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Scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento; scrittura transattiva a saldo e stralcio dei crediti dovuti; versamento di una somma forfetaria.

Saldo e stralcio: oggetto del condono

Il saldo e stralcio ex art. 4 d.l. n. 119/2018 si applica ogni volta che il singolo carico è sotto i mille euro, anche se la cartella è di importo superiore. Occorre applicare d’ufficio, senza la necessità di una istanza di parte, le norme sulla

pace fiscale. La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l’annullamento è automatico.

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2020, n.22018

Niente annullamento se il valore complessivo della cartella supera i mille euro

L’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazione, nella legge n. 136 del 2018, si deve interpretare nel senso che, qualora la cartella esattoriale evidenzi più carichi, il limite di valore cui è correlato l’annullamento previsto dalla norma non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei.

Cassazione civile sez. III, 27/08/2020, n.17966

Saldo e stralcio a maglie larghe

In tema di definizione agevolata delle controversie mediante cd. “pace fiscale”, ai fini dell’annullamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille euro di valore del debito è riferito al “singolo carico affidato”, per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella.

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2020, n.11817

Opposizione a cartella di pagamento

La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall’art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018, che concerne il “riaffido” in riscossione, da parte dell’ente creditore al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di “saldo e stralcio” ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1.

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, n.1826

L’accordo transattivo a saldo e stralcio

L’accordo transattivo a saldo e stralcio

non costituisce una transazione novativa poiché in esso le parti si limitano a convenire una diversa entità del debito e nuovi termini e modalità di pagamento dello stesso rapporto preesistente, il quale rivivrà in ipotesi di mancato rispetto delle nuove condizioni.

Tribunale Roma sez. XI, 26/06/2017, n.13077

Rinuncia del dipendente alla pensione integrativa

In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento.

Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in un’unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile “ratione temporis”.

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2017, n.1521

Ripetuto invio di solleciti di pagamento di proposte transattive

Viola gli art. 20, 24, 25, comma 1, lett. d) ed e), nonché 26, comma 1, lett. f), del Codice del consumo la pratica commerciale posta in essere da una società portoghese ed articolata in una serie di condotte consistenti nella pre-iscrizione dei dati aziendali di microimprese (anche italiane) in una banca dati online denominata “Registro Italiano dei Medici”, al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento (mediante il ricorso all’indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, nonché nella neutralizzazione del diritto di recesso fittiziamente concesso e nel ripetuto invio di solleciti di pagamento di proposte transattive c.d. “a saldo e stralcio”, accompagnati, in alcuni casi, dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato).

Garante concorr. e mercato, 11/11/2015, n.25709

Versamento di una somma forfetaria a saldo e stralcio

In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, rinvenendo la sua causa genetica nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento.

Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione, costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile “ratione temnporis”.

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2014, n.13101

Scrittura transattiva a saldo e stralcio dei crediti dovuti

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, va accolta l’opposizione del condominio che produce la scrittura transattiva a saldo e stralcio dei crediti dovuti debitamente sottoscritta ed eseguita.

Tribunale Savona, 13/03/2014

Trattamento pensionistico integrativo in godimento

In tema di i.r.pe.f., la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cosiddetto “zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

La base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lett. a, dell’art. 48 d.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, n.11156

Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario

In tema di Irpef, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, è soggetta a tassazione separata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lg. 12 dicembre 2003 n. 344), trattandosi di somma che costituisce reddito da lavoro dipendente, come determinato dall’art. 48, comma 1, del d.P.R. n. 917 cit., e non già reddito di capitale, invece definito dall’art. 42, non rilevando che la stessa sia versata «tempo dopo» la cessazione del rapporto di lavoro, essendo il pagamento comunque effettuato «in dipendenza» di tale evento.

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, n.868

Azione revocatoria fallimentare: pagamenti

Il pagamento tramite assegni circolari di una somma di denaro a saldo e stralcio di un maggior debito del fallito non assume natura di mezzo anormale.

Tribunale Milano, 09/10/2003

Disponibilità della banca ad una sistemazione a saldo e stralcio

Non è configurabile novazione di rapporto creditorio, assistito fideiussione, se la banca sia disponibile verso il debitore principale ad una sistemazione “a saldo e stralcio”, in quanto, solo con le modifiche dell’importo dovuto e delle modalità di adempimento, non si estingue il credito, nè la fideiussione.

Tribunale Milano, 13/11/2002

Somme corrisposte in sede transattiva a saldo e stralcio

Le somme corrisposte in sede transattiva a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dall’intercorso rapporto di lavoro hanno un evidente collegamento con quest’ultimo, e come tali sono assoggettabili a contribuzione ai sensi dell’art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153.

Pretura Pistoia, 09/03/1988

Saldo e stralcio

In relazione ad una obbligazione che trae origine da un fatto illecito, il credito dell’assicuratore che agisce in surroga è al pari di quello dell’assicurato, un credito di valore come tale suscettibile di rivalutazione in base alla sopravvenuta diminuzione del potere di acquisto della moneta, anche in difetto di una espressa domanda ovvero di un preventivo atto di costituzione in mora, in base al disposto dell’art. 1219 n. 1 c.c.

Deve ritenersi – di conseguenza – più che legittimo il rifiuto dell’istituto di ricevere una somma, dalla compagnia di assicurazione, non comprensiva degli interessi e rivalutazione fino a quel momento maturati, offerta a “saldo e stralcio” di ogni diritto presente e futuro.

Tribunale Bergamo, 23/09/1985

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