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Sequestro conservativo: oggetto, perdita di efficacia, componenti attive del patrimonio del debitore.

Il sequestro conservativo

Il debitore solidale può ottenere sequestro conservativo sui beni del condebitore verso il quale intende agire in regresso, solo ove abbia effettuato il previo pagamento, ovvero sia stato evocato in giudizio per ottenere il pagamento da parte del creditore.

Tribunale Reggio Emilia sez. II, 26/09/2022

Sequestro conservativo: può colpire il reddito di cittadinanza?

Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro un assegno di mantenimento, previsto dall’art. 156, sesto comma, c.c., non ha natura cautelare perché prescinde dal “periculum in mora”, ma ha funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi stabiliti in sede di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o ancora degli accordi raggiunti in seguito di negoziazione assistita. Tale misura, insieme all’ordine di pagamento diretto (sempre previsto dal sesto comma dell’art. 156 c.c.) è suscettibile di colpire ogni bene o emolumento o reddito di cui il coniuge abbia la disponibilità, ivi compreso il reddito di cittadinanza, posto che esso può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare ha l’obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare.

Tribunale Paola sez. I, 22/01/2022

Sequestro conservativo: perdita di efficacia

Il sequestro conservativo perde efficacia ove sia accertata, con sentenza pronunciata all’esito di un giudizio ordinario di cognizione, anche non passata in giudicato, l’inesistenza del credito a garanzia del quale è stato concesso, e ciò sia nel caso che il detto credito sia escluso “in toto” sia qualora sia riconosciuto in misura inferiore a quella ipotizzata nella misura cautelare, atteso che, in quest’ultima eventualità, tale credito è dichiarato inesistente “per la parte eccedente quella concretamente accertata”.

Cassazione civile sez. III, 21/12/2021, n.41078

Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

In tema di sequestro conservativo disposto ai sensi dell’art. 316 cod. proc. pen., il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, o di applicazione pena su richiesta delle parti, che contenga statuizioni già esecutive in ordine al credito garantito dalla misura cautelare, determina l’automatica conversione dello stesso in pignoramento, sicché la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinnanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell’ opposizione di terzo al pignoramento.

Tribunale Belluno sez. I, 16/12/2021, n.442

Preliminare di compravendita di immobile oggetto di sequestro conservativo

La mancata dichiarazione della trascrizione di un sequestro conservativo dell’immobile oggetto del preliminare di compravendita, suscettibile di convertirsi in pignoramento (art. 686 c.p.c.), costituisce un inadempimento di non scarsa importanza a carico del promittente alienante, che dà accesso sia ai rimedi contrattuali ricavabili dalla disciplina generale del contratto, tra cui gli artt. 1385 e 1453 c.c., e sia ai rimedi previsti dalla disciplina del contratto definitivo, tra cui l’art. 1482 c.c., con facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo e chiedere la fissazione di un termine per la liberazione dell’immobile o optare per la risoluzione/recesso o la riduzione del prezzo.

Tribunale Pavia sez. III, 13/12/2021, n.1557

Sequestro conservativo: provvedimento di attuazione

L’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, a definitiva chiusura della procedura di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, assegni i crediti dichiarati dal terzo, nei limiti della relativa pignorabilità, è impugnabile esclusivamente con l’

opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, ove il giudice abbia inteso sospendere il procedimento di attuazione, a seguito di un’opposizione all’esecuzione formalmente proposta dal debitore ai sensi dell’art. 615 c.p.c., l’ordinanza sarà impugnabile con il reclamo di cui all’art. 624 c.p.c., restando comunque esclusa la possibilità di proporre l’appello.

In entrambi i casi, solo a seguito della proposizione di un’opposizione all’esecuzione il giudice, previa liquidazione delle spese della fase sommaria, è tenuto (sempre che l’opponente non vi rinunci) a fissare il termine per l’instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, potendo, in mancanza, la parte interessata, chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 c.p.c., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative all’eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione.

Cassazione civile sez. VI, 06/10/2021, n.27073

Cumulabilità del sequestro giudiziario con il sequestro conservativo

Non vi sono preclusioni legislative circa la cumulabilità delle due misure cautelari del sequestro giudiziario e del sequestro conservativo. Oltre a non esserci alcuna incompatibilità sul piano giuridico, tra i due istituti non sussiste nemmeno un’incompatibilità sul piano logico e ciò in ragione del fatto che trattasi di giudizi cautelari tutt’affatto diversi, aventi diversi presupposti e finalità. È, appunto, la diversità tanto di presupposti quanto di finalità che rende cumulabili i due rimedi.

