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Il debitore sovraindebitato può essere ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche se non è proprietario di alcun bene, quando possa comunque accedere al beneficio della c.d. ‘pace fiscale’, che gli consentirebbe di usufruire della falcidia – nella misura del 90% – del debito tributario iscritto al ruolo, che costituisce la parte più rilevante del suo indebitamento complessivo.

Il caso

Ditta artigiana costituita nel 1992, che ha operato dapprima in territorio provinciale, poi a livello nazionale ed anche internazionale, in comparti merceologici differenziati. Il fatturato è stato tendenzialmente crescente tra il 2004 (euro 43.056) ed il 2008 (euro 103.265), in media di euro 100.000 annui tra il 2009 ed il 2012, cresciuto ad euro 283.653 nel 2013 ed euro 235.011 nel 2014. Tale aumento era da ascrivere alla vincita di una gara di appalto bandita da primario ente nazionale. Esperienza terminata nei primi mesi del 2015 con ripercussioni sui ricavi: euro 153.275 nel 2015, 39.818 nel 2016, 50.084 nel 2017, 73.547 nel 2018.

L’azienda, molto sottocapitalizzata, ha fatto ricorso in maniera corretta al credito bancario. Nel 2007 (fase espansiva del fatturato), ottenne un finanziamento leasing di euro 153.057, anni 18, per l’affitto di un capannone. Operazione formalizzata nel 2008, che dal 2009 ha comportato canoni di circa euro 1.440 mensili, diminuiti dal 2012 in poi (grazie alla riduzione dei tassi di interesse) fino ad euro 917 mensili al 31.12.2018.

Nel 2008 c’era già arretrato nel pagamento delle imposte, ammontare fortemente appesantito da penali ed interessi di mora. Acquisito nel 2013 l’appalto di cui sopra, aumentati fortemente i ricavi, l’artigiano chiese la rateizzazione del debito fiscale, versando ad Equitalia nel 2013 euro 59.158, nel 2014 euro 104.871, nel 2015 euro 82.862, nel 2016 euro 35.179, nel 2017 euro 10.074. Da metà 2016 non ci fu più la liquidità per pagare tutti gli importi della rateazione fiscale.

Il 27.11.2017 l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificò un avviso bonario relativo a Unico 2016 (periodo di imposta 2015), di euro 56.761. Chiesta la rateizzazione, furono pagate quattro rate trimestrali di euro 2.838 ciascuna. Totale euro 11.352.

Per cui tra il 2013 ed il 2018 furono versati al fisco euro 303.496.

Il 04.05.2018 fu depositata proposta di accordo nell’ambito del sovraindebitamento (e, in subordine, di adesione alla procedura di liquidazione del patrimonio) presso l’Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente. Nello stesso giorno fu depositata richiesta di definizione agevolata (“rottamazione bis”) delle cartelle fiscali presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Debiti a maggio 2018

– banca euro 32.570
– fisco e previdenza euro 422.443 (a ruolo e carichi pendenti)
totale euro 455.013

Considerata che era stata avanzata richiesta di accordo, si presero contatti con la banca, l’ Agenzia delle Entrate e la società di leasing per riscontrare l’esistenza di margini negoziali. Tuttavia, in genere, l’Amministrazione finanziaria non era particolarmente propensa a fornire il proprio assenso in tali procedure e la normativa sul sovraindebitamento L. 3/2012 in vigore non prevede espressamente la possibilità del cram down (Solone, pace fiscale, sovraindebitamento e mediazione, Matteucci Giovanni, 21 gennaio 2019). Inoltre, nel contratto di governo stipulato a maggio 2018 tra le forze di maggioranza parlamentare si parlava di pace fiscale. Si preferì aspettare che tali provvedimenti entrassero in vigore.

