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Tribunale di Siena

Sentenza 22 gennaio 2015

RG xxxx/ 2005

Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Unica

Verbale di udienza

Nel procedimento iscritto al n. xxxx /2005 R.G., avente ad oggetto “Proprietà” , promosso da

 CONDOMINIO DI b, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell’Avv. D5z00 località , che lo/la rappresenta e difende,

Parte attrice

 

CONTRO

 mS.R.L, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell’Avv. P5z00 località , che lo/la rappresenta e difende,

Parte convenuta

 

CONTRO

 S SRL IN LIQUIDAZIONE, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell’Avv. GFIRENZE, che lo/la rappresenta e difende,

Terzo chiamato

 

all’udienza delli 22/01/2015  ore 9.40 avanti il GU dott. Stefano Caramellino sono presenti:

– per parte attrice l’avv. L per delega che produce

– per parte convenuta l’avv. P alle 9 impegnato in altra incombenza

– per parte terza chiamata l’avv. G.

Ai fini dell’art. 130 TUSG nessuna parte rappresenta di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Le parti procedono alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione in pubblica udienza.

Parte attrice: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accertata l’invalidità e/o l’inefficacia e/o l’inopponibilità dell’atto di compravendita descritto in atti stipulato ai rogiti Notaio Vin data xx 1996tra la S S.r.l. e lo mS.r.l., trascritto a Località il xx 1996 al n. xx Reg. Part. e al n. xx Reg. Gen., in quanto compiuto a non domino e, quindi, accertata la sussistenza in capo alla parte attrice del diritto di proprietà sul bene oggetto del contratto, distinto al NCEU del Comune di Località al Foglio x, Particella y, Subalterno z, condannare lo mS.r.l. a restituire immediatamente alla stessa il bene sopra descritto. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l’emananda sentenza con esonero da responsabilità e con ordine al competente Ufficio del Territorio di allineare le proprie risultanze a quelle dell’emananda sentenza. Con riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni subiti dal Condominio di Via b in conseguenza della illegittima occupazione del suddetto bene. Con vittoria di spese, ivi comprese le spese di CTU, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria, parte attrice richiama i documenti versati in atti ed insiste per l’ammissione delle prove tutte richieste nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. (previgente formulazione) depositata in data 30 luglio 2007 non ammesse e/o non escusse nonché nelle prove contrarie richieste nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. (previgente formulazione) depositata in data 12 ottobre 2007 non ammesse e/o non escusse. Con ogni più ampia riserva e salvezza di tutti i diritti; la prova non ammessa è l’ordine di esibizione del progetto di ristrutturazione dell’edificio e la prova ammessa e non assunta è l’escussione del teste NOTAIO Ve E CARLO sui tutti i capi di cui alla memoria.

Parte convenuta: in via istruttoria, per l’ammissione di c.t.u. così come richiesta nella propria memoria istruttoria 27.07.2007 p.3 sub B; si oppone all’ammissione delle prove reiterate da parte attrice per i motivi già in atti.

Nel merito, contrariis reiectis, in tesi respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto; in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, compresa quella di condanna alle spese di causa, condannare la Società S s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro- tempore, a risarcire in favore dello mS.r.l. tutti i danni subiti e subendi a causa della evizione, che si quantificano in € 200.000,00 o in quella diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Parte terza chiamata: si oppone alle istanze istruttorie avversarie. Preliminarmente: Voglia il G.U. dichiarare lo M decaduto dall’azione per la chiamata in causa del terzo, nei confronti della S S.r.l., per avere omesso il deposito della Citazione notificata al terzo chiamato (ex art.269 u.c. cpc.) nei modi e nei termini di legge, con ogni conseguente pronunzia di rito. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Nel Merito: – Nei confronti del Condomino di B n.z – località , si chiede respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per i giusti motivi di cui in narrativa. – Nei confronti dello M S.r.l., si chiede respingersi in toto la domanda risarcitoria rivolta nei confronti della S S.r.l. perché infondata in fatto ed in diritto per i giusti motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

In sede di discussione, parte convenuta evidenzia che l’eccezione preliminare ex art. 269 cpc del terzo chiamato risulta rinunciata in comparsa conclusionale, coerentemente con la sua infondatezza in diritto. Parte terza chiamata aderisce sul punto.

