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Nell’espropriazione presso terzi, il terzo pignorato il quale, dopo avere reso una dichiarazione positiva ai sensi dell’art. 547 c.p.c., si avveda di essere incorso in un errore incolpevole, può revocare la propria dichiarazione sino a quando non sia stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione.

Se tuttavia l’errore incolpevole emerga dopo tale momento, ha l’onere di proporre contro l’ordinanza di assegnazione l’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c..

In assenza di revoca od impugnativa, l’ordinanza di assegnazione è un provvedimento irretrattabile, e nell’esecuzione forzata iniziata sulla base di essa contro il terzo pignorato, a questi non è consentito (ormai assunta la veste di debitore esecutato) nessuna ulteriore contestazione, salvo che concerna fatti sopravvenuti.

Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 10912 del 5 maggio 2017.

La forza e l’efficacia dell’ordinanza di assegnazione

Nell’espropriazione presso terzi l’ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale.

Essa, pertanto, pur essendo insuscettibile di passare in giudicato, ha la forza e l’efficacia di tutti i provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Quindi, sino a che non sia rimossa dal mondo giuridico, l’ordinanza di assegnazione ha efficacia cogente, e legittima il creditore esecutante ad esigere l’adempimento dell’obbligazione in essa indicata.

Quale azione esperire avverso l’ordinanza di assegnazione?

L’ordinanza di assegnazione può essere rimossa dal mondo giuridico solo attraverso la sua impugnazione, nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

In particolare, quanto alle forme, si è stabilito che l’ordinanza di assegnazione, in quanto atto esecutivo, può essere impugnata – a seconda dei casi – con:

  • l’opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa (ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell’ordinanza, oppure per contestare che le somme indicate nel precetto siano dovute (cfr. Cass. n. 11493 del 03/06/2015);
  • l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., quando il terzo pignorato lamenti che il provvedimento si sia formato in modo viziato (ex multis, Cass. n. 7248 del 13/06/1992; Cass. n. 2744 del 27/04/1985).

In applicazione di questo principio si è ammesso ad esempio che il terzo possa impugnare l’ordinanza di assegnazione con l’opposizione agli atti esecutivi:

  • quando assuma che il giudice dell’esecuzione abbia malamente interpretato la sua dichiarazione, quanto al contenuto od all’esistenza del debito (cfr. Cass. n. 3712 del 25/02/2016);
  • quando assuma di avere per mero errore omesso di riferire dell’esistenza di altri pignoramenti sul medesimo credito (cfr. Cass. n. 3958 del 20/02/2007; Cass. n. 25110 del 14/12/2015);
  • quando assuma di avere per mero errore dichiarato un credito di importo superiore a quello effettivo (cfr. Cass. n. 21081 del 19/10/2015);
  • quando neghi tout court di avere reso una dichiarazione positiva (cfr. Cass. n. 4578 del 22/02/2008).

Per quanto attiene, infine, ai termini, essi seguiranno la disciplina rispettivamente prevista dagli artt. 615 e 617 c.p.c..

Il caso in esame

La controversia in esame nasce dall’azione del creditore – nelle forme del pignoramento presso terzi – nei confronti del credito dei debitori, da questi rispettivamente vantato nei confronti della società Alfa, ed avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione di un’immobile sito nel Comune di Venezia, di proprietà dei debitori e da costoro concesso in locazione alla società Alfa.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Venezia di conseguenza, con due ordinanze, assegnò al creditore procedente i crediti vantati rispettivamente dai debitori esecutati nei confronti del terzo pignorato.

Successivamente, il creditore procedente, sulla base delle predette ordinanze, notificò alla società Alfa due atti di precetto, a cui quest’ultimo si oppose con esito positivo da parte del Tribunale di Venezia.

Decisione confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, poi impugnata dal creditore procedente.

Quindi, è chiaro che – nel caso di specie – si sono precedute ed intrecciate due procedure esecutive:

  • la prima è quella promossa dal creditore nei confronti dei debitori con le forme dell’espropriazione presso terzi, nella quale la società Alfa ha assunto la veste di terzo pignorato;
  • la seconda è quella promossa dal creditore direttamente nei confronti della società Alfa, nella quale quest’ultima ha assunto le vesti di debitore esecutato.

La società Alfa, erroneamente però, propose opposizione alla seconda procedura e non alla prima, invocando la inefficacia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., pronunciata in esito della prima procedura e posta a fondamento della seconda.

Sul punto, la Cassazione ha dunque precisato che il terzo pignorato, quando ha reso una dichiarazione positiva e sia stata di conseguenza pronunciata l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., diviene ipso iure debitore del creditore procedente, comportando a quest’ultimo di non poter più adempiere nelle mani di soggetti diversi dal creditore assegnatario, se prima non abbia rimosso l’ordinanza di assegnazione.

Rimozione che, nel presente giudizio non venne nemmeno chiesta.

Per questi motivi, la Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio, in diversa composizione, alla Corte d’Appello di Venezia.



 

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