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Efficienza energetica: dopo la recente
approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, il
Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n.
73
recante “Attuazione della direttiva (UE)
2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica
” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
14/07/2020, n. 175.

Efficienza energetica: il testo completo del Decreto
Legislativo 14 luglio 2020, n. 73

Riportiamo di seguito la versione integrale testuale del
Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73.

Efficienza Energetica: Art. 1 – Modifiche all’articolo
1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
al comma 1, dopo le parole «in attuazione della direttiva
2012/27/UE» sono inserite le seguenti: «, come modificata dalla
direttiva (UE) 2018/2002,», e dopo le parole «all’articolo 3» sono
inserite le seguenti: «e che contribuiscono all’attuazione del
principio europeo che pone l’efficienza energetica “al primo
posto”».

Efficienza Energetica: Art. 2 – Modifiche all’articolo
2 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Definizioni

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;

b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) esperto in Gestione dell’energia (EGE): persona fisica
certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo
accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi
alle norme UNI CEI EN 16247;

c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella
dell’EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione
all’esecuzione di diagnosi energetiche;»;

c) al comma 2, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

«v) grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma
giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250
occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro,
oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro,
i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i
criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE
della Commissione europea del 6 maggio 2003;»;

d) al comma 2, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:

«ee-bis) Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
(PNIEC): Piano predisposto dall’Italia ai sensi degli articoli 3 e
da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla
Commissione europea;»;

e) al comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

«ff) pubblica amministrazione centrale: le autorità governative
centrali di cui all’allegato III del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;»;

f) al comma 2, la lettera nn) è sostituita dalla seguente:

«nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente
la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle
singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico
centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini
della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono
ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla
contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei
costi di riscaldamento e i totalizzatori;».

Efficienza Energetica: Art. 3 – Modifiche all’articolo
3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di
risparmio energetico

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui
concorrono le misure del presente decreto, consiste:

a) nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di
tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria,
pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di
energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la
Strategia energetica nazionale;

b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al
2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima.».

Efficienza Energetica: Art. 4 – Modifiche all’articolo
4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione
dell’efficienza energetica negli edifici

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e
delle misure per l’efficienza energetica anche degli edifici della
pubblica amministrazione è istituita, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia,
composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede,
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal
Ministro dell’economia e delle finanze. La cabina di regia assicura
il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati
attraverso il Fondo di cui all’articolo 15 e attraverso il Fondo di
cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinato il
funzionamento della cabina di regia, ivi inclusa la previsione di
una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle
attività svolte, nonché alla verifica del rispetto degli obiettivi
previsti per gli strumenti di promozione dalla cabina di regia
stessa gestiti. Ai componenti della cabina non spetta alcun
compenso comunque denominato né rimborso spese, e all’attuazione
del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Efficienza Energetica: Art. 5 – Modifiche all’articolo
5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della Pubblica
Amministrazione

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «fino al 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 2030»; le parole «all’articolo 4-bis non appena
istituita» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 4»; le
parole «o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep» sono
soppresse;

b) al comma 2, la parola «promuovono» è sostituita dalla
seguente:

«promuove», e dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE» sono
inserite le seguenti: «, e successive modificazioni»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma
3, nonché di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse
inerenti, è assicurata tramite un apposito portale informatico
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e da esso
gestito.

3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al
comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al
Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del
programma di riqualificazione energetica degli immobili della
pubblica amministrazione centrale.»;

d) al comma 6:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) gli immobili
tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati
requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile
con il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla
loro conservazione;»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) gli immobili
destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici
adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e
altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa
nazionale;»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di
snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di
riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione
degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma
2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa è di competenza
degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per
tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero
competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della
difesa.»;

f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Fermo restando l’obiettivo di cui al comma 1 e qualora
le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo
consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di
interventi di miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione, con particolare
riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari,
agli impianti sportivi e all’edilizia residenziale pubblica. Tali
programmi consentono la cumulabilità delle relative risorse
finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti di
promozione, fino alla copertura integrale della spesa
complessivamente sostenuta da parte dell’Amministrazione proponente
per gli interventi di efficientamento energetico. Per le finalità
di cui al presente comma, e previa verifica dell’entità dei
proventi disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE,
possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il
perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei
programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta
fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).»;

g) al comma 12:

