Regime forfettario anche nel 2025: la flat tax per le partite IVA resterà al 15 per cento e al 5 per cento, ma sono in campo diverse novità. Dal passaggio del limite per l’accesso da 85.000 a 100.000 euro, alle modifiche in materia di fattura elettronica, le regole da considerare
Regime forfettario anche nel 2025: resta in vigore la tassazione agevolata per le partite IVA minori, con alcune novità importanti in fase di discussione.
In linea generale, chi accede al forfettario può beneficiare di una flat tax del 15 per cento, ridotta al 5 per cento nei primi anni di attività. Uno dei requisiti più importanti da rispettare è relativo al limite di ricavi e compensi, che non dovrà superare la soglia di 85.000 euro.
Proprio su questo punto si susseguono ipotesi di modifica: in sede di discussione del disegno di Legge di Bilancio 2025 è stato presentato un emendamento per portare la soglia limite a 100.000 euro.
Non solo: per il regime forfettario 2025 si punta ad allentare uno degli ulteriori requisiti d’accesso, ossia il limite pari ad oggi a 30.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nell’anno precedente.
Alle ipotesi si affiancano le regole ufficialmente operative dal 1° gennaio 2025, prima tra tutte la previsione della possibilità di emettere fattura semplificata anche per le operazioni di valore superiore a 400 euro.
Passiamo quindi in rassegna regole e ipotesi in campo, per capire come funziona e chi può accedere al regime forfettario.
Regime forfettario 2025: guida completa ed aggiornata con tutte le novità
Cos’è il regime forfettario e chi può accedere: limiti e novità 2025
Per capire come funziona il regime forfettario è bene partire dalle definizioni.
Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, il forfettario è il regime naturale applicato alle persone fisiche titolari di partita IVA, che esercitano attività d’impresa, arte o professione in forma individuale e che non superano un determinato limite di ricavi e compensi.
Si tratta di un regime fiscale agevolato, che prevede diverse semplificazioni in materia di adempimenti e IVA nonché una tassazione agevolata. In luogo delle aliquote IRPEF, si applica un’imposta sostitutiva fissa pari al 15 per cento, che scende al 5 per cento nei primi cinque anni di attività.
Sul fronte dei requisiti d’accesso, il regime forfettario può essere applicato dalle partite IVA che non superano il limite di 85.000 euro di ricavi o compensi. A questa condizione si affiancano ulteriori regole che approfondiremo di seguito.
Arrivati a questo punto è necessario soffermarsi sull’attualità e, in particolare, sull’ipotesi di aumentare la soglia per l’accesso al forfettario. Un emendamento presentato alla Camera, nell’ambito dei lavori per l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, chiede di portare il limite di 85.000 euro a 100.000 euro.
Si tratta di un’ipotesi già emersa negli scorsi mesi, che viene ora messa nero su bianco e sulla quale si attendono quindi novità. L’estensione del regime forfettario si lega a doppio filo all’esito del concordato preventivo biennale: in caso di risultati “particolarmente positivi”, ha affermato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, gli incassi del patto con il Fisco potranno essere impiegati anche per l’estensione dei limiti d’accesso alla flat tax per le partite IVA.
Fattura elettronica, novità per i forfettari dal 1° gennaio
Se sul fronte della soglia di ricavi o compensi bisognerà attendere, sono già ufficiali le novità che scatteranno dal 1° gennaio 2025 in materia di fattura elettronica.
In primo luogo si ricorda che anche i forfettari sono obbligati alla fatturazione elettronica: dal 2024 è venuto meno l’esonero residuale per le partite IVA di dimensioni ridotte.
Nell’ambito delle misure di recepimento della nuova normativa UE in materia di IVA, così come modificata dalla direttiva 2020/285, dal 1° gennaio 2025 saranno operative le novità in materia di fatturazione semplificata.
Le regole previste dall’articolo 21-bis del DPR n. 633/1972 si applicheranno senza limiti di importo e nell’ottica di ridurre gli oneri amministrativi e creare presupposti per favorire la crescita, i titolari di partita IVA in regime forfettario potranno emettere fattura in modalità semplificata anche se per operazioni di valore superiore al limite di 400 euro.
Tassazione agevolata e semplificazioni
Dopo aver esaminato le novità e i requisiti per l’applicazione della tassazione agevolata è necessario fare un passo indietro e soffermarsi su come funziona il regime forfettario e su quali semplificazioni sono previste per i contribuenti.
In linea generale sono tre i vantaggi per i soggetti che possono accedere al regime in questione:
- la tassazione ridotta;
- la riduzione dei contributi INPS;
- le semplificazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
Per prima cosa, nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti dalla legge, i soggetti possono versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF.
La tassazione prevista è del 15 per cento e, in alcuni casi, l’aliquota scende al 5 per cento.
Il secondo vantaggio consiste nella riduzione del 35 per cento dei contributi INPS dovuti, che si applica previo invio di apposita comunicazione all’INPS entro la scadenza del 28 febbraio.
L’agevolazione spetta a chi:
- svolge attività d’impresa;
- ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.
