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Molte cose stano accadendo sul fronte della Giustizia.
Da una parte, il Parlamento sta approvando la conversione del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 (cosiddetto decreto Rave-party), che tra le altre disposizioni contiene la proroga dell’entrata in vigore – con modifiche – della riforma Cartabia del processo penale.
Dall’altra, il ministro guardasigilli Carlo Nordio è stato in audizione in Senato, lo scorso 6 dicembre, per illustrare le linee guida del suo dicastero tra riforme da portare in porto in continuità (quelle Cartabia dei processi civile e penale- quest’ultima con modifiche anche sul fronte telematico); e altre da “rivoluzionare”, come quella dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della Magistratura.
Sulla digitalizzazione, in commissione giustizia, Nordio ha pronunciato parole chiare, anche se laconiche: “proseguiremo e anzi accelereremo sulla digitalizzazione, sul servizio statistico e coglieremo tutte le opportunità del Fondo di coesione, con l’obiettivo di innalzare il livello dei servizi ai cittadini”.
In questo articolo ci soffermiamo sul primo punto, 
perché occorre segnalare significative novità sul Processo penale telematico, rimandando al 2023 la riflessione sul bilancio del ministero della Giustizia.
Approfitto per augurare a Tutti gli affezionati di Avv4punto0 buone festività!
Buona lettura. 😊

Attenzione avvocati penalisti: Niente più Pec per comunicare con le procure. L’aula del Senato, il 13 dicembre scorso ha approvato il testo di conversione del decreto legge  31 ottobre 2022, n. 162, che reca misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (il decreto cosiddetto rave party). Il testo AS 274- A ora è all’esame dell’Aula (testo in calce).

Ricordiamo che il dl rinvia dal 1° novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della delega per la riforma del processo penale. In particolare, aggiunge al decreto legislativo n. 150 del 2022 un nuovo articolo, l’articolo 99-bis.

L’aula del Senato ha approvato il testo così come modificato dalla commissione giustizia, che ha introdotto alcuni significativi emendamenti, tra quelli che riguardano la riforma Cartabia del processo penale di cui al decreto legislativo n. 150/2022, che riguardano il processo penale telematico e in particolare alla norma contenuta nell’articolo 87 sulle disposizioni transitorie.

In virtù di queste modifiche i depositi nel processo penale avverranno a due vie (Pec o portale telematico), a seconda della tipologia di atti e fino all’approvazione del regolamento di disciplina del PTT che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2023.

Depositi solo tramite il portale telematico per parlare con le procure

Per “parlare” con le procure, gli avvocati dovranno servirsi del portale telematico che sarà individuato con provvedimento del Direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Ciò avverrà fino a 15 giorni dopo l’approvazione del decreto ministeriale e delle norme tecniche per la disciplina del deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche  degli atti del procedimento penale (entro cioè il 31 dicembre 2023).

Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Questa modalità “diretta” varrà per il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali; Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico tramite il portale.

Sempre secondo il testo approvato della commissione giustizia del Senato, il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L’autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.

Per gli atti di cui sopra, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

Gli atti del processo penale per cui continua a funzionare la Pec

Diversamente accade per tutti gli altri atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli menzionati sopra o che potrebbero essere individuati dal ministero con decreti ad hoc, per i quali è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

Il deposito via Pec deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio.

Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l’invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale provvede anche all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

Impugnazioni via Pec e sottoscritte digitalmente

Quando il deposito via Pec ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.

L’atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell’ufficio del giudice dell’impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.

Queste ultime disposizioni si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l’atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

Impugnazioni inammissibili quando…

Al riguardo, il nuovo testo disciplina anche le inammissibilità della impugnazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto via Pec, quando:

  • l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
  • quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
  • quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello.

In questi casi, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.

Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale provvede anche all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio e dell’intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

Ma le risorse?

Ce ne occuperemo più diffusamente lunedì prossimo.

Qui basti rilevare che il servizio bilancio del Senato ha rilevato che, posto che il differimento dell’entrata in vigore delle norme anche del PTT coincide sostanzialmente con il termine dell’anno in corso, si ripropone la problematica di carattere metodologico già più volte in relazione al rinvio dell’adeguamento della copertura finanziaria in sede di manovra di bilancio per il nuovo triennio degli stanziamenti per spese di funzionamento, a fronte di adempimenti previsti con l’approvazione di nuove norme, che originariamente si accompagnavano a clausole di invarianza.

“In particolare si richiamano le norme che presuppongono adeguamenti informatici e digitali per l’attuazione del processo telematico, per i quali andrebbe chiarita la presenza o meno di sufficienti risorse anche per l’avvio a partire dal 30 dicembre 2022”, specifica il servizio Bilancio che ha richiamato il Governo ad essere più preciso sulle risorse disponibili e ricordando che “resta, almeno in linea di principio, preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l’utilizzo di risorse già previste in bilancio che dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della legislazione vigente”.

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