Con un decreto del 15 luglio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato anche per il 2024 la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile. Si tratta, nel dettaglio, di uno “sconto” sui contributi nella misura dell’11,50%. Con una recente circolare, l’Inps ha fornito importanti istruzioni che riguardano le modalità e le tempistiche per la domanda, oltre che i requisiti da rispettare.
Come funziona la riduzione dei contributi in edilizia
Il beneficio destinato alle aziende del settore edile consiste in una riduzione sui contributi dovuti dell’11,50% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana (mentre non spetta per i lavoratori a tempo parziale).
Per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024, l’agevolazione contributiva è rivolta ai datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
I requisiti per beneficiare della riduzione contributiva
L’Inps ha chiarito anche quali sono i requisiti da soddisfare per beneficiare della riduzione dei contributi. Nello specifico, ecco le condizioni da soddisfare:
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
L’Inps ricorda anche che, per l’anno 2024, la riduzione contributiva non spetta per i lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Modalità e tempistiche per la domanda
La domanda per l’applicazione della riduzione contributiva relativa all’anno 2024 va inviata telematicamente, tramite il modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, fino al 15 febbraio 2025. L’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.
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