Non spetta, invece, ai titolari di partita IVA in regime forfettario che svolgono professioni:
- senza obbligo di iscrizione al CCIAA;
- senza obbligo di iscrizione a una cassa professionale;
- con l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.
Passiamo, quindi, alle semplificazioni fiscali.
Chi applica il regime forfettario non addebita l’IVA in fattura ai clienti e non liquida l’imposta.
Il soggetto è quindi esonerato dagli adempimenti collegati, tra
- presentazione della dichiarazione IVA;
- registrazione corrispettivi.
Come sopra già evidenziato, anche chi è in regime forfettario è obbligato ad emettere fattura elettronica.
Flat tax del 5 per cento per i forfettari startup
In alcuni casi l’ingresso nel regime forfettario permette di beneficiare dell’imposta sostitutiva con aliquota al 5 per cento per startup.
La possibilità è riservata alle nuove attività, per i primi 5 anni.
Possono applicare la flat tax al 5 per cento, in luogo dell’aliquota al 15 per cento, i soggetti che rientrano nei seguenti casi:
- se il contribuente non ha esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- se la start up non è una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
- nel caso in cui si prosegua l’attività svolta da un altro soggetto. In tal caso i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario.
Per gli altri contribuenti, nel rispetto dei requisiti già indicati, l’imposta sostitutiva deve essere versata nella misura del 15 per cento.
Cause ostative e d’esclusione dal regime forfettario
Il mancato rispetto dei requisiti per l’accesso determina l’impossibilità di applicare la tassazione agevolata.
Oltre al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge si deve fare attenzione alle cosiddette cause ostative, ovvero le cause d’esclusione.
Non possono applicare il regime in questione i titolari di partita IVA che rientrano nei seguenti casi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Per quel che riguarda l’impoorto dei redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nell’anno precedente, un emendamento della Lega alla Legge di Bilancio 2025 propone di portare il limite a 50.000 euro. Anche su questo punto, si resta in ogni caso in attesa di novità.
Le principali regole che portano ad esclusione sono riportate nella tabella riassuntiva.
Regime forfettario 2025 | Limiti e requisiti |
---|---|
Dipendenti e pensionati | sopra i 30.000 euro di reddito non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento |
Lavoratori dipendenti dimessi o licenziati | Non si applica il limite di reddito di 30.000 euro |
Partita IVA con dipendenti | Limite di 20.000 euro per compensi a dipendenti e collaboratori |
Partita IVA con quote di controllo in SRL | Esce dalla tassazione agevolata chi ha avuto (nell’anno precedente) controllo diretto o indiretto di SRL che svolge attività collegata alla propria |
Partita IVA che lavora con ex datore di lavoro o soggetto riconducibile | Esce dal forfettario il titolare di partita IVA che ha percepito ricavi e compensi per più del 50 per cento dall’ex datore di lavoro o soggetto riconducibile |
Oltre a tali limiti si devono considerare, come chiarito in precedenza, anche quelli sul superamento del tetto massimo di fatturato o compensi.
Come si calcola la flat tax: i coefficienti di redditività
Un ulteriore aspetto al quale prestare attenzione è relativo alle regole di calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta dai forfettari.
L’accesso al regime agevolato ha come effetto collaterale quello di non poter beneficiare di detrazioni fiscali o deduzioni (si deducono dal reddito solo i contributi INPS). Un aspetto negativo che viene però sopperito considerando che la stessa base imponibile per il calcolo della flat tax del 15 o del 5 per cento si determina forfettariamente.
La base imponibile viene infatta determinata attraverso un “criterio forfettario”, ovvero moltiplicando il complesso delle somme percepite dal soggetto a titolo di ricavi o compensi per un determinato coefficiente di redditività.
In altre parole, il reddito complessivo deve essere moltiplicato per l’apposito coefficiente per ottenere l’importo che sarà “tassato.”
Il coefficiente in questione varia a seconda dell’attività svolta ed è individuato sulla base del codice ATECO.
L’elenco dei coefficienti di redditività, con il numero progressivo dell’attività, il settore e il relativo coefficiente di redditività, è riportato all’interno della tabella riassuntiva.
Progressivo | Gruppo di settore | Codici attività ATECO | Coefficiente di Redditività |
---|---|---|---|
1 | Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 40 per cento |
2 | Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40 per cento |
3 | Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40 per cento |
4 | Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54 per cento |
5 | Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 86 per cento |
6 | Intermediari del commercio | 46.1 | 62 per cento |
7 | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 40 per cento |
8 | Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 -71 – 72 – 73 – 74 – 75) -(85) – (86 – 87 – 88) | 78 per cento |
9 | Altre attività economiche | (01 -02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14- 15 – 16 – 17 – 18 -19 – 20- 21 – 22 – 23 – 24- 25 – 26- 27 – 28 – 29 – 30- 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59- 60-61 -62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80- 81 – 82) – (84) – (90 -91 -92 – 93) – (94 – 95- 96) – (97 – 98) – (99) | 67 per cento |
Dal reddito imponibile, determinato forfettariamente, si deducono i contributi previdenziali obbligatori.
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