Tribunale Savona, 13/07/2021

L’azienda può essere oggetto di sequestro conservativo?

Tra i beni suscettibili di sequestro conservativo non può ricomprendersi l’azienda, quale complesso unitario di beni: essa, infatti, non è menzionata dall’art. 671 c.p.c. (mentre risulta invece indicata nell’art. 670 c.p.c. in tema di sequestro giudiziario) e la sua pignorabilità non può comunque essere desunta dall’art. 2912 c.c..

Corte appello Messina sez. lav., 02/09/2020

Azione revocatoria e sequestro conservativo

Qualora l’azione revocatoria colpisca un bene immobile (o un bene mobile registrato), generalmente, la tutela del creditore è assicurata mediante il regime giuridico della pubblicità dichiarativa conseguente alla trascrizione della domanda giudiziale proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c.; per converso, una volta conseguito il sequestro conservativo su un bene immobile del debitore, per effetto del disposto di cui all’art. 2906 c.c., il creditore può procedere all’espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzo che abbia acquistato dal debitore il medesimo bene in epoca successiva alla trascrizione della domanda cautelare convalidata, senza avere quindi interesse all’esperimento dell’azione revocatoria; purtuttavia le due azioni non sono tra loro alternative e non si precludono vicendevolmente, offrendo forme e gradi di tutela differenziati; dunque il creditore che abbia ottenuto il sequestro conservativo su un bene immobile del debitore può conservare interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. al fine di conseguire una tutela più ampia, la cui proposizione non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato ed avente ad oggetto l’intero immobile, senza i limiti derivanti dall’importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare e senza alcun concorso con altri creditori, come avviene invece per effetto della conversione del sequestro in pignoramento; per converso, una volta esercitata l’actio pauliana al fine di rendere inefficace nei propri confronti l’alienazione compiuta dal debitore, l’attore può avere interesse a conseguire anche il sequestro conservativo su quel bene ai sensi dell’art. 2905 secondo comma c.c. qualora la trascrizione della domanda giudiziale non sia da sola sufficiente ad assicurare adeguata tutela alle sue ragioni di credito.

Tribunale Verona sez. I, 30/07/2020

Sequestro conservativo: presupposti

L’art. 671 c.p.c. facoltizza il creditore (o chi si dimostri verosimilmente tale) ad astringere con vincolo di indisponibilità – funzionale al successivo pignoramento – i beni del proprio debitore, laddove convinca il giudice della fondatezza del proprio timore di perdere la garanzia del credito: garanzia che, nel linguaggio tecnico-giuridico dei codici del 1940/1942, è quella patrimoniale generica offerta ai creditori da tutti i beni diritti e valori che, attualmente o in futuro, compongano il patrimonio di una persona fisica o giuridica (art. 2740 co. 1° cod. civ.).

Proprio il riferimento normativo al fondato timore di perdere la garanzia generale offerta alla pretesa dalle componenti attive del patrimonio del debitore, impone di considerare quali condizioni cautelari del sequestro conservativo: a. che la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero si stia o almeno rischi di assottigliarsi quantiqualitativamente, e questo per condotte dispositive del debitore o per l’

aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori; b. che il timore sia fondato, ovvero si basi su elementi oggettivamente attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso o all’indole fraudolenta desumibile dalle sue condotte.

Tribunale Milano, 27/03/2019

Sequestro conservativo: l’oggetto

Per quanto attiene all’oggetto del sequestro conservativo, deve considerarsi che i singoli beni immobili del debitore non vengono in rilievo per la loro individualità, ma in relazione al loro valore e alla loro attitudine ad essere trasformati in denaro. Il Giudice, infatti, nel concedere il provvedimento, non fa riferimento a specifici beni, ma si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito sui beni del debitore.

Tribunale Lecce sez. II, 29/03/2019

Somme sottoposte a sequestro conservativo: producono interessi?

In caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui origina il

credito pignorato e con le decorrenze ivi previste. Tali frutti civili si accrescono al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell’art. 2912 c.c.

Cassazione civile sez. III, 06/06/2019, n.15308

Il sequestro conservativo

Sulla base della documentazione versata in atti, è opportuno confermare il sequestro conservativo nell’ipotesi in cui il giudizio appaia adeguatamente motivato con riferimento ai requisiti del fumus boni iuris.