1) all’alinea, le parole «Cassa conguaglio per il settore
elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi
energetici e ambientali»;

2) alla lettera a), le parole «il periodo 2015-2020» sono
sostituite dalle seguenti: «il periodo 2015-2030»;

3) alla lettera b), le parole «e fino a 30 milioni di euro annui
per il periodo 2015-2020» sono sostituite dalle seguenti «, fino a
30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50
milioni di euro annui per il periodo 2021-2030»;

h) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. L’Acquirente Unico – Au S.p.A., anche tramite l’utilizzo
del Sistema informatico integrato di cui di cui all’articolo 1-bis
del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31
gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dello sviluppo
economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di
ognuna delle utenze di cui all’inventario redatto ai sensi del
comma 2 e relativi all’anno precedente, collaborando con l’Agenzia
del Demanio al fine di identificare le suddette utenze. Le
informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall’Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per
l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 4-quater
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e possono essere
oggetto di scambio con i dati raccolti dalle regioni nel catasto
degli impianti termici ai sensi del medesimo decreto
legislativo.»;

i) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Le Regioni e gli enti locali nell’ambito dei rispettivi
strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata,
concorrono al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di cui
all’articolo 3, comma 1 e alla riduzione della povertà energetica,
attraverso l’approvazione:

a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di
efficienza energetica, nell’intento di conformarsi al ruolo
esemplare degli immobili di proprietà dello Stato di cui al
presente articolo;

b) di provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un
sistema di gestione dell’energia, comprese le diagnosi energetiche,
il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per
finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di
proprietà pubblica e migliorare l’efficienza energetica a lungo
termine.».

Efficienza Energetica: Art. 6 – Modifiche all’articolo
6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche
amministrazioni

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al
comma 1 è verificato attraverso la relazione tecnica di cui al
comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.».

Efficienza Energetica: Art. 7 – Modifiche all’articolo
7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di
efficienza energetica

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola «Regime» è sostituita dalla
seguente:

«Obiettivo»;

b) al comma 1, le parole «da conseguire nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato secondo la
metodologia di attuazione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva
2012/27/UE» sono sostituite dalle seguenti: «è determinato ai sensi
dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e
il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi»;

c) al comma 1-bis, dopo le parole «di cui al comma 1,» sono
inserite le seguenti: «relativo al periodo compreso tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,»; le parole «dall’articolo 7,
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 7,
paragrafo 4»; dopo le parole «della direttiva 2012/27/UE,» sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»;

d) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. L’obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite
misure di promozione dell’efficienza energetica nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli
articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni.

A tal fine, al PNIEC è allegata una relazione elaborata dal
Ministero dello sviluppo economico conformemente all’allegato III
del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il
calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso
del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché
l’elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del
relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le
informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall’allegato
V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni. Gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla
Commissione europea secondo le periodicità previste dal suddetto
regolamento, sono altresì trasmessi al Parlamento.»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di conseguire l’obiettivo di cui al comma 1:

a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter
possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito
del parere reso dalla Conferenza Unificata nell’ambito
dell’osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l’energia
e il clima, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e
conseguire l’obiettivo in modo efficiente. In tali casi il
Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla
Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione,
secondo quanto previsto dal comma 5;

b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono
calcolati conformemente all’allegato V e all’articolo 7, paragrafi
da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni;

c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate
quelle già previste, si tiene conto dell’esigenza di alleviare la
povertà energetica secondo le disposizioni di cui all’articolo 7,
paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive
modificazioni;»;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il
meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria
coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze
dell’attività di monitoraggio dell’attuazione delle misure ivi
previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o
segnalazione dell’ARERA, modalità alternative o aggiuntive di
conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora
ciò fosse funzionale al conseguimento dell’obiettivo di cui al
comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un’estensione o una
variazione dell’ambito dei soggetti obbligati, misure per
l’incremento dei progetti presentati, ivi incluso l’incremento
delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la
semplificazione sia dell’accesso diretto da parte dei beneficiari
agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per
tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo
introdotti.»;

