa per almeno tre anni (periodo, quest’ultimo, fissato, anche dalla Corte Costituzionale, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti nell’ambito di una procedura liquidatoria), così de facto non computando nell’alternativa liquidatoria i redditi futuri derivanti dalla propria attività.

Il Tribunale di Ferrara ha ritenuto tale esclusione non prudenziale”, “potendo pregiudicare la verosimiglianza del giudizio di convenienza – rectius di mancata deteriorità”, dovendosi, al contrario, ritenere preferibile la formulazione di detto giudizio “con riferimento alla ipotesi di liquidazione controllata con prosecuzione dell’attività per 3 anni e senza dismissione del camion quale bene strumentale”. In tal modo, precisa il giudice ferrarese, “non può affatto escludersi la possibilità di una liquidazione controllata in cui il debitore prosegua l’attività, poiché proprio con la stessa egli può, sia pure parzialmente, pagare i propri creditori, spettando al liquidatore il controllo circa la redditività di tale attività, cui deve essere posto termine laddove essa non generi flussi positivi ma, anzi, generi ulteriori costi non pagati”.

 

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