Il percorso di conversione in legge del Decreto
Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) può ormai considerarsi
terminato. Dopo l’approvazione della Camera (con voto di fiducia)
resta l’ultima “formalità” rappresentata dal voto del Senato che
arriverà con voto di fiducia entro oggi. Il disegno di legge è
atteso in aula oggi ed è stato anticipato che qualora il Governo
ponesse la questione di fiducia (altamente probabile), la
Capigruppo ha convenuto di attribuire 55 minuti per la discussione
sulla fiducia in base a specifiche richieste dei Gruppi. Poi
seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.
Le modifiche al Testo Unico Edilizia dal Decreto
Nel frattempo sono stati pubblicati il dossier predisposto dai
Centri Studio di Camera e Senato e la nota di lettura propedeutici
per la conversione in legge del Decreto Salva Casa.
Considerate le tempistiche (il D.L. scade il 28 luglio 2024 che
cade di domenica), possono ormai considerarsi definitive anche le
modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) che ne esce profondamente rinnovato con
nuove interessanti disposizioni.
Al fine di comprendere queste modifiche è sempre utile leggere
attentamente le osservazioni predisposte nell’ultimo dossier del
Senato (in allegato) che riguardano:
- il recupero dei sottotetti;
- l’estensione dei casi di edilizia libera (VePA e
pergotende); - la modifica della disciplina sullo stato legittimo
dell’immobile o dell’unità immobiliare; - il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una
singola unità immobiliare; - le integrazioni che riguardano l’agibilità degli edifici;
- la possibilità di prorogare il termine ordinario per la
demolizione e il ripristino dei luoghi; - l’aggiunta, tra gli interessi da considerare nella delibera del
consiglio comunale che deroga al generale obbligo di demolizione,
di quelli culturali e paesaggistici previa acquisizione degli
assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle
amministrazioni competenti; - la facoltà, per l’amministrazione comunale, di alienazione del
bene e dell’area di sedime acquisito di diritto gratuitamente al
patrimonio per interventi eseguiti in assenza di permesso a
costruire o in totale difformità dello stesso nei casi in cui
l’opera non contrasti con rilevanti interessi pubblici,
condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione
da parte dell’acquirente delle opere abusive; - l’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative
a interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire, in considerazione della procedura di sanatoria
introdotta dal nuovo art. 36-bis del TUE; - una disciplina speciale di tolleranza, per gli interventi
realizzati entro il 24 maggio 2024; - una disciplina finalizzata a regolare casi particolari di
interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo; - le modifiche all’art. 36 del TUE volte a limitarne
l’applicazione alle ipotesi di assenza di permesso di costruire, o
in totale difformità nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero
in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle
ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da
essa; - l’introduzione, in ambito di accertamento di conformità, di una
sanatoria semplificata per le ipotesi di parziale difformità degli
interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione
certificata di inizio attività, alle ipotesi di assenza o
difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e alle
variazioni essenziali di cui all’articolo 32 del TUE; - l’introduzione delle conseguenti norme di coordinamento
all’articolo 37 del TUE.
L’art. 1, comma 2, del D.L. n. 69/2024 dispone che le entrate
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai seguenti
articoli del TUE:
- 31, comma 5, secondo e quarto periodo (alienazione del bene
acquisito dalla P.A.); - 34-ter (sanzioni per la sanatoria degli interventi realizzati
come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale
difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in
vigore della Legge n. 10/1977), e che non sono riconducibili ai
casi di cui all’art. 34-bis); - 36-bis, commi 5 e 5-bis (sanzioni per l’accertamento di
conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni
essenziali
siano utilizzate, per un terzo:
- per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche
comunali incompiute di cui all’articolo 44-bis del Decreto-Legge n.
201/2011; - per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione
urbana, anche finalizzati all’incremento dell’offerta abitativa, di
riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e
valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di
dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di
recupero ambientale; - per il consolidamento di immobili per la prevenzione del
rischio idrogeologico.
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