“Il termine di efficacia del pignoramento è unicamente quello indicato come decadenziale per ciò che riguarda l’arco di tempo intercorrente dalla riconsegna dell’Ufficiale Giudiziario dell’atto di pignoramento, ben potendosi procedere all’iscrizione in un momento successivo anche alla data di citazione, purché entro i giorni 30 dalla riconsegna”.
Questo è il principio di diritto affermato dal Tribunale di Lucca, nel provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione oggetto dell’odierno commento.
Nello specifico, veniva notificato al debitore ed al terzo pignorato un pignoramento presso terzi in data 04.03.2021, con invito a comparire all’udienza del 07.04.2021.
Il pignoramento di cui sopra veniva iscritto a ruolo però solamente in data 19.04.2021, dunque ben oltre la data di citazione indicata.
Si costituiva in giudizio il debitore lamentando l’inefficacia del pignoramento per la mancata iscrizione a ruolo entro l’udienza indicata, poiché, a suo dire, tale circostanza avrebbe causato l’illegittimità e l’improcedibilità della procedura esecutiva, violando la regolare instaurazione del contradditorio tra le parti.
Circostanza, questa dedotta del debitore, fuorviante e non sostenuta da alcuna norma del codice. Sul punto, fondamentale è il richiamo all’art. 543 IV co c.p.c. il quale prevede unicamente che il creditore debba provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla consegna da parte dell’UNEP (attestata con timbro apposto dallo stesso Ufficio NEP), all’iscrizione a ruolo della procedura.
Il pignoramento perde invece efficacia se il creditore provvede agli adempimenti sopra visti oltre il suddetto termine di trenta giorni.
Nessuna correlazione, pertanto, è stata prevista dal legislatore tra la data di citazione e l’iscrizione a ruolo, la quale è subordinata al solo termine di trenta giorni dal ritiro dell’atto presso l’UNEP di competenza.
E’, inoltre, palesemente infondato il richiamo di parte opponente all’art. 497 c.p.c., norma generale per l’espropriazione forzata, inapplicabile al caso di specie, essendo stata prevista per il pignoramento presso terzi una norma speciale che disciplina l’inefficacia del pignoramento, l’art. 543 comma 4, che è di conseguenza l’unica applicabile.
Sulla base di tutto quanto esposto, il Giudice ha rigettato l’opposizione endoesecutiva avversaria e concesso termine per l’introduzione del giudizio di merito.
Mario Valentini – m.valentini@lascalaw.com
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