Possono accedere al credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura, pesca e acquacoltura i seguenti soggetti:
a) imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli inclusi nell’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
b) imprese operanti nel settore forestale;
c) micro, piccole e medie imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura.
Tali soggetti possono usufruire dell’agevolazione indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché già operativi o in fase di insediamento all’interno della Zes unica (Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
In linea con quanto disciplinato nel Capo II del decreto qui in analisi, gli aiuti per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono essere concessi esclusivamente ad “agricoltori attivi”. Per qualificarsi come tali al momento della presentazione della domanda, devono essere soddisfatti uno dei seguenti requisiti:
a) Gli agricoltori devono aver ricevuto pagamenti diretti nei dodici mesi precedenti la domanda per un importo non superiore a 5.000 euro;
b) Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore/coltivatore diretto;
c) Iscrizione alla previdenza sociale agricola (Inps) in qualità di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
d) Possesso di partita Iva attiva nel settore agricolo, con dichiarazione annuale Iva o comunicazione delle operazioni Iva rilevanti dell’anno precedente. Per aziende con oltre il 50% delle superfici agricole in zone montane o svantaggiate, e per agricoltori che iniziano l’attività nell’anno di domanda, è sufficiente la sola partita Iva attiva nel settore agricolo.
Sono invece escluse dagli aiuti:
a) le imprese soggette a ordini di recupero ancora in sospeso a seguito di una decisione della Commissione che abbia dichiarato gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, come stabilito all’art. 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472;
b) le imprese in situazione di difficoltà, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472;
c) le grandi imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
d) le imprese espressamente indicate all’art. 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
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