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Il giudicato conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, ma anche eventuali eccezioni di illegittimità del contratto a monte che non può più essere contestato in un autonomo e successivo giudizio.

Il fatto di non presentare opposizione contro un decreto ingiuntivo dinanzi al giudice, facendo così decorrere il termine legale di 40 giorni per la contestazione, determina innanzitutto la definitività del decreto ingiuntivo stesso. Il debitore subirà così verosimilmente il pignoramento a fronte del quale non potrà più sollevare eccezioni in merito alla legittimità o meno del credito. Ma non è tutto. La Cassazione, con una recente e interessante sentenza

[1], ha stabilito inoltre che il decreto ingiuntivo inoppugnabile preclude la possibilità di far valere, in un momento successivo e in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di una singola clausola.

Se anche quindi dovesse risultare che una o più clausole inserite nell’accordo sono in realtà abusive o illegittime, una volta che il decreto ingiuntivo è definitivo non si può più contestare il contratto.

Il principio si spiega alla luce dell’interpretazione dell’articolo 2909 del Codice civile a norma del quale «l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». Orbene, il decreto ingiuntivo non opposto, e quindi divenuto incontestabile, è equiparabile a una sentenza definitiva (ossia «passata in giudicato»). Sicché, non è più possibile discutere sulla legittimità dello stesso entrando nel merito della pretesa del creditore.

L’orientamento non è nuovo. Più volte, in passato, la Suprema Corte ha espresso il medesimo principio

[2]. Anche i giudici di primo e secondo grado hanno sposato in precedenza la stessa interpretazione [3]: il decreto ingiuntivo divenuto definitivo, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di somme di denaro (come ad esempio canoni di locazione) preclude al debitore la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del contratto o di una singola clausola (nel caso di specie, la determinazione della misura del canone).

La questione ha un indubbio impatto soprattutto in ambito bancario: laddove il cliente-debitore non si sia opposto al decreto ingiuntivo notificatogli dall’istituto di credito non può, in un successivo momento, contestare l’illegittimità del contratto. Tale eccezione deve essere fatta valere unicamente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo stesso. Il che sembra tuttavia andare in contrasto con l’affermazione della Corte di Giustizia europea (di cui abbiamo già parlato nell’articolo Mutuo: no decreto ingiuntivo o pignoramento se il contratto è abusivo

) almeno con riferimento alle clausole che si pongono in contrasto con i diritti del consumatore. La Corte UE ha più volte affermato il principio secondo cui l’ipoteca e l’espropriazione forzata sull’immobile del debitore debbano essere bloccati in presenza di clausole vessatorie o meglio «abusive» secondo la disciplina comunitaria.

Secondo la Corte di Giustizia le regole sulle preclusioni processuali e sul giudicato non possono valere quando è in gioco l’interesse del consumatore nei rapporti con un soggetto tanto forte come la banca, soggetto che, come noto, impone i suoi contratti standard senza possibilità per il mutuatario di intervenire sul testo, modificandolo o personalizzandolo alle proprie esigenze. Sicché, posta questa ineluttabile scelta del “o così, o niente”, è necessario tutelare maggiormente il cittadino dandogli la possibilità di opporsi all’esecuzione forzata.

L’orientamento sposato dalla Cassazione – dicevamo – si pone in acceso contrasto con questo indirizzo. Secondo la Suprema Corte, in termini generali, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico; impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio, l’efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d’ingiunzione

[4]. La giurisprudenza ritiene che laddove non sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di affitto arretrati, il giudicato formatosi su tale decreto copre non soltanto la dedotta esistenza del credito ingiunto, ma, altresì, la deducibile inesistenza di un opposto credito del conduttore, traente titolo dallo stesso ed unico rapporto di conduzione agraria [5].

Non diversamente, quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull’esistenza e validità del rapporto corrente inter partes, e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione [6].

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