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e
sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell’efficienza
energetica e incrementarne l’efficacia rispetto al conseguimento
dell’obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio
2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51,
tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il
meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che
privato, nonché dell’esigenza di semplificare l’accesso al
meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati,
anche attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo
EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili,
quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di
teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione
di impianti di microcogenerazione. L’aggiornamento tiene inoltre
conto delle disposizioni di cui al Piano d’azione per il
miglioramento della qualità dell’aria istituito con protocollo di
intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonché al Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima, con particolare
riferimento alla necessità di:

a) prevedere l’inclusione degli interventi di riqualificazione
degli edifici del settore terziario privato;

b) ampliare, garantendo l’invarianza dei costi in bolletta a
carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione
delle Pubbliche Amministrazioni;

c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei
progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di
renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

d) prevedere la possibilità, almeno nell’ambito degli interventi
di riqualificazione profonda dell’edificio, di promuovere gli
interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli
elettrici.»;

h) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Avvalendosi
dei dati acquisiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive
modificazioni, il GSE, nell’ambito della relazione di cui al comma
1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi energetici realizzati
da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro
del meccanismo dei certificati bianchi.»;

i) al comma 4-ter, lettera b), la parola «disposizione» è
sostituita dalla seguente: «disposizioni»;

l) dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

«4-ter.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello
sviluppo economico una stima dell’impatto dei costi diretti e
indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla
competitività delle industrie esposte alla concorrenza
internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al
fine di favorire la promozione e l’adozione da parte dello stesso
Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto.
L’attività di cui al precedente periodo rientra nei compiti
istituzionali del GSE ed è svolta con le risorse disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza
pubblica.»;

m) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito delle
relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste
dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla
Commissione europea informazioni relative al conseguimento
dell’obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi
conseguiti dalle misure di cui al comma 1-ter, anche con specifico
riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica,
nonché ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure
stesse.»;

n) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I risparmi di energia per i quali non siano stati
riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi,
rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate,
riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che
attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO
50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli
enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP
relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono
comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente articolo.».

Efficienza Energetica: Art. 8 – Modifiche all’articolo
8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e
sistemi di gestione dell’energia

1. All’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le grandi imprese
eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi
energetici o esperti in gestione dell’energia, nei siti produttivi
localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui
all’allegato 2. Tale obbligo di periodicità non si applica alle
grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla
norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in
questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati
di cui all’allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati
all’ENEA che ne cura la conservazione.»;

b) al comma 2, le parole: «UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle
ulteriori norme di cui all’articolo 12, comma 3, relative agli
auditor energetici, con l’esclusione degli installatori di elementi
edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche
degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l’organismo preposto è
ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «UNI CEI 11352 e UNI CEI
11339»;

c) al comma 3, le parole «dell’articolo 39, comma 1 o comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», sono sostituite
dalle seguenti:

«del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre
2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a
copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore»,
e le parole «indipendentemente dalla loro dimensione e a dare
progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di
efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad
adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001» sono
sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla loro dimensione
e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza
individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo
di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone
opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l’attuazione
dell’intervento stesso,»;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Non sono soggette all’obbligo di cui al comma 1 le
grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui
inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello
sviluppo economico, è definita la tipologia di documentazione che
le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino
consumi annui inferiori a 50 tep.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Entro il 30 giugno di ogni anno l’ENEA comunica al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente, della tutela
del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell’obbligo di
cui ai commi 1 e 3, anche articolato territorialmente per Regioni e
Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività
diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati
raggiunti.»;

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di
efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31
dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al
2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del
GSE e sentita la Conferenza delle Regioni, emana bandi pubblici per
il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione
dell’energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici
definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei
finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti.
All’attuazione delle attività previste dal presente comma si
provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al
Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste
delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-
ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6
dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entità dei proventi
disponibili annualmente.

10-ter. L’ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal
2021 al 2030, elabora e sottopone all’approvazione del Ministero
dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione
e assistenza alle piccole e medie imprese per l’esecuzione delle
diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico
proposti nelle diagnosi stesse.»;

g) al comma 11, le parole «All’attuazione delle attività

previste ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:

«All’attuazione delle attività previste dai commi 5, 6 e
10-ter»; dopo le parole: «nel limite massimo di 0,3 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014-2020» sono aggiunte le seguenti: «e di
0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030».