Parte attrice deduce l’omesso pagamento della liquidazione del ctu da parte del convenuto. Parte convenuta replica che sarà la sentenza a regolare le spese di ctu nei rapporti tra le parti.

Nel resto le parti discutono la causa riportandosi agli atti.

Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando ad horas per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 10.50 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l’udienza, rendendosi presenti per la lettura del provvedimento, che comunque avverrà, nell’ipotesi di assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.

Riaperto il verbale alle ore 10.50, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, alla presenza degli avvocati P, G, L

RG xxxx / 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Unica

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Proprieta

 
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG xxxx /2005 promosso da

 CONDOMINIO DI b, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell’Avv. D5z00 località , che lo/la rappresenta e difende,

Parte attrice

 

CONTRO

 mS.R.L, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell’Avv. P5z00 località , che lo/la rappresenta e difende,

Parte convenuta

 

CONTRO

 S SRL IN LIQUIDAZIONE, c.f., elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell’Avv. GFIRENZE, che lo/la rappresenta e difende,

Terzo chiamato

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice: ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accertata l’invalidità e/o l’inefficacia e/o l’inopponibilità dell’atto di compravendita descritto in atti stipulato ai rogiti Notaio Vin data xx 1996tra la S S.r.l. e lo mS.r.l., trascritto a Località il xx 1996 al n. xx Reg. Part. e al n. xx Reg. Gen., in quanto compiuto a non domino e, quindi, accertata la sussistenza in capo alla parte attrice del diritto di proprietà sul bene oggetto del contratto, distinto al NCEU del Comune di Località al Foglio x, Particella y, Subalterno z, condannare lo mS.r.l. a restituire immediatamente alla stessa il bene sopra descritto. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l’emananda sentenza con esonero da responsabilità e con ordine al competente Ufficio del Territorio di allineare le proprie risultanze a quelle dell’emananda sentenza. Con riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni subiti dal Condominio di Via b in conseguenza della illegittima occupazione del suddetto bene. Con vittoria di spese, ivi comprese le spese di CTU, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria, parte attrice richiama i documenti versati in atti ed insiste per l’ammissione delle prove tutte richieste nella memoria istruttoria ex art. 184 c.p.c. (previgente formulazione) depositata in data 30 luglio 2007 non ammesse e/o non escusse nonché nelle prove contrarie richieste nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. (previgente formulazione) depositata in data 12 ottobre 2007 non ammesse e/o non escusse. Con ogni più ampia riserva e salvezza di tutti i diritti; la prova non ammessa è l’ordine di esibizione del progetto di ristrutturazione dell’edificio e la prova ammessa e non assunta è l’escussione del teste NOTAIO Ve E CARLO sui tutti i capi di cui alla memoria.

