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La rateizzazione delle cartelle esattoriali non estingue subito il fermo amministrativo: occorre attendere il pagamento dell’ultima rata.

La rateizzazione delle cartelle esattoriali rappresenta uno strumento utile per dilazionare nel tempo, anche fino a 72 rate, i debiti con il Fisco, gli enti locali e l’Inps. Tuttavia, la rateizzazione non consente di cancellare il fermo amministrativo eventualmente già iscritto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) sull’auto del contribuente. Per la revoca del fermo occorre, infatti, aver pagato l’intero debito per il quale è stata iscritto il vincolo sull’auto e, dunque, non è possibile ottenerla prima di aver pagato l’ultima rata. Vediamo, più nel dettaglio, il rapporto che intercorre tra

rateizzazione e fermo auto Agenzia delle Entrate Riscossione e come fare per evitare la ganascia fiscale.

Rateizzazione cartelle esattoriali

E’ possibile rateizzare una o più cartelle, a scelta del contribuente, fino ad un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti. Il contribuente deve presentare un’apposita istanza di rateizzazione compilando il modello R1 disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per debiti fino a 120mila euro, non occorre allegare alcuna documentazione, ma solo dichiarare di trovarsi in una situazione di temporanea difficoltà economica.

Se il debito che si vuole rateizzare è complessivamente superiore a 120mila euro, occorre allegare la certificazione relativa all’Isee del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

In via eccezionale, è possibile richiedere anche un piano straordinario di massimo 120 rate, compilando il modello R4, nel quale occorre dichiarare di trovarsi in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla tua responsabilità.

Rateizzazione cartelle esattoriali: pagamento della prima rata

Il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione comporta la sospensione della riscossione per le sole cartelle rateizzate e, di fatto, produce effetti diversi a seconda che siano già state avviare azioni esecutive o cautelari.

Procedure esecutive

  • per le richieste di rateizzazione presentate fino al 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata comportava la sospensione delle procedure esecutive in corso;
  • per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata comporta l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che: a) nelle procedure immobiliari e mobiliari non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione; b) nelle procedure esecutive presso terzi, il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Procedure cautelari (fermo amministrativo e ipoteca)

Il pagamento della prima rata

sospende il fermo amministrativo eventualmente già iscritto sull’auto del contribuente. La sospensione del fermo amministrativo comporta che l’auto può circolare fintanto che il contribuente è in regola con i pagamenti, ma non può essere venduta né rottamata. Il fermo è infatti solo sospeso, non cancellato. Per la revoca, e conseguente cancellazione, occorre prima estinguere l’intero debito. Ciò dovrebbe far propendere, laddove possibile, per un piano di rateizzazione non eccessivamente lungo, onde evitare di non poter vendere o rottamare il veicolo per troppi anni.

Se, invece, al momento della richiesta di rateazione del debito, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha ancora iscritto il fermo auto, con l’accettazione dell’istanza da parte dell’ufficio la misura cautelare non potrà più essere posta per tutta la durata della dilazione (salvo sopraggiungano altri e nuovi debiti). Il che potrebbe rendere consigliabile di presentare la domanda di rateazione immediatamente, ossia già alla notifica della cartella, senza attendere che Equitalia compia il successivo passo (pignoramento, fermo o ipoteca).

Discorso simile vale per l’ipoteca: anche in questo caso, solo con il pagamento integrale del debito, è possibile estinguere e cancellare l’ipoteca. A differenza del fermo, l’ipoteca non può essere sospesa, ma a sospendersi è l’attività di riscossione/esecutiva, sicché l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può pignorare l’immobile per tutta la vigenza del piano di rateizzazione.

Fermo auto: la procedura

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate Riscossione può adottare il fermo solo decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (i giorni diventano 90 se, al posto della cartella, il contribuente ha ricevuto invece un accertamento esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, atto che – come si ricorderà – non richiede alcuna successiva notifica di cartella da parte di Equitalia, ma solo la comunicazione di presa in carico della riscossione). Ovviamente, in tale termine, deve risultare che il contribuente non abbia ancora provveduto al pagamento (anche di una rata) delle somme contestate o non abbia chiesto la rateazione del debito.

In ogni caso, prima di iscrivere il fermo, l’Agenzia deve notificare al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva (cosiddetto preavviso di fermo amministrativo), con la quale li avvisa che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il veicolo mobile è strumentale all’attività di impresa o alla professione.

Come evitare il fermo auto

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non può procedere con l’iscrizione del fermo amministrativo se il veicolo è necessario e strumentale all’attività di impresa o della professione: il che – secondo la giurisprudenza – non vale solo per i lavoratori autonomi (si pensi all’agente di commercio) e per i professionisti (si pensi al medico che deve correre in ospedale per le urgenze o all’avvocato che deve raggiungere i vari fori per le udienze), ma anche per il

dipendente il cui posto di lavoro è lontano da casa e non facilmente raggiungibile.

A tal fine il contribuente potrà recarsi presso lo sportello dell’Agenzia e presentare apposita istanza, dimostrando la strumentalità del veicolo, non solo con l’esibizione dei libri contabili, ma anche mediante l’indicazione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa. All’istanza devono essere allegati: libretto/carta di circolazione (da cui risulti la destinazione d’uso del veicolo); l’eventuale licenza, concessione amministrativa, autorizzazione comunale, patente, tesserino di riconoscimento o altra documentazione (idonea a chiarire la professione/attività svolta); il certificato di attribuzione di partita IVA (per le persone fisiche) da cui risulti l’attività svolta.

In caso di rigetto dell’istanza, ci si può sempre rivolgere al giudice con apposito ricorso.

Il giudice presso cui impugnare il fermo varia a seconda del debito per il quale è stato iscritto:

  • per contravvenzioni stradali, ci si deve rivolgere al giudice di pace;
  • per imposte e tasse, alla Commissione Tributaria Provinciale;
  • per contributi previdenziali, al Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.

Resta inoltre ferma la possibilità per il contribuente di eccepire l’illegittimità del fermo per una serie di ulteriori cause, come ad esempio:

  • omessa notifica dell’atto presupposto, ossia della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento;
  • prescrizione della cartella o dell’avviso di accertamento;
  • qualora la cartella di pagamento sia stata già pagata o annullata;
  • omessa motivazione nel preavviso di fermo che non indica la causa del debito;
  • mancata indicazione del responsabile del procedimento.

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