Per le spese realizzate per interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, ci sarà la possibilità di beneficiare del 50% di agevolazione per l’anno 2025 se gli interventi saranno realizzati sulle abitazioni principali.
Il DDL Bilancio 2025 che sta per iniziare il suo lungo percorso parlamentare ci ha portato discrete – ma non ottime – notizie sui bonus fiscali, con i principali (Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus) che saranno prorogati fino al 2027 anche se con un taglio netto alle percentuali di detrazione.
Un capitolo a parte merita il Sismabonus, che in pratica ritorna dentro il Bonus Ristrutturazioni, senza più la possibilità di ottenere detrazioni anche fino all’85% come era prima.
Sismabonus: la riformulazione della Legge di Bilancio
Il Sismabonus come conoscevamo (dal 70 all’85%, a seconda che si tratti di edifici singoli o condomini) non esisterà più, ma comunque sia, per le spese realizzate per interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, ci sarà la possibilità di beneficiare del 50% di agevolazione per l’anno 2025 se gli interventi saranno realizzati sulle abitazioni principali.
E’ importante sottolineare che la detrazione ‘base’ è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, che si innalza al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso i lavori di ristrutturazione, appunto, riguardino le prime case.
Fino al 31 dicembre 2024, c’è ancora l’opportunità di prendere il 70% (75% in condominio) o l’80% (85% in condominio) per il Sismabonus con miglioramento di una o due classi sismiche, ‘requisito’ che invece, nella formulazione attuale dell’articolo 8 del DDL Bilancio 2025, non è rischiesta.
Ciò significa che la detrazione, nei prossimi tre anni, si potrà prendere (in forma ridotta) anche senza passaggio di classe sismica, per ‘semplici’ lavori di adeguamento e sicurezza statica.
Sismabonus Acquisti: 50% nel 2025 per l’acquisto della prima casa
Contestualmente al Sismabonus ‘ordinario’, la prima versione della Manovra proroga di tre anni anche il Sismabonus Acquisti, cioè la detrazione prevista dall’art.16 comma 1-septies del DL 63/2013 per l’acquisto di edifici demoliti e ricostruiti in chiave antisismica dalle imprese, e poi rivenduti entro 30 mesi, in zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Il Sismabonus Acquisti sarà fruibile, nel 2025, nella misura del 50% per l’acquisto della prima casa e al 36% se l’immobile non è destinato ad abitazione principale. Le percentuali scendono poi nel 2026 e 2027 a 36% per le prime case e al 30% per le altre.
Anche qui non c’è un vincolo di miglioramento di classe sismica, anche se, è meglio ribadirlo, si tratta di percentuali molto più basse rispetto a prima (75% o 85% a seconda dei passaggi, uno o due, di classi sismiche, percentuali che tra l’altro valgono sino al 31 dicembre 2024).
Tetti di spesa: sopra i 75 mila euro di reddito si scende
Infine, è bene segnalare che l’articolo 1 del DDL Bilancio 2025 differenzia, in base al reddito, l’ammontare massimo su cui calcolare la detrazione.
Si va infatti ad inserire un nuovo articolo 16-ter al dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale stabilisce che, per chi ha un reddito sotto i 75 mila euro, “il tetto di spesa sul quale calcolare la detrazione resta 96 mila euro, mentre per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, dal presente testo unico o da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico“.
Insomma: un nuovo tetto di spesa che andrà ricalcolato in base alle regole dell’articolo 1 dell’attuale Manovra.
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