Nella specie, sulla scorta della documentazione già versata in atti, risulta che la cessionaria ha provato l’iter di cessione intervenuto, allegando l’estratto avviso di cessione contenuto in Gazzetta Ufficiale, da cui si evince la sussistenza del credito per il quale l’opposta agisce in via monitoria, nonché l’elenco Annex telematico da cui si ricava la posizione dei debitori opponenti ed ad abundantiam anche la dichiarazione di cessione rilasciata dalla Banca cedente. L’avviso di cessione prodotto consente l’individuazione senza incertezze dei crediti oggetto della cessione e, quindi, nessun dubbio può residuare circa la prova offerta dall’opposta rispetto alla titolarità attiva del credito vantato nei confronti degli opponenti.
È ormai orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione quello per cui: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art.58 del d.lgs. n.385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Peraltro (Cass. 16 novembre 2011, n. 23992) la cessione delle attività e delle passività, delle aziende e dei rami d’azienda, dei beni e dei rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell’art. 90, secondo comma, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 386 (applicabile “ratione temporis”) ad un altro istituto di credito determina una successione a titolo particolare”[1].
Un’ulteriore ordinanza[2] ha chiarito che ai fini della prova della cessione del credito: “la dichiarazione della cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez.U., 04/5/2017, n.10790 e succ. conf.)”.
Va, peraltro, rilevato che[3] la produzione del contratto di cessione non è necessaria laddove in concreto sia possibile ricondurre il contratto in questione tra quelli oggetto di cessione (“vanno richiamate, al fine di prestarvi adesione, le decisioni di questa Corte n. 17944 del 22.06.2023 e n. 9412 del 05.04.2023, con le quali si è chiarito che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 TUB, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione”; dimostrazione che (quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé) può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo).
Nella specie, deve ritenersi che parte opposta ha fornito idonea prova della titolarità del credito in capo alla società in forza della documentazione versata in atti.
__________________________________________________________________________
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13/06/2019, n. 15884; Cass. n. 31188/2017.
[2] Il riferimento è a Cass. n.10200/2021.
[3] Cfr. Cass n. 7866/2024.
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