Parte convenuta: in via istruttoria, per l’ammissione di c.t.u. così come richiesta nella propria memoria istruttoria 27.07.2007 p.3 sub B; si oppone all’ammissione delle prove reiterate da parte attrice per i motivi già in atti. Nel merito, contrariis reiectis, in tesi respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto; in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, compresa quella di condanna alle spese di causa, condannare la Società S s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro- tempore, a risarcire in favore dello mS.r.l. tutti i danni subiti e subendi a causa della evizione, che si quantificano in € 200.000,00 o in quella diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Parte terza chiamata: si oppone alle istanze istruttorie avversarie. Preliminarmente: Voglia il G.U. dichiarare lo M decaduto dall’azione per la chiamata in causa del terzo, nei confronti della S S.r.l., per avere omesso il deposito della Citazione notificata al terzo chiamato (ex art.269 u.c. cpc.) nei modi e nei termini di legge, con ogni conseguente pronunzia di rito. Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa. Nel Merito: – Nei confronti del Condomino di B n.z – località , si chiede respingersi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per i giusti motivi di cui in narrativa. – Nei confronti dello M S.r.l., si chiede respingersi in toto la domanda risarcitoria rivolta nei confronti della S S.r.l. perché infondata in fatto ed in diritto per i giusti motivi di cui in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. La presente causa ha ad oggetto la proprietà di un piccolo vano adibito a bacheca ricavato come incavo all’interno di un muro laterale della GALLERIA D, nel cuore del centro storico di Località . Il condominio in cui si trova detto vano ha assunto di essere proprietario del muro all’interno del quale è stato ricavato il vano immobiliare dedotto in giudizio e ha allegato che esso sia stato costituito catastalmente come bene autonomo soltanto nel corso del 1993, dopo che erano stati conclusi contratti di vendita con cui la cedente, odierna terza chiamata, aveva alienato “numerose porzioni immobiliari unitamente alla proporzionale quota di comproprietà sulle parti condominiali”, tra cui la galleria, la corte comune “nonché le parti comuni per legge, consuetudine o destinazione”, tra le quali infine rientrerebbe il predetto vano, in quanto “bene comune e indivisibile”. Di conseguenza, la successiva vendita conclusa dall’odierna terza chiamata con la convenuta, meno di dieci anni prima della notifica della citazione, sarebbe “invalida e/o inefficace e/o inopponibile in quanto effettuat[a] da soggetto non legittimato a disporre del bene compravenduto”, quindi a non domino. Ha concluso sin dalla citazione con le seguenti:

–     domande alternative di invalidità, inefficacia, inopponibilità del contratto di compravendita nei confronti della convenuta acquirente

–     rivendica del bene immobile

–     domanda di condanna della convenuta acquirente alla restituzione del bene stesso a favore di parte attrice.

Si è opposta a tali domande con tempestiva costituzione la convenuta acquirente del vano. Ha contestato che il vano e il muro all’interno del quale esso era stato ricavato siano beni condominiali per natura o regolamento condominiale. Ha allegato che comunque il vano sia stato ab origine destinato “ad uso esclusivo e ciò ancor prima della sua realizzazione”. Ha inoltre allegato che il vano sia stato realizzato prima della costituzione del condominio, quando l’intero fabbricato poi condominiale era di proprietà della terza chiamata cedente; in tale occasione il vano in esame sarebbe diventato “autonomo e distinto – sia funzionalmente sia strutturalmente – dal muro ove è stata realizzata”. In subordine, il vano sarebbe stato acquisito per specificazione. La compratrice convenuta ha proposto subordinata domanda di condanna risarcitoria contro la venditrice, invocando la garanzia per evizione. Ha allegato danni emergenti per prezzo versato, spese sostenute per l’operazione di acquisto e consequenziali, valore di mercato del vano; ha allegato la configurabilità di un cospicuo lucro cessante per la propria attività imprenditoriale pubblicizzata sulla bacheca posta all’interno del vano.

Non tempestivamente costituitasi, parte terza chiamata ha aderito alla prospettazione svolta in linea principale da parte convenuta, allegando inoltre di essersi riservata la proprietà e l’uso della galleria in epoca antecedente alla costituzione del condominio. Il vano preesisterebbe al regolamento condominiale e non sarebbe indicato nell’elenco delle parti comuni ivi contenuto. Ha contestato la quantificazione del danno vantato da parte convenuta nei suoi confronti. Preliminarmente ha eccepito la “decadenza” dalla chiamata del terzo per violazione del termine di dieci giorni ex artt. 269 e 165 cpc.

Con tempestiva memoria ex art. 180 cpc, parte convenuta ha contestato la legittimazione attiva dell’amministratore condominiale, in assenza di un mandato disgiuntamente conferito dai singoli condomini e in assenza di unanime delibera assembleare; la delibera assembleare maggioritaria sarebbe per di più nulla per omessa convocazione del condomino odierno convenuto. Ha contestato la legittimazione processuale dell’amministratrice di condominio perché sprovvista di “un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio”.

Nella replica, parte attrice oltre a svolgere difese in diritto ha contestato la dedotta nullità della delibera assembleare, allegando che nella tabella millesimale l’odierna convenuta non compare.

Nella propria memoria ex art. 183, quinto comma cpc parte terza chiamata ha contestato che le caratteristiche strutturali e funzionali del vano ne consentissero un uso da parte della collettività dei condomini.

