È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “decreto Salva infrazioni” – decreto legge 131/2024, convertito in legge n. 166 del 14 novembre 2024 – finalizzato ad agevolare la risoluzione di 15 procedure d’infrazione che l’Unione Europea ha aperto nei confronti dell’italia.
Il decreto interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Novità sulla disciplina dei contratti a tempo determinato
La legge introduce rilevanti modifiche sulla disciplina dei contratti a tempo determinato, sia nel settore pubblico sia in quello privato. In particolare, nel settore privato, si torna a risarcimenti potenzialmente illimitati a carico delle imprese, nei casi in cui i contratti a termine siano dichiarati illegittimi e convertiti dal giudice in contratti a tempo indeterminato. Per la Pubblica Amministrazione, il limite massimo dei risarcimenti per abuso di contratti a termine è innalzato a 24 mesi.
Quando il lavoratore ha diritto a un risarcimento
Con riferimento al lavoro privato, è stata riscritta la disposizione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 28 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (D.Lgs. n. 81 del 2015), ossia uno dei principali decreti attuativi del Jobs Act. In questo modo, il legislatore consente al lavoratore di ottenere un risarcimento superiore alle 12 mensilità di retribuzione, che ad oggi costituiscono il limite massimo del risarcimento ottenibile. Il lavoratore, però, dovrà dimostrare di aver subito un “maggior danno” a causa dell’illegittimo prolungamento dei contratti a termine.
Il decreto anti-infrazioni agisce anche sul settore pubblico, modificando le sanzioni per il ricorso abusivo ai contratti a termine. Dopo le riforme Brunetta e Madia, viene rivisitato l’art. 36 del T.U.P.I.. La nuova disposizione prevede che, nel caso di danno dovuto all’abuso nella successione di contratti a termine e salvo il diritto del lavoratore di dimostrare un danno maggiore, il giudice determini un’indennità tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità, calcolata sulla base dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Questo risarcimento tiene conto della gravità della violazione, del numero di contratti in successione e della durata complessiva del rapporto. Per altre violazioni relative ai contratti flessibili, si continua a prevedere il risarcimento del “danno innominato” stabilito dalla giurisprudenza.
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