Efficienza Energetica: Art. 9 – Modifiche all’articolo
9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e
fatturazione dei consumi energetici

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole «UNI EN 15459»,
sono inserite le seguenti: «. Eventuali casi di inefficienza in
termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici
potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica
del progettista o del tecnico abilitato;»;

b) al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono
alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi
comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta
suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il
riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle
aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno
domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo
è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno
il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia
termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere
ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i
millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le
potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima
stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di
cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai
soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente
lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali
ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si
sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al
presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione
delle spese.»;

c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed
efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i
sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore
individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25
ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il
1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di
dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non
possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione
o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.

5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla
ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica
volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con
particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite
apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno
termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il
condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento,
l’ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo
economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese
suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la
zona climatica, le prestazioni energetiche dell’edificio o l’anno
di costruzione.»;

d) al comma 6:

1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

«2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al
cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;

2-bis) è garantita al cliente finale la possibilità di accedere
gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri
consumi;»;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per
riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso
domestico provvedono affinché siano rispettati i requisiti minimi
in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui
all’allegato 9.»;

e) al comma 7, lettera d), le parole «dalla richieste» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle richieste»;

f) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
assicura, altresì, che le società di vendita di energia al
dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio a un altro
fornitore.»;

g) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono
installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i
contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla
fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul
consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore,
conformemente ai punti 1 e 2 dell’allegato 9. Tale obbligo, ad
eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di
calore, può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura
periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi
comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione
si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l’utente
non abbia provveduto a comunicare l’autolettura per il relativo
periodo.»;

h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

«8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della
fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o
altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché:

1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica
e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di
calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a
un fornitore di servizi energetici designato dall’utente
stesso;

2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni
sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;

3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti
informazioni chiare e comprensibili in conformità dell’allegato 9,
punto 3;

4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano
comunicate all’utente a titolo gratuito, ad eccezione della
ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di
riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei
condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati
sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata
senza scopo di lucro;

5) sia garantita all’utente la possibilità di accedere
gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri
consumi;

6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la
riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente
alla normativa, anche europea.

8-quater. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di
cui al comma 8-ter, e concernenti la contabilizzazione, la
ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei
condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati
agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al
fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente
comma l’ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
pubblica un rapporto contenente un’analisi del mercato e dei costi
di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree
geografiche.».

Efficienza Energetica: Art. 10 – Modifiche all’articolo
10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione
dell’efficienza per il riscaldamento e il
raffreddamento

1. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Entro il 30 ottobre
2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica
richiesta della Commissione europea, il GSE predispone e trasmette
al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province
Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale
nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento
nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti,
elaborata sulla base delle indicazioni di cui all’allegato VIII
della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo
2019, n.2019/826/UE. Tale rapporto è articolato territorialmente
per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il
GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle
Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden
sharing e dell’analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad
alto rendimento a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 20
febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di
riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che
limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di
proporre le più efficaci azioni correttive.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al comma 1,
l’Acquirente Unico, relativamente ai dati contenuti nel Sistema
informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n.
129, e SNAM, relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono
i medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi
Energetici.»;

c) al comma 2, le parole «all’allegato 4, parte 1» sono
sostituite dalle seguenti: «all’allegato VIII della direttiva
2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019,
n.2019/826/UE e all’allegato 4»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Ministero dello
sviluppo economico, sentiti il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva
il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le
scadenze da essa all’uopo fissate.».

Efficienza Energetica: Art. 11 – Modifiche all’articolo
12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi
di qualificazione, accreditamento e certificazione

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le
Regioni e le Province autonome, le associazioni dei consumatori e
le associazioni di categoria, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme
tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell’energia, al fine
di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle
diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa
tecnica di settore.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le
Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI,
definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati
alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi
al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.»;

c) al comma 6, la lettera d) è soppressa.

