Il Decreto Salva Casa assoggetta al regime di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, con telo retrattile, anche impermeabile.
Il decreto Salva Casa, convertito in legge 105/2024, tra le sue misure ne prevede alcune che sono volte a integrare le categorie di interventi edilizi, previsti dall’articolo 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia, che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, cioè in edilizia libera.
Con l’ausilio del dossier ufficiale del Parlamento, vediamo quindi come cambia l’edilizia libera col Decreto Salva Casa.
Vetrate panoramiche amovibili sui porticati, con alcune eccezioni
In prima istanza, si estende anche ai porticati – in aggiunta ai balconi aggettanti dal corpo dell’edificio e alle logge rientranti all’interno dell’edificio, già contemplati dal testo previgente – la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA).
L’estensione riguarda tutti i porticati a eccezione di quelli gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.
Tende da esterno in edilizia libera
Il Salva Casa introduce, inoltre, al comma 1 dell’articolo 6, la lettera b-ter), che assoggetta al regime di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, con telo retrattile, anche impermeabile, o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.
La disposizione specifica tuttavia che, in ogni caso, tali opere:
- non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
- devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente;
- devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
Nel corso dell’esame alla Camera, è stato precisato che la disciplina della lettera b-ter) si applica anche alle tende a pergola bioclimatiche.
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