La causa è stata istruita con l’assunzione degli interrogatori formali delle parti attrice e convenuta, nonché di testimonianze e con una c.t.u.

Le parti hanno implicitamente rinunciato ad ogni istanza istruttoria non ammessa e/o ad ogni prova ammessa e non assunta con la sola eccezione di quelle espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008 Rv. 605482, conformi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3773 del 30/03/1995 Rv. 491534, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18327 del 24/12/2002 Rv. 559406, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 14/04/2004 Rv. 572040; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007 Rv. 600284, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2095 del z/01/2007 Rv. 595553). Segnatamente, si tratta dell’istanza di ordine di esibizione del progetto di ristrutturazione dell’edificio, dell’escussione dei testi NOTAIO Ve CARLO E sui tutti i capi di cui alla memoria. Infatti la sollecitazione del potere officioso di disporre c.t.u. ex art. 191 cpc non è istanza istruttoria in senso proprio.

Nessuna eccezione di incapacità a testimoniare è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sicché anche le consequenziali eccezioni di nullità dell’assunzione testimoniale si hanno per rinunciate ai sensi dell’art. 157 cpc (Cass. 29/03/2005, n. 6555).

Del pari, non è stata formulata alcuna istanza di revoca di ordinanze ammissive di prove assunte, sicché resta “preclusa la possibilità di decidere in ordine all’ammissibilità (o inammissibilità) della prova e così provvedere all’eventuale revoca dell’ordinanza, con l’ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede d’impugnazione (Cass. n. 12280 del 2000; Cass. 24 agosto 1991 n. 9083; Cass. 30 marzo 1995 n. 3773)” (Cass. 24.11.2004, n. 22146, intervenuta in epilogo ad un processo disciplinato dal rito vigente dal 30.04.1995; conforme Cass.01.08.2007, n. 16993 in un processo instaurato prima di tale data, analogamente a Cass. 04.02.2004, n. 2108).

II. In via istruttoria, l’istanza di ordine di esibizione reiterata nelle conclusioni precisate è già stata motivatamente rigettata con l’ordinanza 30.04.2012, cui si rinvia.

L’assunzione della testimonianza di CARLO E è preclusa dall’omessa spedizione di ogni intimazione allo stesso per l’udienza 17.01.2011, dal cui verbale si evince che la Difesa attorea si è limitata ad ammettere che egli non è stato intimato “essendo lo stesso già stato sentito ed avendo il medesimo risposto sugli stessi capitoli in prova diretta all’udienza dell’08.10.2009”.

Nella presente causa l’art. 104 disp att cpc è applicabile nella sua formulazione ante 04.07.2009, quando cioè tale disposizione non esplicitava l’officiosità della pronuncia della decadenza della parte interessata dalla testimonianza per omessa intimazione del teste. Con riferimento al rito ordinario vigente sia tra il 01.05.1995 e il 28.02.2006, sia tra il 01.03.2006 e il 03.07.2009 (diversamente dal rito vigente tra il 1950 e il 30.04.1995: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 194 del 25/01/1974 Rv. 367785), la pronuncia di decadenza è officiosa, in ragione del decisivo argomento sistematico e teleologico volto a “contempera[re] le regole di speditezza e di concentrazione dell’assunzione dei mezzi di prova con il rispetto del principio di acquisizione”, per modo che l’ipotesi della mancata intimazione del teste ex art. 104 att cpc sia disciplinata in modo identico a quella della mancata comparizione della parte interessata all’assunzione della prova (Cass. 24/02/2004 n. 3690; analogamente, ma con argomenti specificamente riferiti al rito del lavoro, Cass. 08/04/2008 n. 9136). Infatti, a proposito della fattispecie astratta da ultimo menzionata, secondo la giurisprudenza di legittimità già riferita al rito cognitorio vigente ante 04.07.2009 “[i]n tema di prova testimoniale, la norma di cui all’art. 208 cod. proc. civ. come novellata dalla riforma del 1990 – che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova – va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata di ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all’udienza successiva (nella specie, prima di ogni altra difesa e prima comunque dell’espletamento della prova stessa), non risultando previsto alcun onere di formulare l’eccezione di decadenza nella medesima udienza in cui si è verificata.” (Cass. 02/09/2004 n. 17766).

