La Legge n. 143/2024, di conversione del c.d. Decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024), ha introdotto un nuovo trattamento integrativo all’IRPEF una tantum denominato “Bonus Natale”. Tale una tantum, di importo massimo pari a 100 euro, è destinata ai lavoratori dipendenti indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, full time o part time) e dalla qualifica assunta.
Requisiti soggettivi
Rispetto a quanto previsto inizialmente dal Decreto Omnibus, il Decreto Concordato bis (D.L. n. 167/2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre u.s., ha allargato la platea dei lavoratori subordinati beneficiari del Bonus Natale che potrà essere richiesto da chi ha almeno un figlio a carico, anche se non coniugato. Non è quindi più necessario che il coniuge sia a carico.
Tuttavia, nella domanda da presentare al datore di lavoro, il lavoratore/la lavoratrice dovrà specificare che l’altro genitore non abbia già richiesto il medesimo Bonus, in quanto non frazionabile non cumulabile.
Nel dettaglio per poter beneficiare del Bonus Natale, sarà necessario che siano soddisfatti congiuntamente tutti i requisiti soggettivi e oggettivi di seguito elencati:
a) il reddito complessivo nell’anno di imposta 2024 non deve superare 28.000,00 euro. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E, ha specificato che il suddetto reddito complessivo è determinato tenendo conto:
- dei redditi assoggettati a cedolare secca;
- dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- della quota di agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011;
- delle mance corrisposte, a titolo di liberalità, dai clienti di strutture alberghiere e degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 1, commi 58 e ss., della Legge n. 197/2022;
- della quota di reddito esente da imposte in forza dei regimi fiscali agevolati riconosciuti ai ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia e ai lavoratori impatriati.
Nel reddito complessivo non rientra, invece, quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.
b) il lavoratore / la lavoratrice deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Il bonus non spetta “al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità”. Per meglio chiarire i casi di esclusione l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.22/E del 19 novembre 2024, ha riportato degli esempi che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altro, né coniugati né conviventi:
- Esempio n. 1 – Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.
- Esempio n. 2 – La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).
- Esempio n. 3 – La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.
- Esempio n. 4 – La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico − con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus).
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente deve essere di importo superiore a quello della detrazione da lavoro spettante (c.d. capienza fiscale).
Modalità di richiesta del lavoratore / della lavoratrice
Il riconoscimento del Bonus Natale sarà subordinato alla specifica richiesta del lavoratore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesterà la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari.
Modalità di erogazione
Il Bonus Natale, pari all’importo massimo di 100,00 euro netti, sarà erogato unitamente alla tredicesima mensilità e non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente, né ai fini fiscali né previdenziali, e sarà da riproporzionare in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2024.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
- i giorni per i quali spetta il Bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione;
- in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi di lavoro contemporanei saranno contati una volta sola;
- se nel corso del 2024 il lavoratore ha avuto più rapporti di lavoro, la domanda deve essere presentata all’ultimo datore (quello che, di fatto, erogherà il Bonus con la tredicesima mensilità) e dovranno essere allegate all’istanza le certificazioni reddituali dei precedenti rapporti di lavoro;
- in alternativa il Bonus potrà essere erogato con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024.
Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, potrà compensare il credito maturato con il mod. F24 e inoltre dovrà verificare, in sede di conguaglio, l’effettivo diritto del lavoratore / della lavoratrice a percepire il Bonus Natale. Qualora lo stesso risulti non spettante, il datore di lavoro provvederà al relativo recupero.
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