Efficienza Energetica: Art. 12 – Modifiche all’articolo
13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e
formazione

1. L’articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione
sull’efficienza energetica). – 1. Entro il 31 gennaio 2021, e
successivamente con cadenza triennale, l’ENEA, di concerto con il
GSE, predispone un programma di informazione e formazione
finalizzato a promuovere e facilitare l’uso efficiente dell’energia
e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite
consultazione pubblica, lo sottopone all’approvazione del Ministero
dello sviluppo economico.

2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell’anno 2030 ed
è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è
rivolto ed include azioni volte a:

a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell’esecuzione di
diagnosi energetiche e nell’utilizzo degli strumenti incentivanti
finalizzati all’installazione di tecnologie efficienti;

b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a
ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;

c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad
un uso consapevole dell’energia;

d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono
in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e
rispetto ad un uso consapevole dell’energia;

e) prevedere attività di formazione e informazione rivolte agli
amministratori di condominio, anche con il coinvolgimento delle
relative associazioni di categoria a livello nazionale e
regionale;

f) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti
finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento
dell’efficienza energetica, anche attraverso la messa a
disposizione di dati ed esperienze di partenariato
pubblico-privato;

g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull’uso
efficiente dell’energia anche attraverso la diffusione di
informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive
modalità di accesso;

h) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei
soggetti che operano nell’ambito dei servizi energetici e degli
installatori di elementi edilizi connessi all’energia;

i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e
di arredo degli interni idonei a contenere i consumi
energetici;

l) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa,
aggiornata annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche,
normativa di riferimento, spiegazioni circa i diversi meccanismi
incentivanti l’efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e
Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie
funzioni.

3. L’ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica,
seleziona uno o più soggetti altamente qualificati che operano nel
settore della comunicazione e dell’informazione, per lo svolgimento
di una o più delle attività previste dal programma di cui al comma
1.

4. All’attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede
nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello
sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con
le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili
annualmente.».

Efficienza Energetica: Art. 13 – Modifiche all’articolo
14 del decreto legislativo n. 102 del 2014

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è abrogato;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle
murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed
inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per
cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con
le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è
considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle
altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i
limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare,
nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli
abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative
nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito
alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini
di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro
stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici.
Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime
riportate nel codice civile.».

Efficienza Energetica: Art. 14 – Modifiche all’articolo
15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per
l’efficienza energetica

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b), la parola «2020», ovunque
ricorra, è sostituita dalla seguente: «2030»;

b) al comma 3, alla lettera e), le parole «servizi.» sono
sostituite dalle seguenti «servizi;» dopo la lettera e) è aggiunta
la seguente: «e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi
nel settore dei trasporti.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di
stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo
anche sul processo decisionale delle imprese, nell’ambito degli
aggiornamenti dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalità
di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche di
cui all’articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilità e
degli strumenti proposti dall’iniziativa sui Finanziamenti
intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione
europea.»;

d) al comma 5, dopo le parole «di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Efficienza Energetica: Art. 15 – Modifiche all’articolo
16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «commi 1 e 3, sono soggetti» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo,
sono soggette»;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall’articolo 9,
comma 5-ter, la disposizione»;

c) al comma 7, secondo periodo, le parole «La disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dall’articolo 9,
comma 5-ter, la disposizione»;

d) al comma 9, le parole «nelle fatture emesse nei confronti di
clienti finali» sono sostituite dalle seguenti: «ai clienti
finali»;

e) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

«13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero
dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il
Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata
violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al
comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di
cui all’articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data
della contestazione immediata o dalla data della notificazione del
verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei
novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui
all’articolo 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli
interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma
1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di
gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo
che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone
comunicazione nella diagnosi successiva l’attuazione
dell’intervento stesso, sono soggette ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.»;

f) al comma 18, la parola «1,» è soppressa;

g) al comma 20, la parola «1,» è soppressa.

Capo II
Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102

Efficienza Energetica: Art. 16 – Abrogazione
dell’allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale
dell’efficienza per il riscaldamento e il
raffreddamento

1. L’allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
è abrogato.

Efficienza Energetica: Art. 17 – Modifiche all’allegato
4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi
costi-benefici

1. All’allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
la

parte 1 «Principi generali dell’analisi costi-benefici» è
abrogata.