Per di più, nessuna altra parte ha dichiarato di avere interesse all’audizione del predetto teste. In via concorrente, la giustificazione dell’omessa intimazione resa dalla parte attrice che ne era onerata, sopra testualmente riportata, integra rinuncia implicita. Non ricorrono quindi giusti motivi per l’omissione dell’intimazione, invero neppure allegati dalla parte attrice su istanza della quale era stata ammessa l’assunzione del ridetto teste CARLO E.

Con riferimento all’istanza per testimonianza di V, se ne deve predicare la superfluità per sovrabbondanza ex art. 209 cpc oltre che l’irrilevanza in ragione di quanto segue.

III. Per individuare correttamente l’oggetto mediato della pretesa attorea, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità, che si è espressa sul tema delle bacheche in materia condominiale, ha inteso per bacheca un bene mobile suscettibile di essere affisso su un muro, unico bene immobile astrattamente suscettibile di essere qualificato come condominiale (Cass. 11.12.1992, n. 1z07). Nel caso all’odierno esame, invece, la bacheca non è altro che il contenuto accidentalmente presente, per scelta della parte convenuta che ne vanta la proprietà, nel vano a forma di parallelepipedo ricavato come nicchia all’interno del muro che segna il perimetro della galleria in cui si trova il ridetto vano conteso (cfr. verbale di ispezione). Il codice civile infatti individua con la parola “vano”, nell’art. 881, secondo comma, il volume vuoto che si addentra nello spessore di un muro.

In via pregiudiziale di rito, le sole eccezioni, per le quali vige una presunzione (relativa, Cass. 10.07.2014, n. 15860) di rinuncia nel caso di omessa specifica riproposizione in occasione della precisazione delle conclusioni, sono le eccezioni per le quali opera il principio dispositivo (Cass. 27.04.2011, n. 9410, Cass. 29.01.2013, n. 2093, Cass. 05.07.2013, n. 16840). Tale non è ciascuna delle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e processuale, che ineriscono rispettivamente a una condizione dell’azione e a un presupposto processuale, la prima dei quali “inscindibilmente connessa al potere rappresentativo sostanziale mancante – vizio rilevabile anche d’ufficio, pure in sede di legittimità”, pertanto il difetto di legittimazione attiva di cui sia stato omesso il rilievo officioso “comporta la nullità della procura alle liti, di tutti gli atti compiuti e della sentenza” (Cass. 13/03/2007, n. 5862, cfr.  Cass. 8570/2005).

Con specifico riferimento alla questione qui posta dalla parte convenuta e sopra riassunta, giova ricordare che dopo precedenti pronunciamenti su fattispecie non del tutto sovrapponibili alla presente, la Suprema Corte ha da ultimo escluso la legittimazione ad agire in giudizio dell’amministratore di condominio in un caso in cui, come nella specie, un’amministrazione condominiale aveva agito senza unanime delibera assembleare né specifico mandato individuale dei singoli condomini per rivendicare un vano asseritamente condominiale (in quel caso qualificabile come soffitta). In altri termini, le domande a contenuto reale esulano da quelle per le quali la legittimazione processuale dell’amministratore condominiale ad agire in giudizio discende dall’art. 1131 in combinato disposto con l’art. 1130 c.c. (Cass. 13/03/2007, n. 5862).

Da tanto discende l’inammissibilità dell’intera azione attorea, per carenza di legittimazione attiva: l’ente di gestione condominiale ha agito in rivendica e per la restituzione di un vano asseritamente condominiale, vale a dire della somma di quote indivise di un bene immobile rispettivamente spettanti a ciascun condomino in virtù di tale qualità, senza che ciascuno di essi avesse conferito il potere di rappresentanza sostanziale all’amministratore condominiale che, solo, ha sottoscritto la procura ad litem e ha speso il nome dell’ente di gestione, ma non anche il nome dei condomini uti singuli, nella specie non tutti assenzienti. Infatti, la delibera assembleare che conferisce la legittimazione processuale all’amministratore del condominio non può essere qualificata come implicito conferimento della rappresentanza sostanziale per diritti spettanti ai singoli condomini, né la spendita del nome dell’ente di gestione integra implicita spendita del nome dei singoli condomini (Cass. 26.04.2005, n. 8570 in motivazione sul primo motivo di ricorso anche a confutazione della contraria ricostruzione giuridica data dalla Corte d’appello di Torino, riferita nelle premesse).

