In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione è obbligatoria solo dopo l’eventuale sospensione del decreto o la concessione della provvisoria esecutorietà.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Trento con la sentenza 12 agosto 2019 (testo in calce).
Sommario
Il caso
Su ricorso di un istituto bancario, veniva emesso un decreto ingiuntivo nei confronti di una Società cliente la quale, con atto di citazione, si opponeva al decreto ingiuntivo notificatogli, con il quale era stato ingiunto il pagamento immediato dell’importo di Euro 812.754,39, oltre agli interessi moratori al tasso convenzionale dell’8.50% ed alle spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell’opposizione parte attrice (ovvero il debitore ingiunto) deduceva, per quanto qui rileva, il mancato esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità della relativa azione monitoria; in particolare – si sostiene con l’opposizione a decreto ingiuntivo – l’azione monitoria sarebbe stata iniziata da parte dell’istituto di credito senza l’esperimento della stessa, dovendo di contro essere preciso onere del creditore attivarsi in tal senso, onde evitare l’improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente revoca del titolo opposto.
Veniva pertanto chiesta che fosse accertata e dichiarata la mancata proposizione della procedura di mediazione e, per l’effetto, dichiarata improcedibile la domanda del creditore (azionata con il ricorso monitorio), con conseguente revoca del titolo monitorio.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la banca convenuta la quale, per quanto qui d’interesse:
- chiedeva il rigetto della opposizione proposta da parte degli opponenti;
- chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
- deduceva l’infondatezza delle doglianze svolte da parte opponente con riferimento alla obbligatorietà della fase di mediazione nel procedimento per decreto ingiuntivo.
La causa, in esito alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, per essere rinviata all’udienza di precisazione delle conclusioni.
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La decisione del giudice
Con la sentenza in commento, il Tribunale, in merito al mancato esperimento della procedura di mediazione nell’ambito del procedimento monitorio, rileva che l’eccezione di asserita improcedibilità della domanda monitoria è infondata.
Il Giudice osserva al riguardo che l’art. 5 comma IV del D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede che il ricorso per decreto ingiuntivo e l’eventuale giudizio di opposizione sono sottratti all’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio.
Dunque, afferma la pronuncia in commento, solamente dopo la eventuale sospensione del decreto ingiuntivo opposto o la concessione della provvisoria esecutorietà del medesimo, si può parlare di obbligatorietà della mediazione della causa.
L’eccezione di improcedibilità dedotta dal debitore ingiunto oppostosi all’ingiunzione per mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte del creditore opposto viene, pertanto, rigettata.
Nel caso di specie, poi, la mediazione sarebbe risultata comunque già esperita, sebbene con esito negativo, con conseguente infondatezza dell’eccezione di improcedibilità in questione.
TRIBUNALE DI TRENTO, SENTENZA 12 AGOSTO 2019 >> SCARICA IL TESTO PDF
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