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Il Superbonus per le spese sostenute nell’anno 2024 (e 2025) spetta ancora ai condomini ma con decalage dell’aliquota (70 e 65%), mentre è pieno al 110% fino al 31 dicembre 2025 per i lavori edilizi realizzati su immobili situati nelle zone terremotate (per eventi accaduti dal 2009 in poi), con possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura.

Il Superbonus ‘tende’ al suo crepuscolo ma, tra possibilità originariamente concesse dalle varie Leggi di Bilancio succedutesi dopo la pubblicazione del DL Rilancio (34/2020, il padre della maxi-agevolazione) e deroghe/divieti/stop avvenuti in sequenza, anche attraverso, da ultimi, il DL Cessioni (11/2023) e il DL Salva Superbonus (212/2023, in vigore dal 30 dicembre 2023), è bene riepilogare cosa resta del Superbonus – in tutte le sue potenziali aliquote – per le spese sostenute nel 2024 (e nel 2025).

Sappiamo, infatti, che a parte casi particolari normati da specifiche leggi per beneficiare della detrazione edilizia fa fede il momento di sostenimento della spesa.

 

Superbonus condomini: decalage dal 2024 senza cessioni

Sappiamo che il Superbonus, dal 2024, esiste ‘di base’ solamente per gli edifici condominiali e non più per gli edifici unifamiliari (se non quelli in aree terremotate, che vedremo dopo).

Il ‘decalage’ prevede due aliquote al ribasso, rispetto alle precedenti:

  • 70% nell’anno corrente (2024);
  • 65% nel 2025.

 

Superbonus per edifici in zone terremotate: la scadenza resta al 31 dicembre 2025 con cessione o sconto. Ok alla cumulabilità con il contributo ricostruzione

Il Superbonus resta al 110% per i lavori edilizi realizzati su immobili situati nelle zone terremotate (per eventi accaduti dal 2009 in poi): qui non valgono i limiti imposti dal DL Cessioni, la fruizione è piena ed è ancora possible scegliere per la detrazione in dichiarazione dei redditi oppure per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

In tal senso, per fugare alcuni dubbi, il Commissario straordinario per la Ricostruzione Post-Sisma Guido Castelli ha precisato che “Il Decreto-legge n. 212/2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre e dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti”.

Pertanto, potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che ‘in ordinario’ il DL 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al comma 1-ter (Ecobonus) e/o al comma 4-quater (Sismabonus) ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al comma 4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.

 

Interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche

L’unica attenzione, come accennato in premessa, va posta sugli interventi di demolizione e ricostruzione: in virtù di quanto disposto dal DL Salva Superbonus, infatti, è esclusa la possibilità di cedere l’agevolazione per i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, per i quali non sia stato chiesto, entro la data di entrata in vigore del DL 212/2023 (cioè il 30 dicembre 2023), il titolo abilitativo.

 

Superbonus zone terremotate: occhio se si recupera l’agibilità

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 4/2024, un condominio con l’agibilità ripristinata grazie ai contributi per la ricostruzione non potrà fruire del Superbonus 110%, riservato ai soli immobili in condizioni di rischio, ma dovrà applicare la progressiva diminuzione dell’aliquota (70 e 65%).

Ciò in quanto la condizione di “inagibilità” è un requisito fondamentale per l’applicazione della disposizione.

Nel caso di specie, dopo l’utilizzo del contributo per la ricostruzione, il fabbricato era tornato agibile, pertanto il condominio istante non rientra fra i beneficiari della disposizione di favore (Superbonus pieno più contributo per la ricostruzione) e deve applicare il comma 8-bis dello stesso articolo 119 del DL Rilancio con la progressiva riduzione (decalage) di aliquota sopra descritta.

 

Superbonus APS e ONLUS (classiche e socio-sanitarie)

Ci sono poi specifici enti i quali possono ancora ‘prendere’ il Superbonus.

Le ONLUS classiche e le associazioni di promozione sociale (APS) seguono l’orizzonte temporale e le percentuali viste sopra per i condomini (dal 2024, quindi, decalage 70 e poi 65%).

Le ONLUS che svolgono attività socio-sanitaria e assistenziale (prestazione di servizi sanitari), potranno invece beneficiare ancora del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, ma al rispetto di due precise condizioni:

  • devono possedere immobili accatastati in categoria B1, B2 e D4;
  • i membri del CDA non devono percepire compensi né indennità di carica.

Per questo ultimo tipo di lavori è ancora possibile optare per cessione del credito o sconto in fattura.

 

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