Il Tribunale di Savona, in persona del Giudice Dott.ssa Ferretti, si pronuncia nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la cui pretesa creditoria trova il suo fondamento nel saldo contabile di cui al residuo dovuto ad un contratto di conto corrente, nonché ad una fideiussione omnibus.
Relativamente al contratto di fideiussione, parte opponente ha richiesto di accertare con pronuncia da rendersi incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, la nullità delle clausole, poiché contrarie alla disciplina antitrust, così come sancito dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, dichiarando, per l’effetto, la decadenza – ex art. 1957 c.c della controparte dal diritto di procedere contro la stessa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
A tal proposito, si ritiene che la fideiussione in questione non sia conforme al modello ABI del 2002, ritenuto lesivo della normativa sulla concorrenza, dalla Banca D’Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, poiché le clausole criticate (gli artt. 2, 6 e 8), ovvero riguardanti le cosiddette clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c., non risultano replicate integralmente nel contratto, in particolare la deroga all’art. 1957 è limitata a una proroga di 36 mesi del termine legale, anziché essere incondizionata (cfr. Corte d’Appello di Milano, sent. n. 574/2022 del 18.02.2022).
Inoltre, si rileva che il termine di decadenza per l’azione contro il fideiussore, fissato a 36 mesi dalla polizza, è stato rispettato, se si considera come dies a quo la data di apertura del fallimento e si tiene conto della presentazione della domanda di ammissione al passivo la quale, produttiva degli effetti della domanda giudiziale ex art. 94 L.F., ha prodotto effetti interruttivi equivalenti a una domanda giudiziale, impedendo la decadenza.
Tanto premesso, occorre dare conto dell’orientamento di legittimità secondo cui: “la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c.., a vantaggio del fideiussore è impedita qualora costui abbia riconosciuto il proprio debito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 613 del 28/02/1966).
Pertanto, alla luce delle argomentazioni riportate, stante il rigetto della contestazione riguardante la nullità parziale della fideiussione ed il rispetto del termine di decadenza per l’azione contro il fideiussore, il Tribunale di Savona rigetta l’opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
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