Corte Conti, (Lombardia) sez. reg. giurisd., 15/05/2019, n.12

Concordato preventivo e sequestro conservativo

In tema di concordato preventivo, anche nella vigenza dell’art. 168 l. fall. nella formulazione anteriore all’art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, doveva ritenersi improponibile il ricorso per sequestro conservativo sui beni del debitore, trattandosi di un vincolo idoneo a convertirsi in pignoramento e quindi volto ad assicurare la garanzia patrimoniale in vista di una futura esecuzione.

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2019, n.1168

Sequestro conservativo: condizioni

Il sequestro conservativo può essere concesso anche a tutela di ragioni di credito non ancora attuali, ma di probabile insorgenza, allorché al momento della richiesta cautelare sia già in essere il rapporto da cui origina il futuro credito, si sia già verificata la situazione di fatto che lo determina e sia possibile esperire un giudizio di probabilità in ordine all’attualità del diritto al tempo dell’esito del giudizio di merito.

Tribunale Alessandria sez. I, 07/01/2019

Sequestro conservativo: va concesso fino alla concorrenza del credito

Nel caso di sequestro conservativo, misura cautelare a tutela della generica garanzia patrimoniale del debitore ex art 2740 c.c., esso va concesso fino alla concorrenza del valore del tutelando credito della parte istante, mentre attiene alla successiva fase esecutiva l’individuazione dei beni su cui apporre il vincolo, sicché solo in tale fase attuativa potranno essere, se del caso, adottati i provvedimenti ex art 2352 c.c..

Tribunale Milano sez. XV, 14/09/2018

Tutela cautelare conservativa

Nell’ipotesi di credito per il quale è già chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo (che però non è ancora divenuto titolo esecutivo nel momento in cui viene chiesta la tutela cautelare, poi accordata), si verifica una peculiare casistica: il creditore non ancora munito di un titolo esecutivo necessario ad eseguire un pignoramento e nel timore di perdere la garanzia del credito, in pendenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo, chiede la tutela cautelare conservativa, avendovi interesse.

Tuttavia se nel frattempo il decreto ingiuntivo, notificato e non opposto nel termine, diventa titolo esecutivo irrevocabile, non vi sarà luogo a pronunciare una sentenza di condanna sul merito della pretesa creditoria: infatti il creditore avrà già formato un titolo esecutivo giudiziale, addirittura irrevocabile e con efficacia di giudicato. Diversamente si avrebbe, senza ragione, una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi.

Né vi sarà ragione di confermare il sequestro conservativo (provvedimento che il giudice della causa di merito non emette neppure quando accerta il diritto di credito e pronuncia la conseguente condanna).

Tribunale Bologna sez. II, 20/06/2018, n.1918

Istanza di concessione del sequestro conservativo

In tema di repressione delle violazioni finanziarie, il provvedimento mediante il quale la Commissione tributaria provinciale decide sull’istanza di concessione del sequestro conservativo, formulata dalla Amministrazione, in quanto espressamente qualificato come sentenza dall’art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sottoposto ai mezzi di impugnazione previsti per la stessa, ossia l’appello ed il successivo ricorso per cassazione, anche se si tratta di un provvedimento che non assume la stabilità tipica di un vero e proprio giudicato, in quanto basato sul “fumus boni iuris” e sul “periculum in mora” e pertanto destinato a perdere efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito.

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2018, n.13148

Dichiarazione di avvenuto pagamento prima della notifica del sequestro conservativo

In tema di sequestro conservativo, qualora a seguito della notifica dell’atto di sequestro conservativo, qualora viene dichiarato ai sensi dell’art. 547 c.p.c. l’intervenuto pagamento già in data anteriore alla notifica dell’atto, il giudice provvede alla verifica o meno dell’esistenza del credito al momento della notifica del sequestro conservativo.

Tribunale Lucca, 08/03/2018, n.396

Sequestro conservativo: può essere concesso se le garanzie del credito sono intatte?

Il sequestro conservativo di cui all’art. 671 c.p.c. può essere concesso anche se le garanzie del credito sono ancora intatte e ciò in quanto lo scopo perseguito da tale misura cautelare è proprio quello di evitare, conservando il patrimonio del debitore alla soddisfazione dei suoi creditori, la diminuzione delle garanzie patrimoniali e la conseguente insolvenza del debitore.

Tribunale Torre Annunziata sez. III, 27/03/2018

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