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Cos’è e come si impugna la cartella notificata dal prefetto per violazioni del Codice della Strada.

L’automobile rappresenta da sempre uno dei beni più desiderati e a cui più ci si affeziona. L’acquisto della prima auto, con i soldi dei genitori, rappresenta per i giovani il raggiungimento di un primo importante momento di autonomia, indipendenza e libertà. Allo stesso tempo, però, la guida di un autoveicolo impone condotte ed atteggiamenti sempre improntati alla prudenza e alla responsabilità. Tuttavia, non sempre gli automobilisti italiani dimostrano la dovuta accortezza nel loro stile di guida. Le infrazioni delle norme del Codice della Strada sono infatti assai numerose. Non si contano le violazioni dei divieti di sosta, dei limiti di velocità (sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane), dei divieti di sorpasso, dei divieti di passaggio con la luce rossa del semaforo e così via. Si può affermare che tutti (o quasi) gli automobilisti italiani abbiano ricevuto almeno una sanzione per la violazione di una norma del codice stradale.

Nell’articolo che segue ci occuperemo dell’iter previsto dalla legge nel momento in cui l’automobilista, ricevuto un verbale di accertamento per violazione di una norma del Codice della strada, decida di non pagarlo o si dimentichi di pagarlo entro i termini concessi dalla normativa. Più in particolare, tratteremo dell’opposizione alla cartella esattoriale della prefettura.

Quando arriva una cartella di pagamento inviata dalla prefettura per una multa vuol dire che non hai pagato un verbale della Polizia di Stato o dei Carabinieri o della Guardia di Finanza. Come comportarsi allora quando arriva una cartella di questo tipo? Come fare opposizione?

Perché arriva una cartella esattoriale dal prefetto?

Abbiamo evidenziato nell’introduzione che la cartella di pagamento inviata dal prefetto per il mancato pagamento di una multa significa che:

  • abbiamo in passato ricevuto la notifica (direttamente su strada o attraverso la posta) di un verbale di accertamento per una violazione del Codice della strada e che abbiamo deciso non solo di non fare ricorso ma anche di non pagare la sanzione oppure ci siamo dimenticati di pagarla entro il termine tassativo di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione per posta del verbale stesso;
  • il verbale è stato elevato dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri o dalla Guardia di Finanza (non dalla Polizia locale perché in quel caso la cartella sarebbe stata notificata non dalla prefettura ma dal comune).

La cartella di pagamento conterrà l’indicazione degli estremi del verbale che non è stato pagato e della data in cui esso fu notificato e ci intimerà di pagare l’importo della sanzione (maggiorato di

interessi e aggio dovuto all’agente della riscossione) con l’avviso che, se non sarà pagato entro sessanta giorni, l’agente della riscossione avvierà le azioni esecutive (fermo amministrativo dell’autoveicolo di proprietà del trasgressore, ipoteca dei suoi beni immobili, pignoramento di conti correnti).

Precisiamo che la cartella è un atto confezionato dall’agente della riscossione, mentre la prefettura è l’ente creditore, cioè l’ente a cui spetta l’importo della sanzione contestata all’automobilista.

Se vengo fermato su strada dalla Polizia stradale e mi viene contestata la violazione dei limiti di velocità con la consegna del relativo verbale di accertamento, avrò sessanta giorni per pagarlo (entro cinque giorni potrò pagarlo con uno sconto del 30%, mentre entro trenta giorni potrò impugnare il verbale davanti al Giudice di Pace). Se non avrò fatto ricorso e nemmeno pagato il verbale, la prefettura potrà, entro cinque anni dalla data della contestazione del verbale, notificarmi una cartella di pagamento per intimarmi il pagamento della multa.

La cartella di pagamento è un atto con cui si intima il pagamento di un importo

In quali casi e come si può impugnare la cartella?

Una cartella di pagamento per violazioni delle norme del Codice della strada che contenga l’indicazione della prefettura come ente creditore può essere impugnata sostanzialmente nei seguenti casi:

  • quando in precedenza non è mai stato notificato al trasgressore il verbale di accertamento;
  • quando si è verificata la prescrizione della sanzione e cioè quando tra la data della notificazione del verbale di accertamento e la data di notificazione della cartella sono passati più di cinque anni (senza che nel frattempo sia stato notificato alcun altro atto con la richiesta di pagamento della sanzione).

Occorre precisare che:

  • nel caso in cui il cittadino voglia impugnare la cartella perché in precedenza non gli è stato notificato il verbale di accertamento della violazione, dovrà proporre ricorso al giudice di Pace del luogo in cui la violazione fu commessa entro trenta giorni da quando la cartella gli è stata notificata (non è necessaria l’assistenza di un legale);
  • nel caso in cui il cittadino voglia impugnare la cartella perché la sanzione si è prescritta, dovrà proporre opposizione all’esecuzione davanti al giudice di Pace del luogo in cui la cartella gli è stata notificata (in questo caso non ci sarà un termine tassativo da rispettare per proporre l’impugnazione e l’assistenza di un legale sarà necessaria solo se l’importo della sanzione superi i 1.100,00 euro).

La cartella di pagamento si impugna per violazioni al Codice della Strada si impugna davanti al Giudice di Pace

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