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Per il tribunale di Avellino è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della parte anziché al difensore

Convocazione in mediazione

La convocazione in mediazione va fatta alla parte personalmente, a meno che non abbia eletto domicilio presso il proprio avvocato anche con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione. Così il tribunale di Avellino nella sentenza n. 178/2023 decidendo una vicenda relativa al mancato pagamento delle rate di un finanziamento che dava origine a un procedimento monitorio. 

Nel caso di specie, il presunto debitore svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo rilevando la nullità dei contratti di finanziamento posti a base dello stesso per superamento del tasso soglia previsto dalla legge antiusura. Eccepiva, inoltre, l’intervenuta prescrizione del diritto a richiedere le somme ingiunte, atteso che i contratti di finanziamento erano stati stipulati 15 anni prima della richiesta, contestando anche l’importo totale ingiunto per via dei pagamenti già effettuati. 

La società opposta assumeva di aver dato piena prova del proprio credito con il deposito della documentazione in atti già dalla fase monitoria, contrastava le altre doglianze e chiedeva l’inammissibilità/improcedibilità dell’opposizione e la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre al termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione. 

Improcedibilità della mediazione

Il giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e fissava il termine per la domanda di mediazione, ma la procedura aveva esito negativo per la mancata partecipazione dell’opponente. 

Nel corso del giudizio l’opponente, eccepiva l’improcedibilità della detta procedura di mediazione per essere stata notificata l’istanza al difensore costituito e non alla parte personalmente. 

Su tale eccezione l’opposta, deduceva la ritualità della comunicazione al difensore costituito sostenendo che la convocazione in mediazione di parte opponente era stata curata da apposito organismo, tramite PEC inviata al suo procuratore presso il quale l’opponente aveva eletto domicilio e che, pertanto, il legale del debitore era stato correttamente e tempestivamente notiziato dell’avvio e della data di svolgimento del primo incontro di mediazione. 

Comunicazione di avvio mediazione al domicilio dell’interessato

Per il giudice, tuttavia, non è così. Esaminando preliminarmente la questione della procedibilità della domanda che assume carattere assorbente rispetto al resto, il tribunale dichiara infatti “il tentativo di mediazione è stato promosso con modalità che non consentono di ritenere avverata la condizione di procedibilità, sotto il profilo della effettiva partecipazione delle parti”. 

Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, ricorda quindi “davanti al mediatore è obbligatoria la comparizione personale delle parti. La presenza è imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione come meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie, volto a conciliare le parti mediante una soluzione bonaria della lite”. Inoltre, ex comma 1, “la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”.  Tuttavia, prosegue il giudicante, “lo stesso D.Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato. 

Quindi in base a tale disposto, volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto, è da ritenersi valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore”. 

Nel caso de quo, invece, la notifica della comunicazione di avvio della mediazione non è avvenuta in modo corretto e conforme al dettato normativo, poiché comunicata tramite PEC al difensore costituito in giudizio e non alla parte personalmente. 

Inoltre, “l’irregolarità della notifica dell’istanza di mediazione nella fattispecie de qua, non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall’opponente al proprio difensore atteso che quanto all’ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione”. Dall’esame della procura alle liti invece si evince che l’opponente ha eletto domicilio solo per la fase giudiziale di opposizione al decreto ingiuntivo mentre nulla viene indicato con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione per il quale la parte può avvalersi anche di altro difensore esperto del ramo. 

Per cui, conclude il tribunale, dall’irregolarità della convocazione consegue il mancato avveramento della condizione di procedibilità con la conseguenza che essendo attribuito all’opposto l’onere di promuovere la mediazione, “la mancata attivazione della stessa comporta, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo opposto” e la decisione di tale questione pregiudiziale “preclude la possibilità di affrontare nel merito la controversia oggetto della domanda”. 

Scarica Sentenza Tribunale di Avellino 01 02 2023

 

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