Efficienza Energetica: Art. 18 – Modifiche all’allegato
7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza
energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori
dei sistemi di distribuzione

1. All’allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102,

alla lettera a), le parole «e il potenziamento della rete»
sono

sostituite dalle seguenti: «, il potenziamento della rete
esistente e

l’attivazione di nuove reti».

Efficienza Energetica: Art. 19 – Allegato 9 del decreto
legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di
informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1. Dopo l’allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n.
102, è aggiunto il seguente:

«Allegato 9 – Requisiti minimi in materia di informazioni di
fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua
calda per uso domestico

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei
contabilizzatori di calore.

Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo
di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo
effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una
volta all’anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o
consumo.

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o
contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni
sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o
sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno
ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che
hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno
negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o
contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni
sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o
sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli
utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere
rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza
consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione
utilizzati.

Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da
questo requisito fuori dalle stagioni di
riscaldamento/raffreddamento.

3. Informazioni minime in fattura.

Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei
contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata
trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile
delle seguenti informazioni:

a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o
costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di
calore;

b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso
di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica
nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali
di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul
fattore di conversione in energia primaria, nonché una descrizione
delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;

c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell’utente
finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente,
sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel
caso del riscaldamento e del raffreddamento;

d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei
consumatori e dell’ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle
misure disponibili di miglioramento dell’efficienza energetica,
profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di
utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche
disponibili nell’ambito del presente allegato;

e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi
di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle
controversie;

f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di
riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso
di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi
a disposizione online, con un rimando all’interno delle
fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei
contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e
comprensibile del modo in cui è stato calcolato l’importo che
figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle
lettere d) ed e).».

Capo III
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115

Efficienza Energetica: Art. 20 – Modifiche all’allegato
1 del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. L’allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
è sostituito dal seguente:

Allegato I

(previsto dall’articolo 3, comma 2)

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO
FINALE TABELLA DI CONVERSIONE

Fonte di energia

kJ (NCV)

kgep (NCV)

kWh (NCV)

1 kg di carbone

28.500

0,676

7,917

1 kg di carbon fossile

17.200-30.700

0,411-0,733

4,778-8,528

1 kg di mattonelle di lignite

20.000

0,478

5,556

1 kg di lignite nera

10.500-21.000

0,251-0,502

2,917-5,833

1 kg di lignite

5.600-10.500

0,134-0,251

1,556-2,917

1 kg di scisti bituminosi

8.000-9.000

0,191-0,215

2,222-2,500

1 kg di torba

7.800-13.800

0,186-0,330

2,167-3,833

1 kg di mattonelle di torba

16.000-16.800

0,382-0,401

4,444-4,667

1 kg di olio pesante residuo

40.000

0,955

11,111

1 kg di olio combustibile

42.300

1,010

11,750

1 kg di carburante (benzina)

44.000

1,051

12,222

1 kg di paraffina

40.000

0,955

11,111

1 kg di GPL

46.000

1,099

12,778

1 kg di gas naturale (1)

47.200

1,126

13,10

1 kg di GNL

45.190

1,079

12,553

1 kg di legname (umidità 25%) (2)

13.800

0,330

3,833

1 kg di pellet/mattoni di legno

16.800

0,401

4,667

1 kg di rifiuti

7.400-10.700

0,177-0,256

2,056-2,972

1 MJ di calore derivato

1.000

0,024

0,278

1 kWh di energia elettrica

3.600

0,086 (***)

1 (3)

Fonte: Eurostat.

1) 93 % metano.

2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione
del tipo di legname maggiormente utilizzato.

3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica è
applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini
di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata
sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica
in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo
trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul
consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo
preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate,
verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non
discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si
applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilità
di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea
motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici
inclusi nel PNIEC.

***) Il valore di riferimento è aggiornato con apposito
provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al
fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco
termoelettrico.».

Efficienza Energetica: Art. 21 – Disposizioni finali e
abrogazioni

1. L’articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
è abrogato.

2. All’attuazione del presente decreto si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
fatti salvi gli articoli 5, 8, 12, 14, ove è prevista idonea
copertura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

A cura di Redazione
LavoriPubblici.it



 

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