L’annullamento delle cartelle di importo al di sotto di euro 1.000, consegnate ad Equitalia tra il 2000 ed il 2010, comportò una riduzione del debito fiscale iscritto a ruolo e nei carichi pendenti, in testa al sovraindebitato, ad euro 370.692, di cui euro 261.545 era la somma dei carichi affidati all’ente esattore entro il 2017. L’importo di euro 261.545 poteva, quindi, essere ulteriormente falcidiato del 90% nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 3/2012 sul sovraindebitamento (Legge di Bilancio 2019, art. 1, c.188). Si optò per questa soluzione.

Liquidazione del patrimonio, ma -quest’ultimo- inesistente. La giurisprudenza aveva già ammesso la possibilità di liquidare il patrimonio futuro (Tribunale di Verona, presidente Dr.a Monica Attanasio, relatore Dr.a Silvia Rizzuto, ordinanza 20.12.2018, depositato in cancelleria il 21.12.2018; Tribunale di Bologna, Sezione Quarta Civile e Fallimentare, Dr. Fabio Florini, 9.2.2019, depositata in cancelleria il 13.2.2019; da ultimo Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, Dr. Claudio Tedeschi, 29.4.2019) e si seguì tale indirizzo.

Dopo consultazioni con il gestore della crisi, aggiornata l’esposizione debitoria al 22.4.2019

– banca euro 30.732
– fisco e previdenza euro 459.150 , di cui euro 325.281 già a ruolo
totale euro 489.882

(tenendo conto della falcidia del 90%, di cui sopra, il debito si sarebbe dovuto ridurre a: vedi nota 1)

è stato formulata la seguente proposta:

  • durata della procedura di liquidazione anni 5;
  • tracciabilità delle movimentazioni finanziarie relative all’attività lavorativa del sovraindebitato su unico conto corrente bancario con delega bancaria al liquidatore;
  • prelievo da parte del sovraindebtiato del minimo vitale di massimo euro 1.500 mensili;
  • autorizzazione preventiva del liquidatore per investimenti e disinvestimenti superiori ad euro 2.000;
  • obbligo di rendiconto periodico del sovraindebitato con evidenza del reddito prodotto al netto delle imposte e dei contributi;
  • prelievi periodici del liquidatore per le obbligazioni della procedura nella misura del minore importo fra il reddito prodotto al netto delle imposte e dei contributi e la liquidità disponibile;
  • possibilità per il liquidatore di effettuare prelevamenti straordinari per le obbligazioni della procedura sulla base di stime prudenziali;
  • impegno del sovraindebitato alla correntezza per ogni obbligazioni personale e aziendale, tributaria e contributiva;
  • in prossimità della scadenza del quinto anno del piano di liquidazione, cessione del contratto di leasing finanziario, con un valore netto attivo (valore venale del bene meno debito residuo) positivo.

Incassi totali previsti per la procedura euro 72.121.

In Italia giustizia lumaca?

Depositato il ricorso il 24.4.2019, sottolineata da parte dell’avvocato la scadenza del 30.4 per usufruire dei benefici della “pace fiscale”, nonostante i giorni festivi il decreto di apertura della procedura è stato firmato il 29.4:

Seppur in astratto non rappresenti motivo di inammissibilità alla procedura -di liquidazione del patrimonio- il fatto che il debitore sovraindebitato non sia proprietario di alcun bene …, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usufruire come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori, nella specie l’elemento che orienta il giudizio nel senso dell’ammissibilità della procedura è la possibilità, per l’istante, di poter accedere al beneficio della cosiddetta ‘pace fiscale’ che gli consentirebbe, in caso di accesso alla procedura di liquidazione, di poter usufruire della falcidia -nella misura del 90%- del debito tributario iscritto al ruolo, che costituisce la parte più rilevante dell’indebitamento complessivo dell’ istante (cfr. art. 1 comma 188 legge di bilancio 2019)” – Tribunale di Grosseto, Dr.a Claudia Frosini.

________________

Nota 1:

– banca euro   32.570
– fisco e previdenza euro 422.443 (a ruolo e carichi pendenti)
totale euro 455.013

C

– banca euro 30.732
– fisco e previdenza euro 223.760 , di cui euro 89.891 già a ruolo
totale euro 254.492

 

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