È convocata il 7 novembre 2024 la Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
La bozza definitiva è stata trasmessa dal Ministero del lavoro – Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro il 13 maggio 2024 (nota n. 5648).
La bozza, in base a quanto disposto dall’articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81 del 9/04/2008), definisce durata, contenuti minimi e modalità di erogazione e svolgimento della formazione ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in G.U.
Un aspetto, quello della formazione, sempre più pregnante se si considera, solo da ultimo, che l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro è un requisito essenziale ai fini della concessione della patente a crediti e del suo punteggio.
Di seguito si analizza l’attenzione sulla novità più rilevante: la formazione obbligatoria del datore di lavoro.
N.B.: si ricorda che la bozza definitiva di Accordo elaborata dal Ministero del lavoro (Nota 13/05/2024, n, 5648) e che costituisce oggetto del prossimo accordo rivisita e modifica gli accordi attuativi vigenti in materia di formazione, individuando durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per:
*) dirigenti, preposti e lavoratori (art. 37, T.U. in materia di sicurezza sul lavoro);
*) responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32, T.U. in materia di sicurezza sul lavoro)
*) datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34, T.U. sicurezza sul lavoro);
*) coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (art. 98, T.U. in materia di sicurezza sul lavoro);
*) lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art. 2, DPR n. 177/2011);
*) operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’art. 73, co. 5, del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro.
Sono inoltre individuati i soggetti formatori sia dei corsi di formazione sia dei corsi di aggiornamento, distinti tra soggetti “istituzionali”, soggetti “accreditati” e altri soggetti (rientrano tra questi ultimi, i fondi interprofessionali di settore, gli Organismi Paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
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