IV. Si osserva infine quanto segue in via di ratio decidendi concorrente, sul punto della carenza di legittimazione processuale per nullità della delibera adottata senza previa convocazione del condomino odierno convenuto, senza che sia consentito farne derivare una pronuncia reiettiva sia nel merito delle domande di rivendica e restituzione, sia nel merito della validità, efficacia e opponibilità dell’acquisto della qualità di condomino da parte della convenuta a titolo derivativo dalla terza chiamata.

La presunzione di condominialità di cui all’art. 1117 c.c. può essere vinta non solo con un titolo contrario, contenente cioè elementi inequivocabilmente contrari alla condominialità, che sia anteriore all’atto costitutivo del condominio, il quale si identifica con il primo atto dispositivo da parte del proprietario dell’intero immobile (Cass. 16.04.2007, n. 9093, Cass. 27.05.2011, n. 11812). La presunzione di condominialità, alla stessa stregua di quanto precede, può essere vinta anche dalla prova di una destinazione particolare del bene, di natura funzionale, che consente di affermare che il bene è dotato ” di propria autonomia ed indipendenza e pertanto non legato ad una destinazione di servizio rispetto all’edificio condominiale” (Cass. 07.07.2003, n. 10700). Tale destinazione particolare del bene prevale infatti sulla sua attribuzione legale al condominio e il relativo giudizio, che deve tenere conto delle caratteristiche obiettive del bene, costituisce apprezzamento riservato al giudice del merito censurabile in sede di legittimità nei soli limiti del vizio di motivazione (Cass. 28.02.2007, n. 4787). La destinazione particolare del bene può altresì emergere dalle sue “obiettive caratteristiche strutturali”, qualora esse evidenzino che il bene serve in modo esclusivo all’uso o al godimento di un solo condomino (Cass. 02.08.2010, n. 17993, Cass. 28/04/2004, n. 8119, conforme Cass. 27.12.2004, n. 24015).

Anche in difetto di un titolo opponibile ai condomini, un bene può quindi essere sottratto alla presunzione di condominialità o per le sue caratteristiche obiettive, o per la sua destinazione strutturale, o ancora per la sua destinazione funzionale.

A proposito di tale destinazione funzionale, nell’istruttoria di questo processo è dato rinvenire la piena prova con efficacia legale. Infatti alla domanda “dica come vero che la bacheca è sempre stata utilizzata, fin dalla sua realizzazione negli anni a venire fino a tutt’oggi, esclusivamente dall’agenzia immobiliare M [odierna convenuta] per l’esposizione di annunci pubblicitari immobiliari”, l’amministratrice di condominio odierna attrice ha confessato: “è vero”; analoga dichiarazione confessoria è stata resa a proposito del fatto che il vano conteso è dotato per l’illuminazione di autonomo e separato utenza intestata a parte convenuta, alla quale corrisponde un separato contatore ubicato insieme a tutti i contatori relativi alle altre proprietà esclusive dei singoli condomini.

L’attrice ha così ammesso circostanze che nella sua sfera giuridica di attrice che ha speso il nome dell’ente di gestione sono sfavorevoli, poiché hanno l’effetto di far venire meno la sua legittimazione processuale. Proprio per questo l’esito finale di questo processo deve esaurirsi appunto in una pronuncia sul processo, che tenga conto dell’inidoneità della dichiarazione dell’attrice, priva di legittimazione attiva e di legittimazione processuale, di pregiudicare l’eventuale posizione sostanziale rispetto alla res iudicanda di soggetti, i condomini, che sono rimasti terzi al presente giudizio.

