Via libera alle domande per il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica effettuati da imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e del settore forestale. Le richieste si possono inviare dal 20 novembre 2024
Le comunicazioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Sud si potranno inviare dal 20 novembre 2024.
Si tratta nello specifico dell’agevolazione prevista per gli investimenti effettuati dalle imprese attive nei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e forestale.
I progetti di investimento devono avere un importo minimo di 50.000 euro e il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro.
Credito d’imposta ZES in agricoltura: domande dal 20 novembre 2024
Sono state definite le modalità operative per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica effettuati dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
A prevederle è il decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre, attuativo delle disposizioni previste all’articolo 1, comma 7, del decreto agricoltura (n. 63/2024) che hanno introdotto la misura.
Le comunicazioni potranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 20 novembre 2024.
Per l’anno in corso, infatti, è previsto un credito d’imposta per investimenti diretti all’acquisizione di beni strumentali da destinare a strutture produttive effettuati da imprese attive nel settore:
- della produzione primaria di prodotti agricoli (allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea);
- forestale;
- della pesca e acquacoltura.
I beni acquisiti devono essere destinati a strutture produttive:
- nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) , del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024. Devono riguardare l’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Rientrano tra le spese ammissibili anche quelle relative all’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Ad ogni modo, il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
I progetti di investimento devono prevedere un importo minimo di spesa di 50.000 euro.
Credito d’imposta ZES in agricoltura: come fare domanda e modalità di fruizione
Per poter accedere al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica le imprese del settore agricolo, forestale e ittico devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili effettuate.
La comunicazione può essere trasmessa a partire dal 20 novembre ed entro la scadenza del 17 gennaio 2025.
Il modello da utilizzare e le istruzioni operative per l’invio saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia di prossima emanazione.
Quanto spetta alle imprese che presentano la domanda di agevolazione?
Il credito d’imposta spettante è determinato moltiplicando il credito richiesto per la percentuale che verrà resa nota dall’Agenzia entro 10 giorni dal termine di scadenza. Percentuale che viene determinata rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Le imprese beneficiarie possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’AdE.
Per le disposizioni di dettaglio applicabili alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per quelle applicabili alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura si rimanda al testo integrale del decreto.
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