Bonus Natale: l’autocertificazione per richiederlo
Ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro riconoscono il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (AdE – circolare 19 novembre 2024 n. 22/E)
Il Bonus Natale è l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28.000 euro, prevista per l’anno 2024 dall’art. 2 bis del Decreto Omnibus e successivamente modificata dall’art. 2 del DL 167/2024. Prima delle novità introdotte dal DL 167, una delle condizioni per accedere al beneficio era avere sia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, sia almeno un figlio fiscalmente a carico o, in alternativa, far parte di un nucleo familiare cosiddetto monogenitoriale (es: figlio riconosciuto o adottato da un solo genitore). Adesso, invece, il “requisito familiare” si considera soddisfatto con la semplice presenza di un figlio a carico. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro).
Si precisa che non è possible cumulare il bonus, nel senso che se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016) sono lavoratori dipendenti, nel rispetto degli altri requisiti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.
Ipotesi di due lavoratori dipendenti, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altro, né coniugati né conviventi Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi. La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76). La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis. La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico – con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus). |
Restano fermi, invece, gli altri due requisiti previsti dal Decreto Omnibus per richiedere il beneficio: avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e avere un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità. I dipendenti che hanno già fatto richiesta al sostituto d’imposta non devono presentare una nuova autocertificazione, tranne nel caso in cui, nel rispetto delle nuove regole, sia necessario comunicare il codice fiscale del convivente, e dichiarare che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus. Il sostituto d’imposta riconoscerà il contributo insieme alla prossima tredicesima mensilità, generalmente in arrivo con la busta paga di dicembre; in ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000) Indennità una tantum 100 euro per l’anno 2024 prevista dall’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 143/2024. Il sottoscritto/a __________________________ C.F. _________________________ Nato/a a ____________________ (__) il ______________ Residente a _____________________ in _______________________ In qualità di dipendente dell’azienda _____________________ C.F. ____________________ Consapevole delle sanzioni penali previste in casi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) DICHIARO [_] Di avere nell’anno 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. [_] Di avere nell’anno 2024 un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente. [_] Di avere almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986). Cognome e Nome __________________________ C.F. ___________________________ RICHIEDO Il riconoscimento, contestualmente all’erogazione della tredicesima mensilità, dell’indennità una tantum (c.d. Bonus Natale) di cui all’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024 convertito in Legge n. 143/2004. DICHIARO INOLTRE Di aver percepito nel periodo di imposta ulteriori redditi da lavoro dipendente, di cui allego la Certificazione Unica, con sostituto/i d’imposta diverso/i dall’attuale datore di lavoro, per un numero di giorni pari a __________. Che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (se presente) non sia beneficiario della medesima indennità. Cognome e Nome ______________________________ C.F. __________________________ Di non beneficiare dell’indennità una tantum in relazione a ulteriori rapporti di lavoro in corso di svolgimento. Di essere consapevole che l’indennità in oggetto è rapportata al periodo di lavoro e che in fase di conguaglio, dell’indennità erogata con la tredicesima mensilità. Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti i dati indicati nella presente. Data _______________ Firma ________________ |
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
Rassegna Stampa
- iQnotizie – Bonus Natale: abolito il requisito del coniuge a carico, del 15 novembre 2024, di Francesca Esposito
- iQnotizie – Entrate: codici tributo per la compensazione del Bonus Natale, del 14 novembre 2024 , di Anna Russo
- iQnotizie – Bonus Natale nella tredicesima dei lavoratori dipendenti, del 10 ottobre 2024, di Daniela Nannola
- iQnotizie – Il Decreto Omnibus diventa Legge, del 09 ottobre 2024, di Daniela Nannola e Anna Russo
- iQnotizie – Le novità fiscali del DL Omnibus, del 26 agosto 2024, di Patrizio Petricelli
- iQnotizie – Decreto Omnibus: approvate le nuove misure fiscali ed economiche, del 08 agosto 2024, di Ilia Sorvillo
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