Resta quindi assorbita ogni considerazione inerente alle obiettive caratteristiche strutturali del vano conteso che sono emerse nel corso dell’ispezione congiuntamente svolta dal c.t.u. e da questo giudice, estesasi al cavedio dei contatori delle utenze delle singole unità immobiliari a conferma della sopra riportata dichiarazione confessoria, così come resta consequenzialmente assorbita la configurabilità stessa della presunzione di condominialità in relazione alla qualificabilità del vano come muro maestro.

Resta assorbito il rapporto tra convenuta e terza chiamata.

V. Le spese seguono la soccombenza, così come gli oneri già liquidati con decreto ex art. 168 d.P.R. 115/2002 per la c.t.u. disposta da precedente giudice assegnatario in accoglimento di espressa e reiterata istanza attorea. La statuizione va formulata come in dispositivo poiché la sentenza non costituisce revoca implicita del decreto di liquidazione ex art. 168 TUSG (sentenza Tribunale di Siena 03-04.09.2012 in causa RG 1042/2009, n. 294/2012).

Poiché è entrato in vigore il decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 recante i nuovi parametri per la liquidazione delle spese processuali, si pone questione di diritto intertemporale circa la sua applicabilità al compenso per le prestazioni svolte in questo grado di giudizio. La “disposizione temporale” di cui all’articolo 28 del decreto ora vigente ricalca l’identico tenore letterale di quella di cui all’articolo 41 decreto Ministero della Giustizia 140 del 2012. Oltre alla continuità sul piano sistematico, ricorrono quindi ragioni letterali e logiche per ribadire, come nel passaggio intertemporale tra la disciplina di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, numero 127 e il predetto decreto 140 del 2012, che il compenso della Difesa deve essere liquidato secondo i parametri vigenti nel giorno della liquidazione giudiziale, parametri che devono avere quindi immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell’ambito del medesimo grado di giudizio (Cass. 26 settembre – 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. 12.10.2012 n. 17406 e Cass. 28.09.2012, n. 16581, quest’ultima con generale riferimento al diritto intertemporale nell’ipotesi di successione di tariffe professionali). Deve quindi tra l’altro riconoscersi il rimborso forfettario delle spese generali.

La tabella di riferimento è la n. 2 riferita a “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale”.

Il valore di lite risulta ai sensi dell’art. 15 cpc compreso nello scaglione tra €1100 e €5200, anche alla luce del valore del contratto di compravendita del bene conteso; il valore economico degli interessi perseguiti dalle parti (cfr. clausola 6 doc. 7 convenuta, cui va sommata la rivalutazione fino alla domanda) risulta manifestamente minore del disputatum (per la rilevanza ai fini degli artt. 91 ss cpc del valore effettivo che si discosti manifestamente da quello calcolato ai sensi del cpc cfr. già Cass. 30.05.1991, n. 6101, ben prima del DM 55/2014).

Nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di tre parti, si è fatto luogo a istruttoria.

La liquidazione media è quindi pari a €2430.

Alla luce dei criteri dettati dall’art. 4, primo, settimo e ottavo comma DM 55/2014, non si ravvisano ragioni per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione per la Difesa di parte terza chiamata, mentre il maggiore onere sopportato dalla Difesa di parte convenuta (che a differenza della terza chiamata ha presenziato anche all’ispezione locale) meritano l’aumento massimo consentito dal regolamento vigente. Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €3807 per la Difesa di parte convenuta.

Il rimborso per le trasferte non viene liquidato in questa sede, poiché al soccombente non deve farsi carico di una scelta fiduciaria della parte vittoriosa e non necessitata, alla luce della portata sistematica del divieto di liquidazione di spese eccessive o superflue ex art. 92, primo comma cpc.

La parte convenuta vittoriosa ha sostenuto spese esenti pari a € 57,10.

Il tribunale  definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,

visti gli artt. 281 sexies, 279 e 91 ss. Cpc

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’azione

Condanna parte attrice  CONDOMINIO DI b, in persona dell’amministratore F, a rifondere le spese processuali di

1.  parte convenuta  mS.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 3807,00 per compenso, euro 57,10 per spese, oltre €571,05 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

2.  parte terza chiamata  S SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 2430,00 per compenso, oltre €364,50 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 22/01/2015. Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 11.17

Il giudice Stefano Caramellino

 

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